Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-07-18, n. 202206111
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 18/07/2022
N. 06111/2022REG.PROV.COLL.
N. 09733/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9733 del 2018, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati P R e M R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’interno e la Questura di Salerno in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
la Prefettura di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio,
per la riforma
della sentenza, resa in forma semplificata, del Tar Campania, sezione staccata di Salerno, n. -OMISSIS-, che ha rigettato il ricorso proposto avverso il divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente disposto dalla Prefettura di Salerno con ordinanza prot. n. -OMISSIS-;avverso la revoca della licenza del porto di porto di fucile per uso caccia disposta dal Questore di Salerno con il decreto Cat. -OMISSIS-;ed altresì avverso la nota n. -OMISSIS- del Comando Stazione dei Carabinieri di Eboli.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura Salerno e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 luglio 2022 il Cons. Giulia Ferrari e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con nota del 14 agosto 2017 del Comando dei Carabinieri di Eboli, il Prefetto è stato informato che il signor -OMISSIS- è stato deferito all’Autorità Giudiziaria, a seguito di querela della parte offesa, per l’ipotesi dei reati ai sensi degli artt. 582 e 312, comma 1 e 2 c.p. ed ha altresì potuto constatare la sussistenza di pregresse denunce a capo dello stesso per analoghe situazioni di liti condominiali. Conseguentemente, al fine di prevenire rischi per la sicurezza pubblica e ritenute sussistenti ragioni di urgenza ai sensi dell’art. 7, comma 1, l. n. 241 del 1990 tali da consentire di prescindere dall’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, il Dirigente dell’Area 1 bis – Ordine e Sicurezza Pubblica – della Prefettura di Salerno – Ufficio Territoriale del Governo ha disposto, con provvedimento del 10 ottobre 2017, il divieto nei confronti del signor -OMISSIS-di detenere armi, munizioni e materiale esplodente ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S.
2. Sulla base di tale divieto, ritenuto condizione ostativa assoluta, il Questore di Salerno ha disposto, in data 16 ottobre 2017, la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia del signor -OMISSIS-.
3. Il signor -OMISSIS-ha impugnato la nota informativa, il divieto prefettizio e la revoca questorile avanti il Tar Campania, sezione staccata di Salerno, lamentando diffusamente: a) la mancanza dei presupposti di urgenza ex art. 7, l. n. 241 del 1990;b) l’incompetenza del Dirigente di emanare il divieto, trattandosi di potere asseritamente attribuito in via esclusiva al Prefetto;c) la mancata e/o comunque errata indicazione dei presupposti di fatto che avrebbero portato, ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S., a ritenere sussistente un rischio per la pubblica sicurezza, posto che non vi erano condanne a carico dell’interessato, né con riferimento all’ultimo deferimento né rispetto agli episodi recenti.
4. Il Tar Salerno, dopo aver disposto chiarimenti istruttori ed a seguito dell’adempimento degli stessi da parte dell’Amministrazione, ha, con sentenza resa in forma semplificata n. 669 del 16 aprile 2018, respinto il ricorso.
5. Avverso la pronuncia del Tar il signor -OMISSIS-ha proposto appello, con contestuale istanza sospensiva degli effetti della sentenza di primo grado, notificato il 24 novembre 2018 alla Questura di Salerno ed all’U.T.G. della Prefettura di Salerno e depositato il successivo 30 novembre 2018, riproponendo integralmente le doglianze del primo grado e ponendole in prospettiva critica rispetto alla sentenza avversata.
6. In data 13 dicembre 2018 si sono costituiti il Ministero dell’interno e la Questura di Salerno per chiedere il rigetto dell’appello.
7. Con ordinanza del 24 gennaio 2019, il Collegio ha respinto l’istanza cautelare non ravvisandone i presupposti.
8. Alla pubblica udienza del 14 luglio 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Con memoria depositata in data 8 luglio 2022 l’appellante ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso.
La dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta l'improcedibilità dell'impugnazione, non potendo in tal caso - in omaggio al principio dispositivo - il giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità.
La mancanza di difese scritte da parte dell’amministrazione comporta la compensazione delle spese e degli onorai del giudizio.