Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza cautelare 2011-06-22, n. 201102690

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza cautelare 2011-06-22, n. 201102690
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201102690
Data del deposito : 22 giugno 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04635/2011 REG.RIC.

N. 02690/2011 REG.PROV.CAU.

N. 04635/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4635 del 2011, proposto dalla Edilco S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. V A, con domicilio eletto presso Antonia De Angelis in Roma, via Portuense, 104;


contro

Comune di Poggibonsi, rappresentato e difeso dall'avv. F F, con domicilio eletto presso Gian Marco Studio Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;

nei confronti di

Unieco Societa' Cooperativa, rappresentata e difesa dagli avv. M C e P C, con domicilio eletto presso M C in Roma, via Panama, 12;
C 1979 S.r.l.;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE I n. 00596/2011, resa tra le parti, concernente APPALTO LAVORI PER RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTE NATURALE ADIACENTE AL COMPLESSO STORICO DELLA FORTEZZA DI POGGIO IMPERIALE A POGGIBONSI -MCP-

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Poggibonsi e dell’Unieco Societa' Cooperativa;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2011 il Cons. Nicola Gaviano e uditi per le parti gli avvocati Agresti, Falorni e Colarizi;


Ritenuta la serietà della doglianza vertente sulla regolarità della posizione fiscale dell’aggiudicataria, che pone in luce un’ingente posizione debitoria ripianata solo il 23 febbraio 2011;

Considerato che alla luce di tanto si rivela opportuna una sollecita trattazione della controversia nel merito da parte del Tribunale

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