Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-03-15, n. 202402525

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-03-15, n. 202402525
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202402525
Data del deposito : 15 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/03/2024

N. 02525/2024REG.PROV.COLL.

N. 02005/2023 REG.RIC.

N. 01831/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2005 del 2023, proposto da
E F, L F, rappresentati e difesi dall'avvocato C C D P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A C, B P, F Z, G Q, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato R C in Roma, via Salaria 103;
Ca' Botta Societa' Agricola Semplice, non costituita in giudizio;



sul ricorso numero di registro generale 1831 del 2023, proposto da
Societa' Agricola Semplice Ca' Botta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Ruffo, Stefano Ederle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Riccardo Ruffo in Verona, via Luigi Da Porto 4;



contro

Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A C, B P, F Z, G Q, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio R C in Roma, via Salaria 103;



nei confronti

L F, E F, non costituiti in giudizio;



per la riforma

quanto al ricorso n. 1831 del 2023:

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il Veneto (sezione Terza) n. 01227/2022, resa tra le parti;

quanto al ricorso n. 2005 del 2023:

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il Veneto (sezione Terza) n. 01227/2022, resa tra le parti;


Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atto di costituzione in giudizio della Regione Veneto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2023 il Cons. R R e uditi per le parti gli avvocati C C D P e R C in sostituzione dell'avv. B P Riccardo Ruffo e R C in sostituzione dell'avv. B P;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. Con ordinanza della Regione Veneto n. prot. n. 56437 del 10 febbraio 2017, oggetto di impugnazione nel presente giudizio, è stata disposta la rimessione in pristino di un’area di circa 16.000 mq, sita nel Comune di Verona, censita catastalmente al Fg 66 mappali 27 parte, 36 parte, 38 parte, 47 parte, 52 parte, 74 parte, 78 parte, 75 parte, 150 parte, utilizzata come vigneto ma precedentemente interessata – secondo la Regione – dalla presenza di una zona boscata: con il provvedimento di che trattasi, in particolare, la Regione ha disposto che si procedesse al rimboschimento di tutta l’area, mediante la messa a dimora di 2.500 piantine forestali e alla successiva cura e manutenzione finalizzata a garantirne l’attecchimento.

2. Il provvedimento è stato impugnato dalla Azienda agricola Cà Botta, attuale proprietaria del terreno, con ricorso n. R.G. 523/2017, nonché dai signori F, precedenti proprietari nonché responsabili della riduzione del bosco e della messa a dimora del vigneto attualmente in essere.

2.1. Sinteticamente i signori F hanno dedotto, a fondamento della loro impugnazione:

(i) la circostanza che l’area costituisce un paesaggio agrario con terrazzamenti, recuperato a fini produttivi, e come tale non qualificabile in termini di “zona boscata”;

(ii) i signori F si sarebbero limitati ad effettuare interventi di mera pulizia, senza procedere a “tagli a raso” della vegetazione ivi presente e alla movimentazione del terreno necessario alla sistemazione agronomica; inoltre non vi sarebbe stata alcuna riduzione dell’area boschiva rispetto all’anno 2014;

(iii) la Regione ha fondato il proprio accertamento, e quindi l’affermazione della preesistenza di un bosco, su ortofoto, soggette a interpretazione e come tali non risolutive né affidabili; l’Amministrazione, infatti, non avrebbe acquisito alcun elemento concreto utile a dimostrare lo stato dell’area al momento in cui venivano eseguiti i lavori e tali da smentire la presenza di antichi terrazzamenti dismessi dall’uso vitivinicolo;

(iv) l’ordine di ripristino si pone in contrasto con l’allegato “A” alla DGR Veneto n. 319 del 23 luglio 2013, che escluderebbe la possibilità di ripristinare a “bosco” terreni precedentemente accatastati come agricoli, oggetto di forestazione “di ritorno”.

2.2. La Azienda agricola Cà Botta, invece, ha sviluppato le seguenti censure:

(i) l’ordine di ripristino, che si fonda sull’art. 167 del D. L.vo 42/2004, sarebbe stato illegittimamente indirizzato ad essa Azienda, che pacificamente non è responsabile dell’intervento;

(ii) l’area, in quanto interessata da preesistenti terrazzamenti, non avrebbe comunque potuto essere qualificata come “bosco”, seppure interessato da forestazione, in applicazione dell’art. 2, comma 6, del D. L.vo 227/2001;

(iii) non corrisponderebbe a realtà quanto si legge nel provvedimento impugnato circa il fatto che l’intervento avrebbe comportato il taglio a raso di tutta la vegetazione, lo sradicamento delle ceppaie e la movimentazione del terreno per la sistemazione agronomica;

(iv) la Regione non avrebbe dimostrato rigorosamente la situazione di fatto preesistente all’intervento, non essendo sufficienti, a tal fine, le ortofoto in concreto utilizzate, che non consentono di apprezzare con precisione la quantità e la qualità delle piante presenti, e quindi la presenza di un “bosco” in senso tecnico;

(v) ai sensi dell’allegato “A” alla DGR n. 1319 del 23 luglio 2013 deve distinguersi tra “bosco” e terreni oggetto di “forestazione di ritorno”, qual è l’area oggetto del provvedimento impugnato;

(vi) l’intervento ripristinatorio, per essere proporzionato, potrebbe essere imposto solo laddove sia apprezzabile un concreto vulnus all’ambiente e comunque tenere conto del tempo trascorso della estraneità della società all’abuso forestale.

3. Nel corso del giudizio di primo grado il TAR ha disposto verificazione “ al fine di accertare, con sufficiente grado di certezza, attraverso una lettura terza e tecnicamente attendibile della documentazione prodotta nel presente giudizio, con particolare riguardo alle c.d. “ortofoto”, alla documentazione fotografica, alle planimetrie e agli altri elementi documentali prodotti: - se in relazione ai parametri contenuti nell’art. 2, comma 6, del d.lgs. 227/2001, nella legge regionale citata e nella d.G.R. Veneto n. 1319/2013, l’area in contestazione, o sue parti, alla data dell’ultimazione delle opere in contestazione da parte di F Eros e L, dovesse considerarsi “bosco”; - più precisamente se, oltre alla sussistenza dei requisiti dimensionali previsti dalla normativa che precede, all’atto dell’impianto del vigneto, sui terreni fosse presente la specifica qualità e la quantità di vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, integrante i valori minimi di larghezza ed estensione necessari affinché l’area potesse essere considerata coperta da bosco o da foresta, in particolare con riguardo alle tipologie vegetali indicate dalla Regione nell’ordinanza impugnata ai fini del reimpianto; ”.

4. Espletata la verificazione e riuniti i giudizi il TAR, con la sentenza del cui appello si tratta, ha accolto il ricorso proposto dai signori F, limitatamente all’obbligo di effettuare il rimboschimento, respingendo nel resto il ricorso medesimo nonché quello proposto dalla Azienda agricola Cà Botta.

4.1. In sintesi, il percorso argomentativo del primo giudice si può riassumere come segue:

- l’area oggetto dell’ordine di ripristino, di cui al provvedimento impugnato, non è stata fatta oggetto di alcun procedimento finalizzato ad ottenere l’autorizzazione alla trasformazione di una zona boscata in vigneto, né l’autorizzazione ad eseguire movimenti di terra, né una autorizzazione paesaggistica; in particolare l’area interessata dal provvedimento è situata a ovest di quella di cui alla nota del Servizio Forestale della Regione n. 631051/2010; correlativamente, non è stato effettuato alcun accertamento preventivo sullo stato dell’area nel momento in cui venivano intrapresi i lavori;

- il corredo normativo rinveniente dalle disposizioni contenute nella legge statale e regionale nonché negli atti regionali attuativi, non consente di tenere conto della eventuale preeesistenza, di terrazzamenti, in ragione del fatto che l’appellante non ha esperito la procedura, prevista dalla DGR n. 1319/2013, finalizzata all’accertamento del carattere di non boscosità dell’area; in ogni caso la preesistenza di terrazzamenti in loco non è stata debitamente dimostrata;

- la verificazione espletata nel corso del giudizio, che il Collegio ha ritenuto non censurabile, ha consentito di appurare, tramite l’esame e l’interpretazione di ortofoto scattate a partire dal 1981, che l’area nel 1981 era coperta da bosco per una superficie pari ad almeno la metà, aumentata al 93.6% dell’area nel 2008; la superficie coperta da bosco, nel 2012, era pari invece a 145 mq (0.8% dell’area oggetto di verificazione), in conseguenza del fatto che i signori F avevano estirpato la vegetazione per impiantarvi i vigneti; il verificatore ha inoltre riferito che la vegetazione era di tipo forestale arborea associata a vegetazione arbustiva, così come dev’essere la vegetazione caratteristica di un bosco, e che il margine di incertezza legato all’utilizzo di ortofoto è stato nella specie contenuto dall’utilizzo di scale di lavoro 1.2000 e dall’utilizzo della

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