Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2014-01-28, n. 201400428

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2014-01-28, n. 201400428
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201400428
Data del deposito : 28 gennaio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07450/2010 REG.RIC.

N. 00428/2014REG.PROV.COLL.

N. 07450/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7450 del 2010, proposto dal signor S R, rappresentato e difeso dagli avvocati M V e N N, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Dardanelli, 21;

contro

Ferrovie del Sud e Servizi Automobilistici Srl, rappresentata e difesa dagli avvocati A S e L R, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via del Babuino, 107;

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – BARI, SEZIONE III, n. 01430/2010, emessa in sede di ottemperanza della sentenza del medesimo TAR, sez. I, n. 790 del 21.12. 1999, concernente accertamento del diritto alla riliquidazione di trattamenti retributivi;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici Srl;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2013 il Cons. Gabriella De Michele e uditi per le parti gli avvocati Selmi per delega dell’avv. Vaglio e Ancora per delega dell’avv. Schiano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

E’ sottoposto all’esame del Collegio l’atto di appello n. 7450/10, notificato il 3.8.2010, concernente la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, sez, III, n. 439/10 in data 11.2.2010, emessa in sede di ottemperanza, con la quale si accoglieva in parte la richiesta di dare esecuzione alla sentenza del medesimo TAR, sez. I, n. 790 del 21.12.1999.

In quest’ultima risultava accolta in parte l’impugnativa proposta dal signor S R per ottenere la riliquidazione di alcuni compensi non percepiti, e precisamente l’indennità di contingenza nel suo valore effettivo, anche in relazione alle indennità di trasferta e di diaria ridotta, tredicesima e quattordicesima mensilità, da riconoscere per il periodo di anni cinque dalla presentazione di ricorso gerarchico (essendo intervenuta prescrizione per i ratei antecedenti);
era invece respinta la domanda, riferita alla computabilità del servizio per lavoro straordinario.

Nessuna statuizione esplicita era contenuta nella sentenza di cui trattasi sugli aumenti periodici di anzianità, senza tempestive contestazioni sul punto da parte del diretto interessato.

Nella sentenza per ottemperanza appellata si rilevava l’avvenuto pagamento in data 26.10.1999, da parte dell’Amministrazione, di una parte della somma dovuta (nella somma indicata come pari ad euro 23.634,143) con ulteriore integrazione in data 29.12.2000 (sempre per un importo, indicato in euro, pari a 1.986,251);
sarebbe mancato, in effetti, il ricalcolo di quanto dovuto in corrispondenza alla tredicesima e quattordicesima mensilità, mentre la domanda riferita agli scatti di anzianità non avrebbe potuto trovare accoglimento, non facendosi menzione di questi ultimi nel giudicato da eseguire.

Nell’atto di appello attualmente in esame erano prospettati i seguenti motivi di gravame:

1) erroneità della sentenza per travisamento ed erronea rappresentazione e valutazione dei presupposti di fatto e di diritto;
apoditticità della motivazione;
contraddittorietà ed illogicità manifesta;
ingiustizia manifesta, con particolare riguardo all’intervenuta confusione fra euro e lire e a decurtazioni, che sarebbero state illogicamente disposte anche in rapporto ad interessi e rivalutazione monetaria;

2) erroneità della sentenza per travisamento ed erronea rappresentazione e valutazione dei presupposti di fatto e di diritto;
carenza di motivazione della sentenza impugnata;
violazione o elusione del giudicato, formatosi sulla sentenza n. 790/1999;
ingiustizia manifesta, illogicità, essendo stato correttamente riconosciuto l’omesso ricalcolo della contingenza sulla 13^ e 14^ mensilità, ma non anche quanto dovuto a titolo di contingenza sugli scatti di anzianità, pur rientrando pacificamente questi ultimi nella nozione di “retribuzione normale” e dovendosi individuare, al riguardo, un giudicato implicito.

L’Ente Ferroviario, costituitosi in giudizio, eccepiva l’evidente – ma non inficiante – errore materiale, relativo all’avvenuta indicazione, nella sentenza appellata, delle somme già corrisposte dall’Amministrazione in euro anziché in lire. Dette somme costituivano riliquidazione – senza che, all’epoca del pagamento, venissero sollevate obiezioni da parte dell’interessato – delle indennità di diaria e di trasferta per il periodo compreso fra maggio 1982 e maggio 1992, in quanto dall’ultima data appena indicata le indennità in questione erano state ordinariamente conteggiate, includendo l’indennità di contingenza in misura piena. Come osservato nella sentenza appellata, infine, la sentenza da ottemperare non conteneva alcuna statuizione in ordine agli scatti periodici di anzianità, estranei pertanto al giudicato da eseguire.

Premesso quanto sopra il Collegio ritiene di dover sottolineare, in primo luogo, non solo la pacifica impugnabilità delle sentenze emesse in sede di ottemperanza, quando il gravame non investa mere questioni esecutive, ma anche l’effetto devolutivo pieno che – ad avviso del Collegio stesso – deve riconoscersi quando, in sede di appello, debbano risolversi questioni giuridiche in rito e in merito, in relazione alla regolarità del rito instaurato, alle condizioni soggettive ed oggettive dell’azione ed alla fondatezza della pretesa azionata (cfr. in tal senso per il principio Cons. St., sez. V, 8.7.2002, n. 3789).

D’altra parte, in applicazione dell’art. 125 della Costituzione, il Codice del processo amministrativo prevede l’appellabilità di ogni sentenza di primo grado, anche ove resa in sede di ottemperanza.

Va anche riconosciuta, inoltre, la natura mista – di esecuzione e di cognizione – del giudizio di ottemperanza, quando la regola posta dal giudicato amministrativo effettivamente sussista, ma sia implicita o incompleta e richieda pertanto specificazioni in ordine al relativo obbligo conformativo, come dimostra l’ampia gradazione di poteri spettanti al Giudice dell’esecuzione (cfr. anche, per il principio del cosiddetto giudicato a formazione progressiva, Cons. St., sez. IV, 2.2.2011, n. 748;
Cons. St., sez. V, 29.8.2006, n. 5036 e 16.6.2009, n. 387;
Cons. St., sez. VI, 16.12.2010, n. 9101 e 3.3.2008, n. 796). Deve anche essere precisato, tuttavia, che ove la sentenza da ottemperare abbia pretermesso di esaminare taluna delle domande proposte, sono possibili – nei termini prescritti – i rimedi dell’appello ed anche della revocazione, ma non anche la devoluzione di questioni, non risolte nell’ordinario giudizio di cognizione, al giudice dell’ottemperanza.

Ancora in via preliminare, inoltre, sembra opportuno sottolineare l’irrilevanza di censure di difetto di motivazione riferite alla sentenza appellata, essendo tale ipotetico vizio assorbito dall’effetto devolutivo dell’appello, che comporta integrale rivalutazione delle questioni controverse, che vengano in tale sede riproposte, con modifica o integrazione della motivazione ove necessario (cfr. in tal senso Cons. St., sez. IV, Cons. St., sez. IV, 19.9.2012, n. 4974 e 20.12.2005, n. 7201;
Cons. St., sez. V, 17.9.2012, n. 4915, 13.2.2009, n. 824 e 19.11.2009, n. 7259;
Cons. St., sez. VI, 25.9.2009, n. 5797 e 24.2.2009, n. 1081;
Cons. St., sez. III, 10.4.2012, n. 2057).

Non modifica il predetto indirizzo l’inciso – contenuto nell’art. 101, comma 1 del codice del processo amministrativo (c.p.a., approvato con d.lgs. n. 104/2010) – secondo cui “il ricorso in appello deve contenere….le specifiche censure contro i capi della sentenza gravata”: non deve ritenersi infatti – in contrasto col principio di sinteticità, di cui al precedente art. 3, comma 2 del medesimo c.p.a. – che la norma imponga tali censure anche in assenza di contestazioni, propriamente riferibili al contenuto della sentenza stessa (come nel caso di ravvisate ragioni di inammissibilità o irricevibilità dell’impugnativa), anziché ai vizi del provvedimento originariamente impugnato.

Dalla citata sentenza n. 790/1999, passata in giudicato, scaturiva d’altra parte l’accertamento dei soli diritti, riferiti alla “rideterminazione della retribuzione”, con ricalcolo della “contingenza in misura piena”, in rapporto all’indennità di trasferta e di diaria ridotta, con ulteriore ricomprensione nella “retribuzione normale” della 13^ e 14^ mensilità, ma con esclusione del compenso per lavoro straordinario;
venivano inoltre specificate le modalità di calcolo, come definite dalla legge e dalla giurisprudenza (Cons. St., Ad. Plen. 15.6.1998, n. 3), per quanto riguarda gli interessi e la rivalutazione monetaria e si riconosceva l’avvenuta prescrizione – nei termini eccepiti dall’Amministrazione – per i crediti antecedenti al quinquennio dalla presentazione di ricorso gerarchico.

Nella sentenza in questa sede appellata (n. 439/2010) – preso atto dei predetti contenuti – si rilevava l’assenza di qualsiasi pronuncia, nella sentenza di ottemperanza, sulla dedotta questione degli aumenti periodici di anzianità, con fondatezza al riguardo delle tesi difensive dell’Amministrazione (che riteneva la domanda al riguardo proposta “implicitamente rigettata”);
veniva anche rilevata, tuttavia, “l’inesatta e solo parziale esecuzione degli obblighi derivanti dal giudicato”, con peculiare riferimento alla tredicesima e quattordicesima mensilità, con condanna dell’Amministrazione a corrispondere quanto ancora dovuto a tale titolo, nonché per interessi e rivalutazione monetaria, detratte le somme già versate all’interessato, con nomina di un commissario ad acta (Dirigente della Ragioneria della Prefettura di Bari) in caso di perdurante inadempienza.

Nei termini sopra precisati le censure prospettate nell’impugnativa in esame non appaiono meritevoli di accoglimento.

Nella richiamata sentenza n. 439/2010, infatti, vengono delineati i termini dell’adempimento dell’Amministrazione, ancora da effettuare in esecuzione della sentenza del medesimo TAR n. 790/1999;
a tale riguardo l’indicazione delle cifre – da corrispondere e in parte corrisposte – deve ritenersi indicativa, spettando all’Amministrazione (o, in sostituzione della stessa, al commissario ad acta) la materiale effettuazione dei conteggi, sulla base dei parametri contenuti nella pronuncia da eseguire, con conseguente irrilevanza dell’evidente errore materiale (indicazione delle cifre in euro anziché in lire), contenuto nella parte in fatto della sentenza stessa, che nel dispositivo si limita a dichiarare l’obbligo dell’Amministrazione “di dare esecuzione alla sentenza n. 790/1999….mediante l’emanazione di tutti gli atti occorrenti al pagamento delle somme spettanti al ricorrente”, con quantificazione da effettuarsi “come da motivazione”, ovvero – deve ritenersi – in base ai parametri ritenuti corretti nella motivazione stessa e non anche con riferimento a precisi importi, per i quali il giudice fa mero (e, come già rilevato, impreciso) riferimento alla documentazione in atti.

Ugualmente infondato appare il secondo ordine di censure, in cui si tenta di rappresentare il ricalcolo della contingenza sugli scatti di anzianità come contenuto, implicitamente riconducibile al giudicato, rientrando detti scatti nella nozione di retribuzione normale. A tale riguardo il Collegio non può che riconoscere come il giudicato da eseguire rispondesse a parte soltanto delle domande di accertamento proposte, omettendo di pronunciarsi sulla richiesta attribuzione di otto scatti di anzianità (anziché sei), “previa applicazione della contingenza”. Nel medesimo giudicato si riportavano anche, nella parte in fatto, le controdeduzioni dell’Amministrazione, che richiamava le disposizioni contenute nella legge n. 91/1977, in base alle quali sarebbe stato vietato “conglobare la contingenza nella retribuzione ed in tutti gli altri emolumenti di natura retributiva, come gli scatti periodici di anzianità, i compensi per lavoro straordinario, festivo, notturno ecc.”;
il CCNL del 1980, inoltre, avrebbe “trasferito nella retribuzione conglobata l’importo corrispondente a due aumenti periodici di anzianità…”.

Secondo l’Amministrazione, pertanto, l’omessa pronuncia sulle voci retributive di cui si discute avrebbe avuto significato di implicito rigetto. Discende da quanto sopra, quanto meno, il carattere non pacifico delle rivendicazioni, che l’attuale parte appellante vorrebbe vedere accolte, senza avere però avere proposto rituale impugnazione della sentenza n. 790/1999, nella parte in cui ometteva l’esame di alcune domande proposte e non forniva, in effetti, un quadro esaustivo degli istituti, in base ai quali dette domande avrebbero dovuto trovare risposta. Detta sentenza, infatti, riconosce il carattere innovativo dell’accordo collettivo del 12 marzo 1980, specificando come con esso fosse venuto meno “il limite della computabilità per intero della contingenza”, con successiva specificazione dei diritti accertati e riconosciuti (percezione dell’indennità di contingenza sull’indennità di trasferta e diaria ridotta, nonché sulla tredicesima e quattordicesima mensilità), ma senza alcun accenno agli scatti periodici di anzianità, la cui “sterilizzazione” ai fini della contingenza non viene esaminata, alla luce della legislazione pregressa e degli accordi di settore. Tale disamina, tipica del giudizio di cognizione, non appare implicitamente riconducibile al giudicato e non può essere effettuata dal giudice dell’esecuzione.

Ad avviso del Collegio, pertanto, l’appello deve conclusivamente essere respinto, con conferma delle statuizioni contenute nella sentenza appellata;
quanto alle spese giudiziali tuttavia, il lungo tempo trascorso e la peculiarità della vicenda contenziosa ne rendono equa, ad avviso del Collegio stesso, la compensazione per il secondo grado di giudizio.

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