Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-04-29, n. 202403860

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-04-29, n. 202403860
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202403860
Data del deposito : 29 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/04/2024

N. 03860/2024REG.PROV.COLL.

N. 04505/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SNTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4505 del 2019, proposto da
Z F, rappresentata e difesa dall'avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

contro

Comune di Sepino, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato S D P, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, piazza del Popolo, 18;

nei confronti

S A, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Molise n. 56 del 2019, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sepino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2023 il Cons. S F e udito l’avvocato Di Pardo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.-La sig.ra Z F ha interposto appello nei confronti della sentenza 21 febbraio 2019, n. 56 del Tribunale amministrativo regionale per il Molise che ha dichiarato inammissibile il suo ricorso avverso gli atti del procedimento e la finale delibera del Consiglio comunale di Sepino n. 29 in data 21 settembre 2017 disponente la decadenza dalla carica di consigliere comunale per incompatibilità (ai sensi del combinato disposto dell’art. 61, comma 1, n. 4 e dell’art. 69, comma 5, del t.u.e.l.).

L’appellante, già Sindaco del Comune di Sepino negli anni 2011/2016, è stata eletta, a seguito delle elezioni tenutesi il 5 giugno 2016, consigliere comunale, e tale è rimasta (quale capogruppo di minoranza) sino alla data del 21 settembre 2017, di adozione del provvedimento gravato in primo grado.

La decadenza è stata disposta in ragione della causa di incompatibilità derivante dalla proposizione, da parte della sig.ra Z, di un ricorso (notificato in data 14 luglio 2017 e depositato il successivo 8 settembre) al Tribunale amministrativo regionale per il Molise avverso il diniego di un condono edilizio relativo ad un fabbricato di proprietà, notificatole in data 11 maggio 2017.

2. - Ha inizialmente fatto valere il proprio diritto di elettorato passivo dinanzi al Tribunale di Campobasso, salvo poi rinunciare all’azione all’udienza del 16 gennaio 2018, con conseguente estinzione del processo. Successivamente ha impugnato il provvedimento di decadenza con ricorso straordinario al Capo dello Stato, poi trasposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Molise, deducendo essenzialmente l’illegittimità degli atti del procedimento di decadenza in quanto svoltosi in assenza del Segretario comunale (sì da essere stati sottoscritti dal Vicesegretario dott.ssa M), e l’illegittimità del provvedimento finale nella considerazione che al momento della contestazione della decadenza (con delibera consiliare n. 23 del 31 luglio 2017) la lite pendente non sussisteva ancora, essendo stato il ricorso depositato presso la Segreteria del Tribunale amministrativo del Molise solamente in data 8 settembre 2017.

3. - La sentenza appellata, come premesso, ha dichiarato inammissibile il ricorso. Dopo avere rilevato che gli atti erano stati correttamente impugnati dinanzi al Tribunale ordinario e che la rinuncia all’azione in quella sede proposta ha determinato il consolidamento della decadenza dalla carica di consigliere comunale, la sentenza ha pronunciato una declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse, aggiungendo come peraltro il ricorso risultasse inficiato dalla mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti del Vicesegretario comunale, essendo il gravame incentrato proprio sulla presunta illegittimità di tale nomina.

4. - Con il ricorso in appello la sig.ra Z ha criticato la sentenza di prime cure, deducendo che il giudizio elettorale intrapreso dinanzi al Tribunale di Campobasso non concerneva i vizi dell’ iter procedimentale conclusosi nella delibera di decadenza dalla carica di consigliere comunale, con la conseguenza che la rinuncia a quell’azione non comporta il consolidamento della decadenza e non priva dell’interesse al ricorso in sede di giurisdizione amministrativa, anche in considerazione della corretta instaurazione del contraddittorio processuale nei confronti sel soggetto subentrante (sig. S A, primo dei non eletti), unico soggetto controinteressato;
ha poi reiterato le censure di primo grado.

5. - Si è costituito in resistenza il Comune di Sepino puntualmente controdeducendo e chiedendo la reiezione del ricorso in appello.

6. - All’udienza pubblica del 12 dicembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

7. - Con la memoria in data 9 novembre 2023 il Comune di Sepino ha eccepito l’improcedibilità del ricorso in appello per sopravvenuto difetto di interesse, in ragione della elezione del nuovo Consiglio comunale all’esito delle elezioni del 3 e 4 ottobre 2021, circostanza che preclude la possibilità di reintegra nel ruolo di consigliere comunale della sig.ra Z, privando di ogni utilità concreta anche l’ annullamento degli atti impugnati in conseguenza dell’ipotetico accoglimento del gravame.

8. - L’appello, con riguardo alla domanda di annullamento, è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto la modificazione della situazione di fatto e di diritto intervenuta in corso di causa, in ragione della elezione del nuovo Consiglio comunale di Sepino, impedisce di riconoscere in capo alla ricorrente alcun interesse, anche meramente strumentale o morale, alla decisione (in termini, tra le tante, Cons. Stato, IV, 22 gennaio 2024, n. 664;
V, 27 ottobre 2021, n. 7228;
V, 23 agosto 2021, n. 5978). Più specificamente, in materia elettorale, per costante giurisprudenza, va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso qualora, nelle more del giudizio, sia trascorso il periodo di durata dell’organo elettivo o lo stesso sia stato sciolto per qualsiasi altra causa anticipatamente, per ragioni differenti all’annullamento giurisdizionale, venendo meno, in tale caso, per il ricorrente, ogni interesse connesso alla composizione dell’organo, quale derivante dalla tornata elettorale cui si riferisce l’impugnazione (così Cons. Stato, V, 17 febbraio 2004, n. 594;
V, 8 aprile 1987, n. 228).

9. - Residua peraltro l’interesse in relazione alla domanda di risarcimento dei danni, in forma specifica, o, in subordine, per equivalente in relazione alla contestata illegittimità provvedimentale.

La domanda è peraltro infondata in quanto la pretesa non è stata provata, e neppure chiaramente enucleata, ma solo genericamente proposta.

10. - Sebbene quanto ora osservato risulti assorbente ai fini del decidere, per completezza di trattazione giova precisare come, anche a ritenere che si sia formato il giudicato implicito sulla giurisdizione del giudice adito (Cons. Stato, Ad. plen., 26 aprile 2018, n. 4), indubbiamente si è determinata l’inoppugnabilità del provvedimento di decadenza per rinuncia, da parte dell’odierna appellante, all’azione dinanzi al Tribunale di Campobasso, rientrando nella cognizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento con cui il Consiglio comunale ha dichiarato la decadenza dalla carica di un consigliere comunale per incompatibilità determinata da una lite pendente con il Comune (in termini C.G.A. Sicilia, 15 giugno 2017, n. 295;
Cons. Stato, V, 11 giugno 2013, n. 3211). Siffatta controversia enuclea infatti una questione involgente il diritto soggettivo di elettorato passivo.

11. - In ogni caso, non sono ravvisabili le denunziate irregolarità delle operazioni elettorali.

Con riguardo alla contestata circostanza della mancata nomina del Segretario comunale da parte del Sindaco di Sepino (pur venuta meno la convenzione con il Comune di Cercemaggiore), in pretesa violazione dell’art. 99 del d.lgs. n. 267 del 2000, deve rilevarsi che la disciplina di cui all’art. 53, comma 23, della legge n. 388 del 2000 consentiva ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (quale è quello di Sepino) di attribuire ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare anche atti di natura gestionale, e dunque verosimilmente anche di prescindere dalla nomina del Segretario comunale (nella specie, il Sindaco bene poteva assolvere dette funzioni, essendo Segretario comunale, secondo quanto dedotto negli scritti difensivi).

Quanto, poi, alla dedotta illegittimità della decadenza argomentata nella considerazione che la contestazione della incompatibilità ex art. 63, comma 1, n. 4, del t.u.e.l. sia stata effettuata, con la deliberazione consiliare n. 23 del 31 luglio 2017, in assenza di una lite pendente, per non essere ancora stato instaurato il rapporto processuale dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Molise mediante deposito del ricorso notificato, osserva il Collegio che l’art. 63, comma 1, n. 4 del t.u.e.l. fa riferimento alla lite pendente quale causa di incompatibilità, mentre il successivo art. 69, in tema di contestazione delle cause di ineleggibilità e incompatibilità, prevede un procedimento in più fasi, ciascuna scandita da termini perentori, prima di giungere alla dichiarazione di decadenza del consigliere dell’ente locale;
nella specie, in tale momento, è incontestato che sussistesse il requisito della pendenza della lite.

12. - Alla stregua di quanto esposto, il ricorso in appello deve essere dichiarato in parte improcedibile e, con riguardo alla domanda di risarcimento del danno, respinto.

Le spese di giudizio seguono, come per regola, la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

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