Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2010-05-10, n. 201002810

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2010-05-10, n. 201002810
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201002810
Data del deposito : 10 maggio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01170/2009 REG.RIC.

N. 02810/2010 REG.DEC.

N. 01170/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 1170 del 2009, proposto:
dal Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministero, legale rappresentante pro tempore;
dalla Soprintendenza beni architettonici e paesaggio di Bari e Foggia, in persona del Soprintendente;
dalla Direzione regionale per i beni culturali e paseaggistici per la Puglia, in persona del Direttore regionale pro tempore
tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;



contro

Immobiliare Savoia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A B, P M e S V, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Minervini & Associati in Roma, piazza della Rotonda, n. 2;



per la riforma

della sentenza del TAR PUGLIA- BARI, SEZIONE III, n. 2630/2008, resa tra le parti, concernente DINIEGO RICHIESTA DI RIDUZIONE DI SPAZIO TUTELATO PER EDIFICAZIONE FABBRICATO.


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della soc. Immobiliare Savoia S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 marzo 2010 il consigliere. C C e uditi per le parti l'avvocato dello Stato Vitale e l'avvocato Barbieri per delega dell' avvocato Vinti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Il Ministero per i beni e le attività culturali riferisce che con decreto ministeriale in data 6 giugno 1998 l’Ufficio Centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici ebbe a decretare l’interesse particolarmente importante ai sensi della l. 1° giugno 1939, n. 1089 della villa Monetti (una villa con annesso parco realizzata agli inizi del secolo scorso nel territorio del Comune di Trani).

Il decreto impositivo (mercé il rinvio espresso alla relazione storico-artistica ad esso prodromica) includeva nell’ambito della tutela vincolistica anche il “lussureggiante parco annesso” alla ville novecentesca.

Risulta agli atti che, con istanza in data 30 gennaio 2006, il sig. Umberto Cormio - dante causa della società appellata - ebbe a presentare un progetto per la realizzazione di alcuni immobili a schiera nell’area retrostante la villa Monetti (precisamente, l’intervento in questione riguardava le particelle catastali numm. 1928 e 1933).

Con atto in data 11 agosto 2006 la competente Soprintendenza esprimeva il proprio nulla-osta in relazione all’istanza in questione, osservando (in particolare) che il progetto risultasse assentibile:

- in quanto l’area interessata dal progetto, storicamente, non era mai stata interessata da una sistemazione a giardino

- ed in quanto la tipologia e la volumetria delle costruzioni progettate non appariva in contrasto con gli obiettivi di tutela rinvenienti dal vincolo imposto sulla villa nel giugno del 1998.

Nell’occasione, la Soprintendenza si limitava a prescrivere che, nel corso della realizzazione dell’opera assentita, si concordassero nel dettaglio le tipologie di materiali e le modalità esecutive da adottare “affinché le opere edili e le relative finiture risultino compatibili con le caratteristiche architettoniche ed ambientali della «Villa» e del suo «Parco»”.

Risulta, ancora, agli atti che nel marzo del 2007 la società appellata ebbe a presentare una richiesta di rettifica del vincolo diretto insistente sull’area annessa alla Villa Monetti, al fine di realizzare un immobile nella relativa area di pertinenza (si trattava, in particolare, di un progetto di edificazione in variante al progetto già esaminato dalla Soprintendenza nell’agosto del 2006).

Con provvedimento in data 13 aprile 2007 (che non risulta essere stato fatto oggetto di tempestiva impugnativa) la Soprintendenza barese esprimeva parere negativo sull’istanza, “in quanto [il] progetto è in contrasto con il dispositivo di tutela degli immobili in questione”.

Con istanza in data 26 giugno 2007, quindi, la società appellata chiedeva all’Organo ministeriale che il vincolo esistente sull’area fosse modificato (attraverso una sostanziale riduzione) in modo da includervi unicamente il corpo di fabbrica della villa ed il contiguo giardino, “non ritenendo che l’area retrostante sia per le condizioni in cui trovasi e sia per l’urbanizzazione intorno debba essere ancora sottoposta a vincolo di tutela”.

A tal fine, la società appellata allegava alla propria istanza una relazione storico-artistica sottoscritta da un architetto, con la quale (in sintesi) si rappresentava:

- che la villa Monetti (contrariamente ad altre ville realizzare nell’area suburbana della città di Trani) risultava compositivamente ispirata al modello residenziale ‘a cortina chiusa’, le cui aree a contorno (contrariamente alle altre ville appena richiamate) non rappresentavano affatto un unicum inscindibile;

- che, al contrario, la villa Monetti è stata concepita “con le forme e le regole compositive di un palazzo ottocentesco, avente nella parte posteriore una grande area di pertinenza, considerata tra l’altro come un elemento residuale, confermato dal fatto che i prospetti su questo fronte non sono disegnati, ma sciatti e senza cura”;

- che le superfici identificate con le particelle 1933 e 1928 identificherebbero superfici di pertinenza alla villa “ora come allora di assoluta quanto modesta valenza ad orto ed agrumeto”;

- che, infine (anche alla

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