Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-10-20, n. 202208959

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-10-20, n. 202208959
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202208959
Data del deposito : 20 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/10/2022

N. 08959/2022REG.PROV.COLL.

N. 04855/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4855 del 2019, proposto da M R, G S, M S, G S, M R U, C Z, rappresentati e difesi dall'avvocato P C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Tuscolana 16;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza bis ) 12 marzo 2019 n. 3217, con la quale è stato respinto il ricorso n.1003/2019 R.G. proposto per l’annullamento del decreto 7 novembre 2018 n.1546, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale- G.U. 9 novembre 2018 n. 89 IV serie speciale, con il quale il Direttore generale per il personale scolastico presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca- MIUR ha indetto concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, indetto ai sensi dell'articolo 4, comma 1-quater, lettera b), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96,


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza straordinaria del giorno 30 settembre 2022 il Pres. Marco Lipari;

Nessuno è comparso per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso proposto dalle attuali appellanti per l’annullamento del D.D.G. n. 1546 del 7 novembre 2018, recante “concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno”, nella parte in cui, conformemente all’art. 4, comma 1- quinquies , decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, prevede ai fini dell’ammissione il possesso del requisito del biennio di servizio specifico presso istituzioni scolastiche statali, nonché nella parte in cui ha imposto la modalità telematica quale esclusiva modalità per l’inoltro delle domande di ammissione alla procedura concorsuale.

2. Con il presente gravame, parte appellante ripropone i motivi di ricorso di primo grado, lamentando altresì errores in iudicando della sentenza impugnata, asseritamente “fondata su un’erronea interpretazione del quadro giuridico normativo e giurisprudenziale vigente” . Nello specifico, l’appello censura una motivazione stringata ed errata in quanto ancorata a precedenti non del tutto identici alla fattispecie in esame.

Si deduce, infatti, che il giudice di prime cure abbia omesso di pronunciarsi sull’irragionevolezza di una differenziazione tra servizi di insegnamento prestati presso istituti scolastici statali e servizi di insegnamento prestati presso istituti scolastici paritari, che, ad avviso di parte appellante, non sarebbe invece contemplata dall’ordinamento giuridico nazionale. Con la conseguente illegittimità dell’esclusione per mancato possesso del requisito specifico del biennio di servizio, in danno di insegnanti che tale servizio hanno prestato presso scuole paritarie, come le ricorrenti.

3. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, pur regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.

4. In data 8 giugno 2019, con decreto n. 2949, è stata respinta l’istanza di tutela cautelare monocratica. Successivamente, la Sesta Sezione del Consiglio di Stato con ordinanza n. 3716/2019 ha accertato l’infondatezza dell’istanza cautelare così argomentando: “... Anche secondo la giurisprudenza costituzionale – per tutte la sentenza 13 novembre 2009 n.293- la regola del concorso pubblico per l’assunzione dei pubblici impiegati non preclude di indire concorsi riservati in presenza di straordinarie ragioni di interesse pubblico, che nella specie si individuano nell’intento di risolvere la problematica, che com’è noto ha conosciuto oscillazioni giurisprudenziali, della possibilità di ingresso dei diplomati magistrali nelle graduatorie permanenti per l’assunzione, consentendo agli interessati di essere assunti invece per concorso. Sotto questo profilo, il requisito di servizio richiesto appare volto a garantire una minima professionalità negli aspiranti, e appare giustificato anche quanto alla previsione per cui il servizio deve essere prestato nella stessa classe di concorso e nel medesimo ordine di scuola. Va poi precisato che il valore abilitante del solo diploma magistrale di cui si tratta è stato escluso da ultimo dalla sentenza C.d.S. A.P. 27 febbraio 2019 n.5” (Cons. St., Sez. VI, 22 luglio 2019, n. 3716).

5. In vista dell’udienza di trattazione le parti costituite non hanno compiuto ulteriori attività difensive.

6. All’udienza del 30 settembre 2022, svoltasi da remoto, il ricorso è trattenuto in decisione.

7. La controversia in esame si inserisce in un ampio filone di contenzioso che ha interessato il “Concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno”, bandito dal MIUR ai sensi dell’art. 4, comma 1- quater , lett. b), decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.

Oggetto di contestazione è la previsione del requisito minimo di ammissione di cui all’art. 4, comma 1- quinquies , del suddetto d.l. 87/2018, ovvero, per ciò che rileva nel caso di specie, il possesso dei seguenti titoli: “diploma magistrale con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici (2010/11-2017/2018), presso le istituzioni scolastiche statali almeno due annualità di servizio specifico, rispettivamente sulla scuola dell’infanzia o primaria, anche non continuative, sia su posto comune che di sostegno. Il servizio a tempo determinato è valutato ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;” (così testualmente, art. 3, comma 1, lett. b), DDG prot. n. 1546 del 7 novembre 2018).

In particolare, i ricorsi proposti dalle categorie di docenti interessati denunciano una contraddittorietà del requisito di anzianità di servizio specifico rispetto alle finalità perseguite dal legislatore con il Decreto legge n. 87/2018, ovvero quella di introdurre misure di contrasto al precariato, e anche quella più specifica di disciplinare l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in tema di diplomati magistrali.

A fronte dell’esigenza di risolvere il problema del precariato, obiettivo che il legislatore mirava a realizzare con l’assunzione di personale docente oltre che mediante graduatorie anche attraverso procede concorsuali straordinarie e ordinarie, si è per l’appunto censurata l’irragionevolezza del requisito ritenuto ingiustificatamente restrittivo ai fini della partecipazione al concorso in esame.

8. Nello specifico, le appellanti sono tutte insegnanti, asseritamente in possesso dei titoli di studio e abilitativi necessari, escluse dalla partecipazione alla procedura selettiva in quanto prive del requisito del biennio di servizio specifico avendo svolto un servizio analogo presso scuole paritarie private anziché presso istituzioni scolastiche statali come previsto dalla legge e dal bando di concorso.

Con il motivo di appello, rubricato “ Errores in iudicando ”, si censura una carenza motivazionale della sentenza impugnata, contestandosi altresì il carattere semplificato della procedura concorsuale.

Sono poi riproposte le difese articolate in primo grado:

“Violazione e/o falsa applicazione della Legge n. 62/2000 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione). Violazione e/o falsa applicazione del D.l. n. 255/2001 conv. in Legge n. 333/2001. Violazione e/o falsa applicazione artt. 3, 33, 34, 51 e 97 Cost. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 del D.lgs. 368/2001. Violazione e/o falsa applicazione della Direttiva 2000/78/CE del Consiglio in materia di parità di trattamento nell’accesso al lavoro. Violazione e/o falsa applicazione della direttiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio. Violazione e/o falsa applicazione diretta ed indiretta della Direttiva 1990/70/CE del Consiglio (Clausola 4). Manifesta disparità di trattamento. Eccesso di potere per difetto di comparazione degli interessi in giuoco. Sviamento. Manifesta Ingiustizia. Illogicità e Irragionevolezza. Erroneità dei presupposti. Violazione del principio di par condicio tra concorrenti. Incongruità. Contraddittorietà. Violazione e/o falsa applicazione del principio del favor partecipationis ”;

“Violazione e/o falsa applicazione del D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione). Violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 323/1998. Violazione e/o falsa applicazione artt. 3, 51 e 97 Cost. Violazione principio ad impossibilia nemo tenetur. Manifesta disparità di trattamento. Eccesso di potere per difetto di mancata comparazione degli interessi in giuoco. Sviamento Manifesta Ingiustizia. Illogicità e Irragionevolezza. Erroneità dei presupposti. Violazione del principio di par condicio tra concorrenti”;

“Violazione degli artt. 3, 51 e 97 cost. Eccesso di potere per discriminazione irragionevolezza, arbitrarietà”.

9. I motivi di ricorso sono infondati. Pertanto, l’appello deve essere respinto.

10. Preliminarmente, il Collegio ritiene di dover richiamare un consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale non c’è motivo di discostarsi, che ha già da tempo affermato la legittimità del requisito oggetto di contestazione (da ultimo, Cons. St., Sez. VII, n. 1980/2022).

In particolare, la giurisprudenza amministrativa valorizza il carattere straordinario della specifica procedura di reclutamento, da ritenersi eccezionale rispetto all’ordinario meccanismo del concorso pubblico di cui all’art. 97 comma 4, Cost. Circostanza quest’ultima agevolmente desumibile dalla previsione di una riserva a vantaggio di determinate categorie di docenti nonché di modalità di svolgimento semplificate.

Sulla scorta di tali argomentazioni, si è affermata la ragionevolezza e la proporzionalità del requisito di ammissione sub iudice , coerente con l’obiettivo perseguito secondo la logica dell’equo bilanciamento tra contrapposti interessi, anche in ragione del fatto che rimane ferma la possibilità di accedere a diverse procedure ordinarie per il reclutamento di personale docente ( “concorsi ordinari per titoli ed esami, banditi con cadenza biennale” ai sensi dell’art. 4, comma 1- quater , lett. c), d.l. 87/2018, conv. con mod. l. 96/2018), per coloro che dovessero risultare esclusi dal concorso straordinario in quanto privi dei requisiti prescritti.

Del resto, la giurisprudenza costituzionale ha più volte ribadito la legittimità costituzionale di deroghe alla regola del pubblico concorso, purché giustificate da peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico (così, Corte cost. n. 293/2009), e sempreché siano garantite la competenza e la professionalità dei soggetti da reclutare attraverso criteri di selezione ispirati al merito.

Con la sentenza n. 106 del 2019, la Corte costituzionale ha valorizzato nella disciplina allora in esame, “l’obiettivo di regolare situazioni meritevoli di specifica attenzione da parte del legislatore, al fine di dare una definitiva soluzione al contenzioso amministrativo che ha investito alcuni concorsi, evitando che i relativi effetti continuassero a rendere problematica la programmazione del servizio e aumentassero il fenomeno delle reggenze”, affermando un bilanciamento tra contrapposti interessi da parte del legislatore nella misura in cui accorda “una particolare tutela alle esigenze di certezza dei rapporti giuridici e di efficacia dell'azione amministrativa, anche sotto il profilo della sua tempestività, a fronte di una compressione non irragionevole del diritto di accesso all'impiego pubblico e del principio del pubblico concorso”.

Nello specifico, per la materia dei concorsi di reclutamento del personale docente, è possibile fare riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 130/2019, la quale ha ammesso la legittimità costituzionale di disposizioni volte ad introdurre restrittivi requisiti di partecipazione , purché coerenti con la finalità della selezione concorsuale.

11. Sotto altro profilo, ai fini che qui più rilevano, può evidenziarsi la specificità del caso in esame riguardante docenti che hanno prestato il biennio di servizio specifico presso scuole paritarie.

Sul punto, la giurisprudenza è concorde nell’escludere equiparabilità tra i servizi di insegnamento svolti rispettivamente nelle scuole statali e paritarie, evidenziando la differenza del rapporto di lavoro instaurato con l’istituto nonché le diverse modalità di accesso all’impiego.

Peraltro, il medesimo orientamento giurisprudenziale criticamente rileva come il concorso indetto dal MIUR con

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