Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2018-01-30, n. 201800278

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2018-01-30, n. 201800278
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201800278
Data del deposito : 30 gennaio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02095/2017 AFFARE

Numero 00278/2018 e data 30/01/2018 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 10 gennaio 2018




NUMERO AFFARE

02095/2017

OGGETTO:

Ministero dell'interno - Dipartimento pubblica sicurezza.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal signor -OMISSIS-,

contro

Ministero dell'Interno, avverso divieto detenzione armi, munizioni e materiale esplodente;

LA SEZIONE

Vista la relazione con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere G O;


Premesso:

il signor -OMISSIS- chiede, con il ricorso straordinario in esame, l’annullamento del decreto ministeriale che ha respinto il ricorso gerarchico avverso il provvedimento di divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente disposto dal prefetto di Roma in data 7 gennaio 2016.

Il provvedimento è stato assunto dopo la comunicazione al ricorrente, in data 17 febbraio 2015, da parte della questura di Roma, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990, dell’avvio di un procedimento amministrativo per l’ adozione di provvedimenti inibitori in materia di detenzione di armi.

La vicenda ha inizio con la denuncia da parte del ricorrente in data 29 dicembre 2014, nella quale egli dichiarava che suo padre, il signor -OMISSIS-, aveva gettato nel cassonetto stradale dell’immondizia una cassetta contenente un fucile di proprietà dello stesso ricorrente, anche se debitamente smontato. Nel rapporto inviato al ministero dell’interno dalla prefettura di Roma è precisato che era stata trasmessa all’autorità giudiziaria una notizia di reato ai sensi dell’articolo 20 bis della legge n. 210 del 1975 (omessa custodia delle armi).

La relazione ministeriale conferma il corretto operato dell’Amministrazione e respinge i motivi del ricorso.


Considerato:


Non sono fondate le censure contenute nel ricorso relative alla violazione della legge n. 241 del 1990 e all’eccesso di potere per carenza di motivazione. Come precisato dalla relazione del ministero la detenzione e il porto di armi non costituiscono un diritto del cittadino, essendo invece situazioni di eccezione rispetto al generale divieto di detenzione di armi. E’ quindi nella discrezionalità dell’amministrazione valutare nei singoli casi l’affidabilità del soggetto richiedente o già detentore, tenendo principalmente in conto la tutela della sicurezza pubblica.

Nel caso di specie, l’ insufficiente cura nella custodia di un’arma - resa evidente dal fatto denunciato - è alla base di una idonea motivazione dell’atto impugnato.

Sono del pari privi di pregio i rilievi di eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti, per difetto di istruttoria e per carenza di presupposti e di illogicità. La valutazione dell’affidabilità del detentore di armi, infatti, è valutata discrezionalmente dall’Amministrazione e può prescindere dall’esistenza o meno di precedenti penali, né appare determinante per la decisione il fatto che il fucile sia stato smontato dal ricorrente o dal padre prima di essere gettato.


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