Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 2020-09-28, n. 202001527
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Numero 01527/2020 e data 28/09/2020 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
Adunanza di Sezione del 24 settembre 2020
NUMERO AFFARE 01028/2020
OGGETTO:
Ministero dell’università e della ricerca.
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente “
Regolamento recante l’organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca
”.
LA SEZIONE
Vista la nota prot. 751 in data 4 settembre 2020, con la quale il Ministero dell’università e della ricerca ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e uditi i relatori, consiglieri G C e C T;
Premesso:
1. Con nota prot. 751 del 4 settembre 2020 il Ministero dell’università e della ricerca ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento in oggetto indicato, la cui provvista si rinviene nell’articolo 3, comma 6, del decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, secondo cui “ Entro il 30 giugno 2020, i regolamenti di organizzazione dei due Ministeri istituiti ai sensi dell’articolo 1, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. Su detti regolamenti è acquisito il parere del Consiglio di Stato ”.
Il termine del 30 giugno 2020 è stato successivamente prorogato dall’articolo 116 del decreto legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale ha stabilito che, a causa dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, “ i termini previsti dalla normativa vigente concernenti i provvedimenti di riorganizzazione dei Ministeri con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con scadenza tra il 1° marzo e il 31 luglio 2020, sono prorogati di tre mesi rispetto alla data individuata dalle rispettive disposizioni normative ”.
2. Nella relazione che accompagna la richiesta di parere, il Ministero riferisce che lo schema di regolamento sottoposto al vaglio consultivo del Consiglio di Stato è destinato a sostituire integralmente il regolamento di organizzazione del Ministero dell’istruzione, università e ricerca (di seguito, “MIUR”) attualmente in vigore, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140. Ciò in considerazione dell’avvenuta soppressione del MIUR in virtù dell’art. 1 del decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, con contestuale istituzione del Ministero dell’università e della ricerca (di seguito, “MUR”).
Nella medesima relazione, il Ministero precisa che l’adeguamento dell’organizzazione esistente, reso necessario dalla sopravvenienza della menzionata normativa di rango primario, è stato implementato tenendo conto sia delle modifiche introdotte dall’art. 2 del decreto legge n. 1 del 2020 al Capo XI del Titolo IV del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 con riguardo alle aree funzionali di competenza, sia delle variazioni della dotazione organica definite dalla tabella A allegata al predetto decreto legge.
3. Riferisce ancora il Ministero che il decreto legge n. 1 del 2020, istituendo il MUR, a cui “ sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica ” (art. 51- bis del decreto legislativo n. 300 del 1999, introdotto dall’art. 2 del decreto legge n. 1 del 2020), ne prevede l’articolazione in cinque direzioni generali, coordinate da un segretario generale, con attribuzione, pertanto, di sei posti dirigenziali di prima fascia “ in relazione alle aree funzionali di cui all’articolo 51-ter ” del decreto legislativo n. 300 del 1999.
Conseguentemente, lo schema di regolamento provvede alla istituzione dei predetti uffici dirigenziali e alla ripartizione tra gli stessi delle funzioni assegnate al MUR dal decreto legge n. 1 del 2020 e dalle altre previsioni vigenti di rango primario.
4. Focalizzando l’attenzione sulle principali novità dello schema di regolamento rispetto all’assetto di cui al vigente d.P.C.M. n. 140 del 2019, il Ministero riferisce che è stata adottata una ripartizione di competenze relative alla missione dell’istruzione universitaria non più in ragione del tipo di istituzione vigilata (atenei ovvero istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica), bensì tenendo conto della tipologia di funzioni esercitate, distinguendo, in particolare, quelle riguardanti la programmazione e la gestione delle risorse nonché la governance delle istituzioni della formazione superiore, da un lato, e quelle riguardanti gli ordinamenti didattici, gli studenti e il diritto allo studio dall’altro.
Altra novità segnalata dal proponente è la nuova istituzione di una direzione generale preposta alla internazionalizzazione del sistema di formazione superiore e della ricerca e alla comunicazione, nella quale confluiscono le corrispondenti competenze precedentemente distribuite tra più strutture del MUR.
5. Sul piano degli effetti dello schema di regolamento, il Ministero, tra l’altro, riferisce che con la sua entrata in vigore: a) si pone fine al regime transitorio disciplinato dall’articolo 4 del decreto legge n. 1 del 2020, e in particolare cessa l’operatività del vigente regolamento di organizzazione del MIUR;b) sono esplicitate le competenze del segretario generale rispetto a quelle indicate nel decreto legge n. 1 del 2020 (art. 4, comma 3- bis ;);c) si consente l’avvio delle procedure di interpello per l’attribuzione degli incarichi dirigenziali di prima fascia, alle quali possono partecipare i dirigenti del ruolo unico del soppresso MIUR, nonché l’istituzione di un autonomo Organismo indipendente di valutazione.
6. Lo schema di regolamento si compone di dieci articoli.
E’ stato deliberato in via preliminare dal Consiglio dei ministri nella riunione del 3 settembre 2020. Sullo schema risultano acquisiti i formali concerti dei Ministri della pubblica amministrazione e dell’economia e delle finanze.
Sullo schema sono stati sentiti le organizzazioni sindacali, l’Organismo paritetico per l’innovazione e il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità.
Sebbene nel preambolo dello schema si dia atto che sarebbe stato sentito anche il Ministero dell’istruzione, non risulta trasmessa dal Ministero proponente la relativa documentazione.
Il testo trasmesso al Consiglio di Stato per il prescritto parere è accompagnato dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnica (recante la verifica positiva da parte del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato), dall’analisi tecnico normativa-A.T.N. e dalla nota di esclusione dell’analisi di impatto della regolamentazione-A.I.R. prot. 721 del 25 agosto 2020, vistata in data 4 settembre 2020 dal Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Considerato:
Considerazioni preliminari.
1. Preliminarmente la Sezione non può astenersi dal censurare il comportamento dell’Amministrazione proponente che ha nella specie richiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento in oggetto con la nota pervenuta in data 4 settembre 2020, trasmettendo, peraltro, soltanto parzialmente la documentazione richiamata nel preambolo del provvedimento.
Giova, invero, rammentare che, per espressa previsione dell’art. 17, comma 27, della legge 15 maggio 1997, n. 127, “ Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere del Consiglio di Stato è reso nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta;decorso il termine, l’amministrazione può procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere ”. La volontà legislativa è chiara nel prevedere per il Consiglio di Stato un lasso temporale di quarantacinque giorni, ritenuto congruo, per lo svolgimento della rilevante funzione consultiva sugli atti del Governo, e ciò al fine di garantire un esame puntuale e adeguatamente approfondito dei provvedimenti normativi, nel rispetto della collegialità della valutazione finale.
È pertanto evidente che una contrazione di detto termine, oltre a porsi in contrasto con la lettera della legge, attenta allo scopo per il quale la funzione consultiva è concepita nel vigente ordinamento, rende più arduo il compito del Consiglio di Stato e, nel contempo, riduce la capacità dell’Organo consultivo di correggere eventuali profili di illegittimità e/o proporre modifiche migliorative sul piano formale o sostanziale del testo normativo.
2. Per consentire l’adozione nel termine di legge del regolamento, che deve necessariamente essere approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri entro il 30 settembre 2020, il parere del Consiglio di Stato deve essere reso con sufficiente anticipo rispetto alla scadenza del predetto termine. Ne discende che il lasso temporale nella specie concesso al Consiglio di Stato per l’espressione del parere risulta praticamente dimezzato rispetto a quello di quarantacinque giorni previsto dalla legge.
Ciò è l’evidente ed esclusiva conseguenza del ritardo con cui - pur nella consapevolezza dell’obbligatorietà del parere da richiedere al Consiglio di Stato ai sensi dell’articolo 3, comma 6, del decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12 – è stato predisposto lo schema, sono stati acquisiti i concerti previsti dalla legge, sono stati sentiti gli organismi e le associazioni aventi titolo ed è stata richiesta l’iscrizione all’ordine del giorno del Consiglio dei ministri per la deliberazione preliminare (intervenuta soltanto in data 3 settembre 2020).
Non va peraltro sottovalutato che, così operando, si riduce anche il tempo a disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri per l’adozione finale del decreto.
Passando all’esame del testo, la Sezione svolge le seguenti osservazioni.
Preambolo
1. Nel Preambolo, al primo “Visto”, dopo “decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1,”, vanno aggiunte le parole: “convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12”.
2. Alla prima pagina dello schema, l’ultimo “Visto” va sostituito dai seguenti “Considerato”:
a) “CONSIDERATO che l’articolo 3, comma 6, del citato decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, prevede l’adozione del regolamento di organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri e stabilisce che su detto regolamento è acquisito il parere del Consiglio di Stato;”.
b) “CONSIDERATO che l’articolo 116 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha prorogato di tre mesi i termini previsti dalla normativa vigente per l’adozione dei regolamenti di riorganizzazione dei Ministeri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con scadenza tra il 1° marzo e il 31 luglio 2020;”.
Articolo 1
1. L’articolo 1 dello schema è dedicato alla organizzazione del MUR.
Al comma 1, l’ultima parola “Ministero” deve essere collocata tra le virgolette.
2. Al comma 3, descrittivo delle funzioni svolte dalle direzioni generali del Ministero, vanno espunte le parole: “dalla vigente normativa, in raccordo con il segretario generale di cui all’articolo 2, comma 1, e con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro”. E invero, il richiamo alla vigente normativa come fonte delle competenze ministeriali è pleonastica;la espressa menzione della necessità di raccordo tra le singole direzioni generali, da un lato, e il segretario generale e gli Uffici di diretta collaborazione, dall’altro, è altrettanto superflua, in quanto trattasi di funzioni esercitate dal segretario generale ai sensi dell’articolo 2 dello schema e dagli Uffici di diretta collaborazione ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. Il comma 6 disciplina la Conferenza permanente dei direttori generali del Ministero, presieduta dal Segretario generale, con compiti di consulenza su questioni comuni alle attività di più direzioni generali e di proposta al Ministro.
L’ultimo periodo stabilisce che l’ordine del giorno delle sedute della Conferenza è preventivamente trasmesso al Ministro. Non precisa per quale finalità ciò debba avvenire, né tanto meno che il Ministro abbia facoltà di parteciparvi. Ritiene la Sezione che la disposizione debba essere riformulata e integrata nel senso che l’ordine del giorno debba essere preventivamente trasmesso al Ministro e al Capo di gabinetto e che entrambi abbiano facoltà di partecipare alle sedute della Conferenza.
Articolo 2
1. L’articolo 2 disciplina il Segretariato generale, dando attuazione all’articolo 51- quater , comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12.
Al comma 1, lettera b), la Conferenza di cui all’articolo 1, comma 6, dello schema di regolamento è non correttamente denominata: pertanto, dopo la parola “Conferenza” occorre inserire “permanente”.
Alla medesima lettera b), è erroneamente richiamata la “struttura competente” ai sensi dell’articolo 2, comma 9- bis , della legge 7 agosto 1990, n. 241. In ossequio alla citata previsione legislativa, la parola “struttura” va quindi sostituita con “soggetto”.
2. Al comma 2, il periodo iniziale non impone che lo svolgimento delle funzioni di coordinamento del segretario generale debba avvenire in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione. E ciò a differenza di quanto previsto dall’analoga previsione del primo periodo del comma 1. Pertanto, al primo periodo del comma 1, la parola “altresì,” va soppressa;dopo la parola “svolge,” vanno inserite “in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione, anche”.
Al comma 2, lettera c), è disciplinata la funzione di coordinamento del segretario generale in materia di promozione di eventi, manifestazioni e attività di comunicazione e informazione istituzionale del Ministero, con la precisazione che ciò deve avvenire in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione e con le competenti strutture del Ministero.
Quest’ultima precisazione è superflua e pertanto deve essere espunta.
Come già sopra evidenziato, il segretario generale svolge funzioni di coordinamento che, per loro stessa natura, implicano il “raccordo” con le direzioni generali competenti per l’attività gestionale. Analogamente, gli Uffici di diretta collaborazione svolgono, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, funzioni di supporto e di raccordo con le strutture dell’amministrazione. E’ di tutta evidenza che queste ultime funzioni non possono essere legittimamente ammesse per alcuni settori o materie di competenza del Dicastero ed escluse per altri.
A ciò deve essere aggiunto che richiamare questa funzione di raccordo soltanto in alcune disposizioni del regolamento di organizzazione potrebbe favorire interpretazioni contra legem , giacché potrebbe indurre l’interprete a ritenere che, laddove il richiamo sia stato omesso, nessuna funzione di raccordo possa essere svolta da parte degli Uffici di diretta collaborazione. E ciò con l’effetto ultimo di rendere impossibile al Ministro l’esercizio delle sue funzioni di indirizzo politico-amministrativo ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. Al medesimo comma 2, lettera d), il richiamo al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 appare impreciso, in quanto l’articolo 11 di detto decreto, concernente gli obblighi di trasparenza delle pubbliche amministrazioni, è stato abrogato dall’articolo 53, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
La disposizione potrebbe essere riformulata nel modo seguente: “d) attività connesse agli obblighi di trasparenza, incluse le verifiche sul rispetto degli stessi”.
Articolo 3
1. L’articolo 3 disciplina la Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore.
Al comma 1, lettera b), è richiamata la funzione concernente l’istituzione e accreditamento delle università, delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica nonché delle scuole superiori di mediazione linguistica, delle scuole di psicoterapia e di ogni altra istituzione della formazione superiore.
Focalizzando l’attenzione sulle scuole superiori di mediazione linguistica e di psicoterapia, e segnatamente sulla disciplina a esse dedicata [D.M. 11 dicembre 1998, n. 509: regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell’articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127;D.M. 10 gennaio 2002, n. 38: regolamento recante il riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell’articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127], si rileva che non sembra a oggi esistente una competenza del MUR ad “accreditare” le scuole superiori di mediazione linguistica, né quelle di psicoterapia.
Piuttosto, le suindicate fonti regolamentari disciplinano procedure di riconoscimento che abilitano le scuole a organizzare corsi di formazione professionale e a rilasciare specifici titoli di studio.
Poiché le medesime scuole superiori vengono menzionate all’articolo 4, lettera a), per radicare la competenza della Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio in materia di “accreditamento” di corsi di studio, si ritiene che il richiamo alle predette scuole contenuto nell’articolo 3, comma 1, lettera b), vada espunto e, conseguentemente, riformulata correttamente la previsione dell’articolo 4, lettera a), per tenere conto delle peculiarità delle procedure di “riconoscimento” di competenza ministeriale.
2. Al comma 1, lettera n), è richiamata la funzione di vigilanza sull’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76.
Osserva la Sezione che quest’ultima disposizione non appare allineata alla previsione dell’articolo 51- ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel testo introdotto dal decreto legge n. 1 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2020. Detta previsione individua come area funzionale del MUR quella della “ cura dei rapporti con l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) ”. Nessun richiamo si rinviene nella norma a funzioni di vigilanza del MUR, e ciò a differenza di quanto il medesimo articolo 51- ter preveda con riferimento ad altri enti (es. INVALSI E INDIRE).
Il comma 1, lettera n), deve essere pertanto riformulato in aderenza all’articolo 51- ter del decreto legislativo n. 300 del 1999.
Articolo 4
L’articolo 4 disciplina la Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio.
Il comma 1, lettera e), attribuisce alla direzione generale la seguente funzione: “indirizzi e strategie in tema di formazione superiore in ambito medico e sanitario e attuazione dei relativi interventi, compreso l’accreditamento delle scuole di specializzazione universitarie di area sanitaria e l’accesso alle stesse”.
Osserva la Sezione che l’attribuzione a una direzione generale della funzione di formulare indirizzi e strategie in un ampio settore, peraltro di particolare importanza come quello della formazione superiore in ambito medico e sanitario, sembra travalicare i limiti dell’attività gestionale riservata alla dirigenza per sconfinare nell’attività di indirizzo politico-amministrativo spettante al Ministro. Pertanto, la disposizione va riformulata, limitando la funzione della Direzione generale all’attività propriamente gestionale nel settore della formazione superiore in ambito medico e sanitario.
Articolo 5
1. Al comma 1, lettera c), la parola “nazionali” va posta immediatamente dopo la parola “finanziamenti”, cui è evidentemente riferita.
2. La lettera d), rispetto al corrispondente articolo 6, comma 7, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, estende alle istituzioni pubbliche di ricerca le attività di vigilanza e coordinamento, normazione generale, programmazione, finanziamento e attività di indirizzo strategico e valutazione, ora circoscritte ai soli enti pubblici di ricerca. Si osserva peraltro che, nel silenzio della relazione illustrativa in merito, l’aggettivo “pubbliche” risulta adesso riferito alle sole istituzioni di ricerca e non anche agli enti di ricerca.
Tale rilievo investe anche la nuova funzione, esplicitata nella medesima lettera d), relativa all’istruttoria dei procedimenti di nomina e designazione degli organi di governo e dei rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione e controllo “dei medesimi enti e istituzioni pubbliche di ricerca”.
3. La lettera f) riguarda la funzione relativa alla “vigilanza, in raccordo con il Ministero dell’istruzione, sull’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e sull’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE)”. Il raccordo con il Ministero dell’istruzione è reso necessario dalla disposizione di rango primario (il più volte richiamato articolo 51- ter , comma 1, del d.lgs. n. 300/1999) che attribuisce congiuntamente ai due Ministeri la funzione di indirizzo e vigilanza sui due istituti. E’ da notare peraltro che lo schema in esame si limita a richiamare la funzione di vigilanza e non anche quella di indirizzo.
In linea generale occorre precisare che la funzione di indirizzo è espressione tipica dell’attività propria dell’autorità di governo. Laddove, qui come in altre ricorrenze del testo, è attribuita a una Direzione generale la funzione di indirizzo, occorrerebbe piuttosto precisare che a tale Direzione è attribuita una funzione prodromica (sia essa definita “di supporto” o “istruttoria”) all’attività di indirizzo.
4. La lettera l) riguarda la seguente funzione: “indirizzo, sostegno e valutazione della ricerca spaziale e aerospaziale, in particolare tramite le funzioni di vigilanza, indirizzo, normazione generale e finanziamento dell’Agenzia spaziale italiana (ASI) e del programma nazionale di ricerca aerospaziale (PRORA), nel rispetto di quanto previsto dalla legge 11 gennaio 2018, n. 7”. Occorre rammentare che l’area funzionale di riferimento è costituita dal “sostegno della ricerca spaziale e aerospaziale” (articolo 51- ter , comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300).
La più ampia funzione “indirizzo, sostegno e valutazione della ricerca spaziale e aerospaziale”, già presente nel regolamento vigente e confermata nello schema, non trova adesso piena corrispondenza con la denominazione più ristretta adottata dal citato articolo 51- ter .
5. Inoltre, con riferimento alla medesima lettera l), non si vede l’utilità della indicazione, a titolo esemplificativo, di ambiti di intervento compresi nella funzione della Direzione generale. Si tratta di una tecnica redazionale (“in particolare”) che non giova alla chiarezza della disposizione e che ricorre anche in altre parti dello schema in esame.
6. Si consideri poi, sempre con riferimento alla lettera l), che la citata legge 11 gennaio 2018, n. 7 (Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana) ha riservato una serie di funzioni al Presidente del Consiglio dei ministri e al Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, ha previsto la figura del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle politiche spaziali e aerospaziali e un ufficio della Presidenza del Consiglio responsabile delle attività di supporto, coordinamento e segreteria del Comitato, delimitando le competenze del Ministero in favore di quelle del Comitato interministeriale. L’attribuzione alla Direzione generale di funzioni in materia di vigilanza, indirizzo, normazione generale e finanziamento dell’ASI e del programma PRORA risulta pertanto difficilmente compatibile con quanto previsto dalla legge 11 gennaio 2018, n.