Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2025-03-11, n. 202501984
Rigetto
Sentenza
11 marzo 2025
Rigetto
Sentenza
11 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 11/03/2025
N. 01984/2025REG.PROV.COLL.
N. 07274/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7274 del 2024, proposto da
Comune di Nocera Inferiore, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sabato Criscuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AN D'AM, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Scarano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
NN Lanzuise, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di ER (Sezione Terza) n. 1590/2024, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di AN D'AM;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2025 il Cons. Sara Raffaella Molinaro e uditi per le parti gli avvocati Luigi Tretola, in delega dell'avv. Criscuolo, e Vincenzo Scarano.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La controversia riguarda la procedura di reclutamento indetta con la determinazione n. 66 del 2021 del Comune di Nocera Inferiore, per la copertura a tempo pieno e indeterminato della posizione di dirigente tecnico del Settore territorio e ambiente. Il primo classificato ha rassegnato le proprie dimissioni dopo alcuni mesi di regolare servizio presso l’Ente comunale.
2. Successivamente, il Comune, con determinazione n. 1790 del 6 settembre 2023, attuativa della delibera di Giunta n. 173 del 2023, ha avviato una procedura di selezione ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. n. 267 del 2000, per il conferimento di incarico dirigenziale a tempo pieno e determinato per la copertura della stessa figura di dirigente tecnico del Settore territorio e ambiente.
3. Il signor AN D’AM, collocatosi al secondo posto nella graduatoria finale approvata con atto n. 384 del 19 agosto 2022, ha impugnato:
- la delibera n. 173 del 2023, adottata dalla Giunta municipale del Comune di Nocera Inferiore, avente ad oggetto il “Piano Triennale Assunzioni 2023-2025”;
- la determinazione dirigenziale n. 1790 del 2023, col relativo avviso pubblico di selezione, con la quale è stata bandita, ai sensi dell’art. 110 comma 1 del d.lgs. n. 267/2000, la procedura selettiva per il conferimento di un incarico dirigenziale a tempo pieno e determinato per la copertura del posto di dirigente tecnico del Settore territorio e ambiente.
Il medesimo ricorso contiene anche la domanda di “ accertamento dell’obbligo del Comune di Nocera Inferiore di procedere allo scorrimento della graduatoria di cui al bando di concorso approvato con determina n. 384 del 19 agosto 2022, per il posto di Dirigente del Settore Territorio e Ambiente ”.
4. Il signor AN D’AM, con motivi aggiunti, ha gravato:
- la delibera n. 100 del 5.4.2024 adottata dalla Giunta municipale del Comune di Nocera Inferiore recante l’approvazione del P.I.A.O. 2024/26;
- il P.I.A.O., allegato alla citata delibera di Giunta, e dei relativi Piani che nello stesso confluiscono, nella parte in cui ledono gli interessi del ricorrente;
- per quanto di interesse, la delibera di Consiglio comunale n. 2 del 15 marzo 2024, di approvazione del bilancio pluriennale 2024/2026, la delibera di Giunta municipale n. 99 del 5 aprile 2024, di approvazione del Piano Esecutivo di gestione 2024/2026 nonché ogni altro atto anteriore, successivo, connesso e conseguenziale, ivi compresa la delibera di Consiglio comunale n. 33 del 28 dicembre 2023.
5. Il Tar Campania – ER, con sentenza 29 luglio 2024 n. 1590, ha accolto il ricorso nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annullato in parte qua i provvedimenti gravati.
6. Il Comune di Nocera Inferiore ha appellato la sentenza con ricorso n. 7274 del 2024.
7. All’udienza del 20 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
8. L’appello è infondato.
9. Con il primo motivo l’appellante Comune ha dedotto la carenza di giurisdizione del g.a.
9.1. Il motivo è infondato.
9.2. Il ricorrente in primo grado ha impugnato gli atti della procedura selettiva ex art. 110 comma 1 del d. lgs. n. 267 del 2000, volti al conferimento di incarico di dirigente del Settore territorio e ambiente, indetta dopo che ha rassegnato le dimissioni il primo classificato nella precedente selezione, alla quale ha partecipato anche il signor AN D’AM, collocandosi in seconda posizione.
L’interesse fatto valere è quindi rappresentato dallo scorrimento della graduatoria.
Con i motivi aggiunti il ricorrente ha fatto valere lo stesso interesse, impugnando i successivi atti (in particolare il P.I.A.O. 2024/26), con i quali il Comune ha programamto di svolgere dapprima una selezione per il conferimento del posto di dirigente per il Settore dei lavori pubblici, posticipando in annualità successiva il reclutamento del dirigente del Settore territorio e ambiente.
Gli atti impugnati si frappongono (in tesi) rispetto allo scorrimento della graduatoria, nella quale il ricorrente in primo grado si è classificato in seconda posizione.
9.3. Per orientamento consolidato le controversie relative alle selezioni di cui all’art. 110 comma 1 del d. lgs. n. 267 del 2000, difettando tale procedura dei requisiti del concorso, alla base della giurisdizione del g.a. ai sensi dell’art. 63 comma 4 del d. lgs. n. 165 del 2001, e connotandosi, per contro, per il carattere fiduciario della scelta da parte del Sindaco, sono devolute al