Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2011-06-30, n. 201103882

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2011-06-30, n. 201103882
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201103882
Data del deposito : 30 giugno 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04876/2006 REG.RIC.

N. 03882/2011REG.PROV.COLL.

N. 04876/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4876 del 2006, proposto dal Corpo Forestale dello Stato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

il sig. D M, rappresentato e difeso dagli avv. D I e M M, con domicilio eletto presso il signor G M G in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, Sezione I, 15 febbraio 2006, n. 429.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 5 aprile 2011 il consigliere A P e uditi per le parti gli avvocati Nocentini per delega di Iaria, e l’avvocato dello Stato Vitale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’appellato sig. Marcello D, ispettore superiore del Corpo Forestale dello Stato in servizio dal 5 settembre 2003 presso il Coordinamento provinciale CFS di Grosseto con le funzioni di responsabile del Nucleo investigativo polizia ambientale e forestale, veniva trasferito con decreto datato 6 agosto 2004 dell’Ispettorato generale del Corpo Forestale dello Stato con decorrenza dal 9 agosto 2004 al Comando della Stazione del Corpo forestale di Manciano, posto rimasto vacante per effetto del trasferimento del suo titolare, il vice sovrintendente Ermete B al comando della stazione di Valentano.

Contestualmente, poi, veniva disposto il trasferimento del vice sovrintendente Franco Carbonari presso il Coordinamento provinciale con l’attribuzione al predetto dell’incarico già ricoperto dall’Ispettore D.

L’interessato ha impugnato, innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, il provvedimento recante il suo trasferimento, nonché gli altri atti che hanno disposto i trasferimenti dei controinteressati colleghi.

L’esecuzione del trasferimento del ricorrente veniva, quindi, sospesa con ordinanza n.1244 del 17 dicembre 2004 del TAR Toscana.

Successivamente, con nota del 7 febbraio 2005 a firma del capo del Corpo Forestale dello Stato è stato comunicato l’avvio del procedimento di trasferimento per esigenze di servizio dell’odierno appellato dal Coordinamento provinciale al Comando della Stazione di Manciano, stante “la nuova situazione di fatto sopravvenuta”.

A tanto faceva poi seguito il decreto datato 7 marzo 2005 con cui l’ispettore D è stato nuovamente trasferito al Comando Stazione CFS di Manciano.

In relazione a tale provvedimento e con riferimento altresì ad altri atti nelle more intervenuti, l’interessato proponeva, innanzi al Tar Toscana, motivi aggiunti.

L’interessato formulava altresì istanza di condanna per responsabilità aggravata, chiedendo che l’Amministrazione fosse condannata al risarcimento dei danni ai sensi dell’art.96 del codice di procedura civile, da liquidarsi anche in via equitativa.

Il giudice di primo grado riconosceva la fondatezza del ricorso in relazione al decreto ministeriale del 6 agosto 2004.

Nella sentenza appellata si evidenzia che l’amministrazione, dopo la sospensione dell’esecuzione del decreto 6 agosto 2004, riconsidera la fattispecie, attiva la procedura d’informazione ex art.7 della legge n.241/90 e dispone una apposita, nuova istruttoria procedimentale all’esito della quale dispone che il ricorrente sia di nuovo trasferito al Comando Stazione del CFS di Manciano.

In particolare, come si rileva dalla lettura dell’atto impugnato le risultanze istruttorie avrebbero evidenziato la necessità del trasferimento “in base ad una nuova situazione di fatto”.

Il giudice di primo grado ha ritenuto anche questo secondo provvedimento di trasferimento illegittimo, in considerazione che le notizie e i dati contenuti negli atti infraprocedimentali si rivelano incongrui e, comunque, in contraddizione con altre risultanze documentali e con circostanze di fatto di segno opposto.

Invero, con la nota del 1° febbraio 2005, il Coordinatore Provinciale di Grosseto del CFS nel rappresentare la situazione della Stazione di Manciano fa presente che a suo parere il sovrintendente B “non è in grado di gestire in modo ottimale l’incarico di comandante”;
dello stesso sostanziale tenore poi è la nota del Coordinatore Regionale del CFS datata 3 febbraio 2005 secondo cui “l’attuale Comandante della Stazione di Manciano” (il sovrintendente B) “non ha la fermezza necessaria per guidare quel reparto”.

Ora tale pretesa non ottimale “capacità” del vice sovrintendente B a dirigere il Comando della Stazione di Manciano costituisce una singolare circostanza rappresentata per la prima volta solo nel febbraio 2005 (dopo che il B ha retto il Comando della Stazione di Manciano per quasi dieci anni) e, in ogni caso, è in contrasto con le risultanze documentali relative al trasferimento dello stesso B, dal momento che nei pareri resi a favore del trasferimento di questi è stata rappresentata la sola ordinaria esigenza della sostituzione del predetto sottufficiale.

Ma, a prescindere da quanto testé rilevato l’incongruenza della determinazione assunta si rivela anche sotto altro determinante profilo: a ben vedere non sono state evidenziate (e, comunque non sono state esposte in maniera logica) le ragioni specifiche che hanno indotto la P.A. ad individuare proprio nel ricorrente il sottufficiale da preporre al Comando della Stazione di Manciano lì dove, come si evince da apposita corrispondenza (vedi nota del coordinatore provinciale del CFS dell’8 maggio 2003), l’avvicendamento nel comando di detto reparto ben sarebbe potuto avvenire con altro ufficiale di UPG avente la qualifica di vice sovrintendente.

In definitiva, le “ragioni” poste alla base del nuovo trasferimento del D a Manciano non risultano adeguatamente esposte, in quanto non collimano con la situazione di fatto rappresentata e soprattutto appaiono non esaustive se non carenti in ordine alla imprescindibile necessità di spiegare la scelta di assegnare proprio il D e non altri al Comando della Stazione di Manciano.

Il giudice di primo grado ha respinto, in quanto giuridicamente infondata, la pretesa del ricorrente formulata con l’istanza depositata l’11 novembre 2005 a veder condannata l’Amministrazione per responsabilità aggravata ai sensi dell’art.96 del codice di procedura civile.

2. Il Corpo Forestale dello Stato ha appellato la sentenza indicata in epigrafe.

Il signor D ha prodotto appello incidentale chiedendo la condanna dell’amministrazione appellante per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 del c.p.c.

All’udienza del 5 aprile 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

3. La sentenza appellata ha annullato il decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato del 7 marzo 2005, che, in realtà, sostituiva il decreto del 6 agosto 2004, cosicché non v’era ragione di disporre il suo esplicito annullamento.

Il giudice di primo grado ha ritenuto la sussistenza del vizio di eccesso di potere che si manifesta nella circostanza che l’amministrazione percepisce l’inadeguatezza del vice sovrintendente B a reggere il Comando della Stazione di Manciano, solo dopo dieci anni dal suo insediamento.

L’amministrazione appellante, dopo aver ricostruito l’intera vicenda sia sotto il profilo sostanziale che processuale, afferma che il vice sovrintendente B è stato trasferito perché, dopo dieci anni, pur non potendosi eccepire nei suoi confronti alcun comportamento disciplinarmente rilevante, risulta demotivato e non assicura un ottimale andamento del servizio se fosse rimasto in tale presidio come comandante.

4. L’appello è infondato.

Tanto esime il giudice d’appello dall’esaminare le eccezioni di rito e, segnatamente, quella d’improcedibilità del ricorso in ragione dei numerosi ordini di servizio adottati nei confronti dell’appellato che, nel corso degli anni, hanno mutato le sue funzioni, tanto che, a partire quanto meno dall’anno 2008, egli non svolge più i compiti assegnati al nucleo investigativo di polizia ambientale e forestale.

Quanto dedotto dall’amministrazione costituisce un’inammissibile integrazione della motivazione nel corso del giudizio, dovendo la motivazione precedere e non seguire ogni provvedimento amministrativo, individuando con ciò il fondamento dell'illegittimità della motivazione postuma nella tutela del buon andamento amministrativo e nell'esigenza di delimitazione del controllo giudiziario (Cons. St., Sez. VI, 12 novembre 2009, n. 6997): il provvedimento di trasferimento del vice sovrintendente B non era mai stato motivato con lo stato psicologico della “demotivazione”.

Lo sviamento in cui è incorsa l’amministrazione è di immediata percezione perché appare poco credibile che la necessità del trasferimento del sovrintendente B, titolare del comando della stazione di Manciano da dieci anni, sia diventata improcrastinabile solo quando l’amministrazione doveva rivalutare la situazione alla luce dell’ordinanza cautelare del TAR per la Toscana del 1° dicembre 2004 del TAR Toscana.

5. Va respinto anche l’appello incidentale, proposto per la condanna dell’amministrazione ai sensi dell’art. 96 del codice di procedura civile, perché la riedizione di un provvedimento, sia pure con motivazione viziata, non integra la fattispecie descritta nel codice di rito.

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

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