Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-04-06, n. 202102789

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-04-06, n. 202102789
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202102789
Data del deposito : 6 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/04/2021

N. 02789/2021REG.PROV.COLL.

N. 02497/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2497 del 2013, proposto dal sig.
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti G M e F M e con domicilio eletto presso lo studio degli stessi, in -OMISSIS-, via Ennio Quirino Visconti, n. 20



contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza – Comando Generale -OMISSIS- e Guardia di Finanza – Comando Reg. -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , ex lege rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli Uffici di quest’ultima, in -OMISSIS-, via dei Portoghesi, n. 12



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale -OMISSIS-


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, della Guardia di Finanza – Comando Generale -OMISSIS- e della Guardia di Finanza – Comando Reg. -OMISSIS-;

Visti gli ulteriori documenti dell’appellante;

Viste le memorie, le repliche e le note d’udienza delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con l. 18 dicembre 2020, n. 176;

Visto l’art. 4 del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con l. 25 giugno 2020, n. 70;

Dato atto della presenza ai sensi di legge degli avvocati delle parti;

Relatore nell’udienza del giorno 23 febbraio 2021 il Cons. P D B, in collegamento da remoto in videoconferenza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:




FATTO

Con l’appello in epigrafe il sig. -OMISSIS-, Maresciallo ord. in congedo della Guardia di Finanza, ha impugnato la sentenza del T.A.R. -OMISSIS-, chiedendone la riforma.

In fatto, l’appellante espone di essere stato arrestato nel -OMISSIS-, perché accusato del reato di -OMISSIS-, venendo condannato in primo grado nel -OMISSIS-alla pena di un anno di reclusione; la sentenza di secondo grado, però, emessa nel -OMISSIS-, lo ha assolto con la formula “ perché il fatto non costituisce reato ”.

Di seguito fu instaurato nei suoi confronti un procedimento disciplinare, che portò alla rimozione del grado con decorrenza del 25 luglio 1985 ed al congedo illimitato.

Nel 1993 l’appellante presentò istanza di reintegrazione nel grado e riammissione in servizio, che fu respinta dal Comandante Generale della Guardia di Finanza, sulla base del parere negativo vincolante della Corte Militare d’Appello, con decreto -OMISSIS-

Impugnati dal -OMISSIS-tale decreto ed il presupposto parere, l’adito T.A.R. del -OMISSIS-, accolse il ricorso, annullando gli atti in questione in ragione dell’inadeguatezza logica e dell’incompletezza della valutazione dei presupposti di fatto e, in specie perché il parere negativo, e il decreto che vi si era conformato, si erano basati esclusivamente sui fatti che avevano portato alla vicenda penale, omettendo del tutto la valutazione sulla successiva condotta dell’interessato.

Dopo la sentenza del 2001 – e pendente l’appello contro la stessa proposto dalla P.A. senza istanza di sospensione – l’interessato intimò invano alla P.A. di darvi esecuzione, quindi promosse nel 2005 giudizio di ottemperanza, nelle more della cui definizione la Guardia di Finanza, con provvedimento del -OMISSIS-, ha disposto la sua reintegrazione nel grado a decorrere dal -OMISSIS-, ma gli ha negato la riammissione in servizio, ostandovi il combinato disposto degli artt. 62, ult. comma, della l. n. 599/1954, e 68, comma 5, del d.lgs. n. 199/1995.

Il giudizio di ottemperanza, perciò, dopo l’ora visto provvedimento ed a seguito di dichiarazione resa in camera di consiglio dal legale del ricorrente di cessazione dell’interesse della parte all’esecuzione della sentenza n. -OMISSIS- cit., è stato definito dal T.A.R. del -OMISSIS- con sentenza dichiarativa della sopravvenuta carenza di interesse -OMISSIS-).

Infine, l’appello contro la sentenza n. -OMISSIS-cit. è stato dichiarato perento con decreto presidenziale n. -OMISSIS-.

Con ricorso R.G. n.-OMISSIS-, dunque, il -OMISSIS-adiva nuovamente il T.A.R. del -OMISSIS-, chiedendo che, previo accertamento dell’illegittimità degli atti emessi a suo carico dalla Guardia di Finanza (ed in specie: del provvedimento di rimozione dal grado, nonché di quello con il quale il Comandante in seconda della Guardia di Finanza, nel dare esecuzione alla sentenza del T.A.R. del -OMISSIS- – -OMISSIS-, n. -OMISSIS- cit., ha disposto la sua reintegrazione nel grado, ma gli ha denegato la riammissione in servizio), l’Amministrazione venisse condannata al pagamento della somma di € 324.036,00, oltre a rivalutazione ed interessi.

Tale somma veniva domandata a titolo di risarcimento dei danni che il ricorrente avrebbe subito per la mancata percezione delle competenze stipendiali ed accessorie che gli sarebbero spettate se fosse stato riassunto in servizio, ovvero, in subordine, a titolo di risarcimento dei danni subiti per perdita di chance e il Mar. -OMISSIS-depositava, a comprova delle proprie pretese patrimoniali, un’apposita relazione tecnica di parte.

L’adito Tribunale Amministrativo, con la sentenza n.-OMISSIS- oggetto di appello, ha dichiarato in parte tardiva e per il resto ha respinto, in quanto infondata, la controversia risarcitoria promossa dal ricorrente.

Con il ricorso in epigrafe l’appellante contesta l’ iter argomentativo e le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice, deducendo i seguenti motivi:

1) violazione di legge e del giudicato, poiché la sentenza impugnata avrebbe, in primo luogo, eluso e travisato la precedente decisione n. -OMISSIS-, assoggettandola ad una “ interpretazione autentica ”, che, però, sarebbe un fuor d’opera e sarebbe viziata da numerose contraddizioni;

2) violazione dell’art. 3 Cost., perché la P.A., nel ricostruire figurativamente la carriera del ricorrente, lo avrebbe ingiustamente discriminato rispetto agli ex dipendenti pubblici che si trovavano nella sua stessa situazione di carriera;

3) sviamento ed eccesso di potere, in quanto: a) l’illecito ascrivibile alla P.A. sarebbe permanente; b) la sentenza appellata avrebbe errato nel giudicare tardiva la richiesta dei danni per la perdita del grado; c) i danni derivanti dalla mancata riassunzione in servizio del ricorrente sarebbero comunque “ danni ingiusti ”; d) il T.A.R. avrebbe errato nell’interpretare la sentenza n.-OMISSIS-, emessa in sede di ottemperanza;

4) erroneità del capo della sentenza che ha respinto la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance, poiché il primo giudice non avrebbe valutato che la reintegrazione nel grado, adottata nel 2005, sarebbe intervenuta troppo tardi, sia perché all’epoca il ricorrente sarebbe stato fuori dei limiti di tempo per riassumere il servizio, sia per la lesione arrecata medio tempore alla professionalità del medesimo, una volta entrato nel campo del lavoro privato.

L’appellante ha depositato un aggiornamento della perizia di parte, recante una nuova stima del danno risarcibile pari ad € 374.868,00. Di seguito ha depositato memoria, ricapitolando i fatti ed insistendo per l’accoglimento del gravame.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché il Comando Generale di -OMISSIS- e il Comando Regionale -OMISSIS- della Guardia di Finanza, depositando, in vista dell’udienza di discussione della causa, una memoria in cui hanno fatto richiamo integrale alle difese già svolte in primo grado.

Le parti hanno depositato repliche, nonché brevi note d’udienza.

All’udienza del 23 febbraio 2021 – tenutasi in collegamento da remoto in videoconferenza ai sensi dell’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con la l. 18 dicembre 2020, n. 176 – la causa è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

Viene in decisione la sentenza del T.A.R. -OMISSIS- – -OMISSIS-,-OMISSIS-, n.-OMISSIS- del -OMISSIS-, che ha dichiarato la pretesa risarcitoria azionata dal ricorrente in parte tardivamente proposta, quanto ai danni conseguenti alla perdita del grado, e in parte infondata, non configurandosi i danni derivanti dalla mancata riammissione in servizio come danni ingiusti.

In sintesi, il Mar. -OMISSIS-si era lamentato della tardività tanto dell’avvio quanto della conclusione del procedimento disciplinare che portò alla sua rimozione ed aveva chiesto il risarcimento del danno consistente negli emolumenti non percepiti e che gli sarebbero spettati, laddove fosse stato riassunto in servizio; in subordine, ha chiesto il risarcimento per la perdita di chance di carriera a causa della riassunzione negata, ed ha quantificato il pregiudizio economico patito in € 324.036,00, sulla base di una perizia di parte redatta da un pari grado e che ha preso ad oggetto le somme riscosse dallo stesso redattore della perizia.

Nella memoria finale il ricorrente aveva precisato l’oggetto della domanda risarcitoria, incentrandola sulla perdita di chance patita a seguito della rimozione dal grado – in tesi: illegittima – intervenuta quando egli stava svolgendo una regolare carriera nella Guardia di Finanza e quindi era in attesa della sua progressione, con lo stipendio e la copertura previdenziale stabiliti per legge. Gli atti successivi della P.A., che gli hanno precluso la riammissione in servizio (il provvedimento del 1996,

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi