Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2018-12-27, n. 201807262
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Testo completo
Pubblicato il 27/12/2018
N. 07262/2018REG.PROV.COLL.
N. 02767/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 2767 del 2018, proposto da
Stenotype Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato Germano Scarafiocca, con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Grez e Associati in Roma, corso Vittorio Emanuele II,18;
contro
Rai - Radiotelevisione Italiana s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe De Vergottini e Marco Petitto, con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe De Vergottini in Roma, via Antonio Bertoloni, 44;
nei confronti
Logit s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Gennaro Terracciano e Antonio Sasso, con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gennaro Terracciano in Roma, piazza San Bernardo, 01;
I.S.P. Istituto Stenodattilo Professional s.r.l., non costituito in giudizio;
Studio Calabria s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Raponi e Giancarlo Neri, con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Fabio Raponi in Latina, corso G. Matteotti, 208;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 02013/2018, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Rai - Radiotelevisione Italiana s.p.a., di Logit s.r.l. e di Studio Calabria s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2018 il Cons. Federico Di Matteo e uditi per le parti gli avvocati Germano Scarafiocca, Marco Petitto, Fabio Raponi, Antonio Sasso e Gennaro Terracciano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 17 settembre 2017 (e, successivamente, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana) la Rai s.p.a. ha indetto una procedura aperta ai sensi dell’art. 60, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per l’affidamento di accordi quadri per i servizi di sottotitolazione di programmi televisivi preregistrati e in diretta per non udenti.
1.1. L’appalto era suddiviso in due lotti: il lotto A relativo ai “ Servizi di produzione di sottotitoli di programmi preregistrati per 7.545.000 EUR, Iva esclusa di cui: accordo quadro per la durata di 36 mesi: 4.527.000 EUR, Iva esclusa, opzione di rinnovo di 24 mesi: 3.018.000, Iva esclusa ” e il lotto B relativo ai “ Servizi di produzione di sottotitoli in diretta per 14.557.500 EUR, Iva esclusa di cui: Accordo quadro per la durata di 36 mesi: 8.734.500 EUR, Iva esclusa; opzione di rinnovo di 24 mesi: 5.823.000 EUR, Iva esclusa ”.
1.2. Il criterio di aggiudicazione adottato era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa: ogni lotto sarebbe stato aggiudicato al concorrente destinatario del punteggio totale più elevato, calcolato come somma del punteggio tecnico (PT) e del punteggio economico (PE). Il punteggio tecnico, per espressa indicazione del disciplinare di gara, sarebbe stato attribuito mediante riparametrazione con proporzione lineare della somma dei criteri P1 modalità di erogazione del servizio P2 team dedicato all’erogazione del servizio P3 servizi aggiuntivi.
2. Al lotto B partecipavano quattro concorrenti; all’esito della procedura di gara, il punteggio totale più alto era conseguito da Logit s.r.l. con 100 punti; seconda classificata era ISP s.r.l. con 88,996 punti e terza Stenotype Italia s.r.l., con 84,12 punti.
2.1. L’offerta di Logit s.r.l. era sottoposta a verifica di anomalia ai sensi dell’art. 97, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che si concludeva in senso positivo per aver la commissione giudicatrice ritenuto congrua l’offerta dell’aggiudicataria.
2.2. Con deliberazione del consiglio di amministrazione del 7 settembre 2017, la gara veniva definitivamente aggiudicata.
3. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Stenotype s.r.l. impugnava l’aggiudicazione a Logit s.r.l., contestando anche l’ammissione e i punteggi attribuiti alla ISP s.r.l.. Si costituiva in giudizio Logit s.r.l. spiegando ricorso incidentale avverso l’ammissione di Stenotype s.r.l. nonché la Rai s.p.a.
3.1. Il giudizio di primo grado si è concluso con la sentenza, sez. III, 21 febbraio 2018, n. 2013, di reiezione del ricorso introduttivo del giudizio, di inammissibilità del ricorso incidentale per carenza di interesse e compensazione delle spese di lite.
4. Propone appello Stenotype Italia s.r.l.; si è costituita in giudizio la Rai s.p.a., nonché la controinteressata Logit s.p.a. che ha proposto anche appello incidentale e con atto di costituzione formale anche Studio Calabria s.r.l.; le parte hanno presentato memorie in vista dell’udienza pubblica cui sono seguite rituali repliche di Setnotype Italia s.r.l. e di Rai s.p.a.. All’udienza pubblica del 25 ottobre 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con il primo motivo di ricorso Stenotype Italia s.r.l. censura la sentenza di primo grado per “ Error in iudicando. Violazione del disciplinare e degli atti di gara. Violazione dell’art. 97 Cost. e dei principi generali dell’azione amministrativa. Violazione degli artt. 4 e 83 del d.lgs. 50/2016. Violazione dell’art. 13, comma 4, d.p.r. 487/94. Illogicità della sentenza. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ”.
1.1. L’appellante contesta al giudice di primo grado di aver respinto il motivo di ricorso con il quale era sostenuta l’irregolarità dell’offerta della ISP s.r.l. perchè copiata in più parti da varie fonti (tutte rinvenibili su internet) e per questo da reputarsi non autentica e, in quanto tale, insuscettibile di valutazione da parte della commissione giudicatrice.
1.2. Riferisce l’appellante che dall’analisi dell’offerta della ISP s.r.l. era emerso che, dalle pagine 33 – 34 (dopo le prime dieci