Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2016-12-30, n. 201605548

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2016-12-30, n. 201605548
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201605548
Data del deposito : 30 dicembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/12/2016

N. 05548/2016REG.PROV.COLL.

N. 05706/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso nr. 5706 del 2014, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. R M, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi Napolitano in Roma, via Sicilia, 50,

contro

- il MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, e il COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA, in persona del Comandante pro tempore , rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- i signori -OMISSIS- e -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per la revocazione

della sentenza della Sezione Quarta del Consiglio di Stato in data 13 dicembre 2013, nr. 5997.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Comando Generale della Guardia di Finanza;

Vista la memoria prodotta dall’Amministrazione in data 7 agosto 2014 a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, all’udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2016, il Consigliere Raffaele Greco;

Preso atto che nessuno è comparso per le parti costituite;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il signor -OMISSIS- ha chiesto la revocazione della sentenza con la quale questa Sezione ha accolto l’appello proposto dal Comando Generale della Guardia di Finanza avverso la precedente sentenza del T.A.R. del Lazio, di accoglimento del ricorso da lui proposto avverso il giudizio di inidoneità riportato all’esito delle prove mediche nel concorso per il reclutamento di 750 allievi finanzieri, riservato ai volontari delle Forze Armate in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale, e per l’effetto ha quindi respinto il ricorso di primo grado.

L’impugnazione è affidata ad un unico motivo, col quale si denuncia l’erroneità della sentenza, ai sensi dell’art. 395, comma 1, nr. 4, cod. proc. civ.:

a ) per aver fatto riferimento, nel giudicare i valori ematici accertati indicativi di una patologia cronica, ad una “ soglia minima di riferimento ” che in realtà non esiste;

b ) per aver ritenuto il ricorrente affetto da una malattia cronica, assumendo però contraddittoriamente che la stessa potesse regredire.

Si sono costituiti il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Comando Generale della Guardia di Finanza, eccependo in limine l’inammissibilità del ricorso, e comunque nel merito argomentandone la infondatezza e concludendo per la conferma della sentenza impugnata.

All’udienza del 15 dicembre 2016, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. L’odierno ricorrente, signor -OMISSIS-, ha partecipato al concorso per il reclutamento di 750 allievi finanzieri riservato ai volontari delle Forze Armate in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale.

Dal predetto concorso egli è stato escluso a seguito del giudizio di inidoneità riportato nelle prove mediche: in particolare, egli era risultato affetto da una malattia primitiva del sangue (e, precisamente, da “ piastrinopenia cronica ”).

2. Proposto ricorso giurisdizionale avverso tale esclusione, il T.A.R. del Lazio, all’esito di disposta verificazione dalla quale i valori ematici del ricorrente risultavano entro i parametri di norma, ha accolto la domanda attorea e pertanto annullato il giudizio di inidoneità e il conseguente provvedimento di esclusione.

3. In esito all’appello proposto dall’Amministrazione delle Finanze, questa Sezione, con la sentenza oggetto dell’odierna impugnazione, ha ritenuto fondato il gravame e pertanto riformato la sentenza di prime cure, respingendo il ricorso della parte privata.

In tale sentenza la Sezione, ribadendo il proprio consolidato indirizzo, ha affermato che gli accertamenti clinici destinati a far fede ai fini dell’ammissione o dell’esclusione dalle procedure concorsuali sono quelli effettuati dall’Amministrazione nell’immediatezza del concorso stesso, e che conseguentemente non è possibile ribaltarli con un nuovo accertamento svolto in sede giudiziale, salva l’ipotesi – non ricorrente nella specie – che il ricorrente assuma e dimostri l’erroneità o la non regolarità dell’accertamento medico eseguito dall’Amministrazione.

Ciò premesso, la Sezione ha concluso che l’esclusione dell’istante dalla procedura selettiva costituisse un esito vincolato per l’Amministrazione, atteso che i valori ematici registrati si collocavano al di sotto della soglia minima di riferimento stabiliti dalle norme tecniche per integrare la fattispecie escludente di “ malattia primitiva del sangue ”.

4. Con l’odierno ricorso per revocazione, l’originario ricorrente assume l’erroneità della predetta sentenza sotto un duplice profilo, e cioè per aver ritenuto che una patologia “ cronica ” potesse regredire e per aver fatto riferimento a una soglia minima dei valori ematici che in realtà non esiste;
la sua tesi è che tali errori sarebbero stati determinanti nell’indurre la Sezione a ritenere integrata la richiamata ipotesi escludente della “ malattia primitiva del sangue ”.

5. Tutto ciò premesso, il ricorso è inammissibile, non ravvisandosi nella sentenza impugnata alcun errore di fatto determinante sotto il profilo revocatorio.

6. Ed invero, come più volte ribadito in giurisprudenza, l’errore di fatto che consente di rimettere in discussione il decisum del giudice è solo quello che non coinvolge l’attività valutativa dell’organo decidente, ma tende invece ad eliminare l’ostacolo materiale frapposto fra la realtà del processo e la percezione che di questa il giudice abbia avuto, ostacolo promanante da una omessa percezione e sempreché il fatto oggetto di asserito errore non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunciato (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. III, 16 marzo 2015, nr. 1358).

Deve trattarsi, quindi, di una semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale deve apparire con immediatezza e di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche (cfr. Cons. Stato, sez. V, 28 dicembre 2007, nr. 6774;
id., sez. IV, 23 settembre 2008, nr. 4607;
id., 20 luglio 2007, nr. 4097;
id., 16 settembre 2008, nr. 4316), onde evitare che il giudizio revocatorio, ad onta del suo carattere di rimedio eccezionale, possa essere trasformato in un terzo grado del giudizio (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 24 gennaio 2011, nr. 503).

Più specificamente, la lettura e l’interpretazione dei documenti di causa appartiene all’insindacabile valutazione del giudice e non può essere censurata quale errore di fatto previsto dall’art. 395, comma 1, nr. 4, cod. proc. civ., salvo trasformare lo strumento revocatorio in un inammissibile terzo grado di giudizio;
ciò in quanto l’errore di fatto deducibile in sede di revocazione non è ravvisabile qualora si assuma che il giudice abbia omesso di esaminare, su questione oggetto di discussione tra le parti, le prove documentali esibite o acquisite d’ufficio, ovvero abbia proceduto a una erronea e incompleta valutazione delle medesime, risolvendosi siffatta doglianza in una censura di errore di giudizio rientrante nella valutazione complessiva delle produzioni documentali, esorbitante in quanto tale dall’ambito della revocazione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 2 febbraio 2015, nr. 460;
id., 12 giugno 2012, nr. 3420).

7. Tali essendo i limiti del giudizio di revocazione, deve rilevarsi con riguardo al caso che occupa che la natura e le caratteristiche della patologia dalla quale il ricorrente era risultato affetto all’esito delle prove mediche ha costituito un punto controverso, anzi il principale e pressoché unico punto controverso, su cui si è pronunciata la sentenza revocanda: e già solo per questo l’ipotizzato errore su tale punto non potrebbe avere efficacia revocatoria ai sensi della norma sopra citata.

In particolare, nel giudizio a quo il ricorrente non aveva negato di essere affetto da “ lieve piatrinopenia cronica ”, affermando tuttavia che ciò non comportasse “ alterazione di rilievo di tipo emocoagulativo ”, e insomma che non costituisse patologia rilevante ai fini di un’eventuale esclusione dalla selezione;
al contrario, questa Sezione ha ritenuto che la detta affezione rientrasse fra le “ malattie primitive del sangue e degli organi emopoietici ” ai sensi del par. 4 dell’elenco di patologie escludenti cui rimanda l’art. 2, comma 3, d.m. 17 maggio 2000, nr. 155.

Pertanto, oltre a quanto già evidenziato circa il ricadere le questioni sollevate nell’odierno ricorso nell’ambito del punto controverso specifico che aveva formato oggetto del giudizio a quo, può per altro verso sostenersi che gli eventuali errori lamentabili in relazione a tale accertamento fuoriescano dal perimetro dell’errore di fatto, trattandosi di (presunti) errori afferenti alla riconducibilità o meno della condizione patologica accertata nell’istante al novero delle fattispecie escludenti di cui alla normativa testé evocata.

8. A fronte di tali piane considerazioni, assumono portata recessiva gli specifici rilievi formulati in ricorso, con riguardo all’erroneità dell’aver ritenuto che una patologia cronica possa regredire (in ogni caso, non si è affermato ciò, bensì che la patologia de qua non esclude che i valori ematici possano occasionalmente anche rientrare in un range di normalità) ovvero che esistesse una “ soglia minima di riferimento ” (ma è banale osservare, su tale punto, che qualsiasi alterazione dei valori ematici si qualifica con riferimento a parametri e valori di norma).

9. In conclusione, s’impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, non sussistendo i presupposti per accedere alla stessa fase rescindente del giudizio di revocazione.

10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate equitativamente in dispositivo.

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