Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-04-13, n. 202303742
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Testo completo
Pubblicato il 13/04/2023
N. 03742/2023REG.PROV.COLL.
N. 09226/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9226 del 2022, proposto da
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS-rappresentato e difeso dall'avvocato F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione prima bis ) n. -OMISSIS-resa tra le parti, concernente il diniego di riammissione alla rafferma biennale;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2023 il Cons. C A e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in epigrafe il Ministero della difesa chiede la riforma della sentenza del TAR Lazio, sez. prima bis , n. -OMISSIS-che ha accolto il ricorso proposto da-OMISSIS-avverso il diniego di riammissione alla prima rafferma biennale.
1.1 Il ricorrente di primo grado, militare volontario in ferma prefissata quadriennale dell’Esercito, non veniva ammesso alla prima rafferma biennale in quanto rinviato a giudizio per delitto non colposo.
1.2 Una volta assolto dal reato contestato con sentenza penale irrevocabile perché il fatto non sussiste, egli chiedeva la riammissione in servizio ai sensi dell’art. 704 comma 1 bis d.lgs 66/2010.
1.3 Con provvedimento del 7 febbraio 2022 l’amministrazione respingeva la richiesta in quanto la riammissione in servizio prevista dall’art. 704 comma 1 bis d.lgs 66/2010 concerne esclusivamente le procedure concorsuali di immissione dei volontari in servizio permanente e non anche la riammissione alla rafferma.
1.4 Il TAR, adito dall’interessato, accoglieva il ricorso, rilevando che l’assoluzione con formula piena del ricorrente aveva fatto venir meno, con effetto retroattivo, ogni formale motivo ostativo alla rafferma biennale in quanto la previsione dell’art. 3 D.M. 23 aprile 2015 (non risultare, alla scadenza del termine di presentazione della domanda, rinviati a giudizio per delitti non colposi) necessita di una lettura costituzionalmente orientata, tale per cui, venuta meno l’imputazione a carico del militare, nessun dubbio può essere sollevato circa la sua moralità, giacché l’inizio di un procedimento penale non consente di emettere a tal proposito un giudizio definitivo.
2. Il Ministero della difesa chiede la riforma della sentenza sulla scorta di un unico motivo di appello con cui deduce, in sintesi, l’inapplicabilità alla fattispecie per cui è causa dell’istituto della riammissione in servizio previsto dall’art. 704 comma 1 bis d. lgs 66/2010 in quanto relativo alle sole procedure concorsuali di immissione dei volontari in servizio