Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-11-26, n. 202409506

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-11-26, n. 202409506
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202409506
Data del deposito : 26 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/11/2024

N. 09506/2024REG.PROV.COLL.

N. 01255/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1255 del 2024, proposto da
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



contro

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Malvezzi, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, sezione staccata di Parma (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2024 il Cons. Stefano Filippini;

Uditi per le parti l’avvocato Federica Malvezzi e l’avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata il primo giudice ha annullato il provvedimento in data 28 aprile 2023 del Ministero della Difesa -Direzione Generale per il personale militare- con cui era stata irrogata la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione nei confronti del sig.-OMISSIS-, Appuntato Scelto dell’Arma dei Carabinieri in forza presso la Stazione di-OMISSIS- (RE).

1.1. Invero, detto provvedimento espulsivo, adottato solo all’esito della definizione di una parallela vicenda penale, è stato ritenuto violativo del disposto di cui all’art. 1393 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, atteso che il procedimento disciplinare non è stato avviato immediatamente dopo l’adozione di una misura cautelare in sede penale, ma è stato iniziato solo successivamente alla definizione della vicenda penale (avvenuta per effetto della sentenza n.-OMISSIS-, divenuta irrevocabile in data 22 luglio 2022, con cui il Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Reggio Emilia, su richiesta delle parti, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., ha applicato al AB la pena di due anni di reclusione, con sospensione condizionale e revoca della misura interdittiva della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio); inoltre, sempre secondo il T.a.r., il tacito differimento del giudizio disciplinare all’esito della vicenda penale, ha integrato anche la violazione della Circolare del Ministero della Difesa in data 8 giugno 2021, risultando omessi i provvedimenti istruttori necessari alla valutazione della ricorrenza delle ipotesi in cui la connessione dei fatti di reato con lo svolgimento delle funzioni e l’adempimento degli obblighi e dei doveri di servizio tutt’ora impone che il procedimento disciplinare attenda gli esiti del giudizio penale.

2. Avverso tale pronuncia il Ministero della Difesa ha proposto il presente gravame, affidandolo agli argomenti compendiati in un unico articolato motivo, con il quale si censura l’ error in iudicando con riferimento alla affermata violazione della normativa in tema di potestà sanzionatoria di stato per mancata osservanza della regola generale dell’autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale; mentre la mancata adozione di un provvedimento espresso di sospensione del procedimento disciplinare, in attesa della definizione di quello penale, doveva ritenersi giustificata tanto dalla gravità della vicenda quanto dalla complessità dell’accertamento della condotta contestata al militare, che non poteva prescindere dalla verifica della falsità di quanto attestato o affermato dall’interessato nella documentazione di servizio e dalla dimostrazione della ricorrenza di un accordo con gli altri individui coinvolti nella vicenda finalizzata a truffare una società assicurativa.

2.1. L’Amministrazione appellante chiedeva altresì disporsi la sospensione cautelare del provvedimento impugnato, atteso il grave e irreparabile danno che deriverebbe dalla riammissione comunque a titolo precario del militare nelle proprie fila.

3. Si costituiva l’appellato che contrastava ampiamente l’appello con gli argomenti che possono riassumersi nei termini seguenti:

- intervenuta acquiescenza alla sentenza di primo grado per effetto della mancata censura delle statuizioni relative alla ritenuta violazione della circolare del Ministero della Difesa in data 8.6.2021;

- inammissibilità dell’atto di appello per genericità dei motivi;

- infondatezza delle censure relative alla ricorrenza delle ipotesi normative che legittimano il differimento del giudizio disciplinare all’esito di quello penale;

- riproposizione delle censure di primo grado giudicate assorbite dal T.a.r. in punto di “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione del provvedimento adottato - violazione degli artt. 1375 d.lgs 66/2010 e 3 l. 241/90 - eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, erronea valutazione e travisamento dei fatti” nonché di “violazione del principio di ragionevolezza, di proporzionalità e di gradualità, eccesso di potere nella valutazione dei presupposti fattuali per i provvedimenti adottati, violazione art. 1355 d.lgs. 66/2010, omessa autonoma valutazione dei fatti, violazione art. 27 Cost.”;

- infondatezza della richiesta di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata, attesa la carenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.

4. Con ordinanza n.-OMISSIS-, la Sezione ha accolto l'istanza cautelare (sospendendo l'esecutività della sentenza impugnata sulla considerazione secondo cui “ la peculiare complessità delle questioni sottese al presente giudizio e l’intensità del periculum di danno irreparabile rappresentato dall’Amministrazione, impongano di concedere la richiesta sospensiva ”, con fissazione a data ravvicinata della pubblica udienza per la discussione del merito.

5. Sulle difese e conclusioni in atti, la controversia è stata trattenuta in decisione all’esito della discussione avvenuta all’udienza del 22 ottobre 2024.



DIRITTO

6. L’appello è fondato nei sensi infra precisati.

7. Giova in primo luogo ripercorrere lo svolgimento della vicenda; il Sig.-OMISSIS-, già Appuntato Scelto dell’Arma dei Carabinieri, è stato coinvolto in un procedimento penale con le accuse di “corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio”, “falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale”, “simulazione di reato” e “fraudolento danneggiamento dei beni assicurati” poiché, nella sua qualità di pubblico ufficiale, tra il mese di dicembre 2020 ed il 5 maggio 2021 riceveva (e comunque ne accettava la promessa) la somma di € 500,00 da-OMISSIS-, concorrendo con gli stessi nel reato di frode ai danni della compagnia di assicurazioni Zurich Insurance Public Limited Company. In particolare, dalle evidenze istruttorie risultava che il AB, a fronte della somma di denaro ricevuta o di cui aveva accettato la promessa, avesse consegnato ai citati soggetti l’elenco dei turni di servizio del proprio reparto, in modo da consentire agli stessi di simulare il reato di furto di batterie, strumentale alla frode ai danni della compagnia assicuratrice, nel quadrante orario in cui lo stesso AB si fosse trovato in servizio esterno di pattuglia; e che, a tal fine, si fosse impegnato alla redazione di un falso verbale di sopralluogo (in quanto attestante un furto non avvenuto, ma simulato). Dagli atti delle indagini risultavano, altresì, ulteriori illeciti penali commessi dal ricorrente, attinenti a falsità in atti.

Per tali illeciti, con ordinanza cautelare del 5 luglio 2021, il G.i.p. del Tribunale di Reggio Emilia disponeva nei confronti del AB la misura interdittiva della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio per la durata di dodici mesi.

In seguito a detto provvedimento, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, con determinazione del 15 settembre 2021, disponeva nei confronti del militare la sospensione precauzionale dall’impiego a titolo obbligatorio, ai sensi dell’art. 915, comma 1, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Con sentenza n.-OMISSIS-, divenuta irrevocabile in data 22 luglio 2022, il Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Reggio Emilia, su richiesta delle parti, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., ha applicato al ricorrente la pena di due anni di reclusione, con sospensione condizionale e revoca della misura interdittiva della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio.

Non appena conosciuta detta sentenza, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, con provvedimento del 5 agosto 2022, ha disposto la cessazione dell’efficacia della precedente sospensione precauzionale

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