Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2025-03-03, n. 202501791

TAR Genova
Sentenza
23 novembre 2022
CS
Rigetto
Sentenza
3 marzo 2025
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TAR Genova
Sentenza
23 novembre 2022
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Rigetto
Sentenza
3 marzo 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, pubblicata il 3 marzo 2025, che respinge l'appello di una società contro una sentenza del TAR Liguria. La società aveva impugnato un'ordinanza del Sindaco di Chiavari, che ordinava interventi urgenti di pulizia delle canalizzazioni a causa di allagamenti provocati da violenti eventi meteorologici. La società sosteneva che tali interventi non rientrassero nelle sue competenze, come definito dall'art. 141 del d.lgs. n. 152/2006, e che pertanto non fosse obbligata a eseguirli.

Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello, affermando che l'ordinanza era legittima in quanto emanata in situazioni di "contingibilità" e "urgenza", consentendo deroghe alle normali procedure amministrative. Il giudice ha sottolineato che il potere di ordinanza è uno strumento necessario per affrontare situazioni di emergenza e che le censure dell'appellante non erano sufficienti a dimostrare l'illegittimità del provvedimento. Inoltre, ha evidenziato che la società non aveva sollevato in primo grado la questione della disponibilità dei beni oggetto di intervento, rendendo inammissibile tale argomentazione in appello. Infine, le spese sono state compensate, riconoscendo la complessità della questione.

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2025-03-03, n. 202501791
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202501791
Data del deposito : 3 marzo 2025
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/03/2025

N. 01791/2025REG.PROV.COLL.

N. 01940/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1940 del 2023, proposto dalla società Iren Acqua Tigullio s.p.a. (già Idro-Tigullio s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Daniela Anselmi, Giulio Bertone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Daniela Anselmi in Roma, via Amednola, 46/6;



contro

il Comune di Chiavari, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Cocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Sindaco del Comune di Chiavari nella qualità di Ufficiale di Governo, il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, non costituiti in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 994 del 23 novembre 2022, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Chiavari;

Viste le memorie della società Iren Acqua Tigullio s.p.a. del 30 dicembre 2024 e del 9 gennaio 2025;

Viste le memorie del Comune di Chiavari del 30 dicembre 2024 e del 9 gennaio 2025;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2025 il consigliere Michele Conforti e uditi per le parti gli avvocati come da verbale.



FATTO e DIRITTO

1. Il giudizio chiamato innanzi al Consiglio di Stato ha ad oggetto la sentenza indicata del T.a.r. indicata in epigrafe che ha respinto la domanda di annullamento dell’ordinanza n. 89/2017 del 15 settembre 2017, comunicata il 2 ottobre 2017, recante ad oggetto: “ interventi urgenti di pulizia delle canalizzazioni, delle caditoie, e dei braccetti delle acque bianche cittadine. Ordinanza ex artt. 50 e 54, comma 4, D.lgs. 267/2000 ”.

2. Tale ordinanza è stata emanata dal Sindaco del Comune di Chiavari a seguito delle “ violenti piogge registratesi nel corso dell’allerta metereologica del 9 settembre u.s .” che hanno comportato “ numerose segnalazioni di allagamenti in diverse parti della città ” ed è stata giustificata in ragione della circostanza che tali allagamenti si sarebbero verificati “ al fatto che molte canalizzazioni principali – e relative caditoie (“griglie”) e “braccetti” di collegamento con le medesime – risultano essere parzialmente intasati da detriti e materiali vari ”.

2.1. In considerazione di queste premesse si è ordinato alla società odierna appellante di “ provvedere immediatamente e senza indugio […] all’intervento di pulizia delle canalizzazioni delle acque bianche ” nelle vie indicate nel provvedimento.

3. La società ha impugnato il provvedimento innanzi al T.a.r. per la Liguria, ritenendolo illegittimo.

3.1. Il Comune non si è costituito nel giudizio di primo grado.

4. Con la sentenza impugnata, il T.a.r. ha respinto il ricorso e ha dichiarato le spese irripetibili.

5. La società ha pertanto impugnato la sentenza di primo grado, articolando un unico motivo di appello.

5.1. Si è costituito in giudizio il Comune di Chiavari, resistendo all’appello.

5.2. Nel corso del giudizio, le parti hanno depositato memorie e repliche per meglio illustrare le rispettive posizioni.

6. All’udienza

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