Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-09-18, n. 202308405
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Testo completo
Pubblicato il 18/09/2023
N. 08405/2023REG.PROV.COLL.
N. 00334/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 334 del 2020, proposto dalla Azienda Sanitaria Unica Regionale della Regione Marche – A.S.U.R. Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, e, successivamente, dalla Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Ancona, in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambe rappresentate e difese dall’avvocato G B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
la dottoressa G G, rappresentata e difesa dagli avvocati A V e G S, dichiaratisi antistatari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per le Marche 8 luglio 2019, n. 464, che ha accolto il ricorso proposto dalla dottoressa G G per il riconoscimento del diritto a percepire differenze stipendiali per il periodo 1 febbraio 1996 – 17 luglio 1998.
Visto l’appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della dottoressa G G;
Visto l’atto di costituzione, depositato in data 11 settembre 2023 dalla Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Ancona, quale Gestione Liquidatoria dell’ex Azienda Sanitaria Unica Regionale della Regione Marche (A.S.U.R. Marche) soppressa con l’art. 42, comma 9, l. reg. Marche 8 agosto 2022, n. 19;
Vista la memoria, depositata dalla dottoressa G G in data 7 luglio 2023;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 settembre 2023 il Cons. G F e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La dottoressa G G ha prestato servizio presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale n. 1 Distretto di Pesaro, inquadrata in ruolo al settimo livello, Categoria D.
Con ricorso proposto dinanzi al Tar Marche - notificato in data 23 settembre 1999 e depositato il successivo 6 ottobre - ha chiesto l’accertamento del proprio diritto al riconoscimento delle differenze retributive tra la qualifica formalmente ricoperta e le mansioni a cui era stata formalmente destinata, con disposizioni di servizio, proprie del nono livello (dirigente di primo livello con incarico di direzione di struttura), relativamente al periodo 1° febbraio 1996 al 17 luglio 1998, diritto negato dall’Azienda sanitaria con nota del 23 settembre 1997.
2. Con sentenza 8 luglio 2019, n. 464 il Tar Marche, dichiarata la propria giurisdizione, ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti (vacanza del posto in organico, formale e previo conferimento dell’incarico di durata superiore a sessanta giorni) ai quali l’art. 29, comma 2, d.P.R. n. 761 del 1979 condiziona tale riconoscimento.
3. Con appello notificato il 31 dicembre 2019 e depositato il successivo 14 gennaio 2020 l’Azienda Sanitaria Unica Regionale della Regione Marche – Asur Marche ha impugnato la citata sentenza 8 luglio 2019, n. 464 deducendo la genericità del ricorso proposto in primo grado dalla dottoressa G e, nel merito, la sua infondatezza per mancanza di un qualsivoglia riferimento alla qualificazione delle mansioni svolte in concreto e alla prevalenza di quelle eventualmente superiori rispetto a quelle del ruolo di appartenenza. Ha aggiunto che dall’esame degli ordini di servizio si evince come la dottoressa G, a tutto voler concedere, sia stata adibita alla struttura IME solo per sette ore alla settimana.
4. Si è costituita in giudizio la dottoressa G G, che ha preliminarmente eccepito la violazione dell’art. 104 c.p.a. in tema di introduzione di nuovi motivi, argomentazioni e documenti, in considerazione del fatto che dinanzi al Tar Marche nulla era stato dedotto né depositato dall’Azienda sanitaria, salvo una mera memoria di stile e la delibera di conferimento di incarico; nel merito ha sostenuto l’infondatezza dell’appello.
5. In data 11 settembre 2023 si è costituita in giudizio l’Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Ancona, quale Gestione Liquidatoria dell’ex Azienda Sanitaria Unica Regionale della Regione Marche (A.S.U.R. Marche) soppressa con l’art. 42, comma 9, l. reg. Marche 8 agosto 2022, n. 19.
6. Alla pubblica udienza del 14 settembre 2023 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Come esposto in narrativa, oggetto della controversia è il riconoscimento del diritto della dottoressa G G, laureata in pedagogia, ad ottenere le differenze retributive tra la qualifica formalmente ricoperta di logopedista coordinatore (la settima) nella l’Azienda Sanitaria Unica Regionale della Regione Marche – Asur Marche – presso l'Unità Sanitaria Locale n. I di Pesaro, e le mansioni a cui era stata formalmente destinata, con disposizioni di servizio, proprie del nono livello (dirigente di primo livello con incarico di direzione di struttura), relativamente al periodo dal 1° febbraio 1996 al 17 luglio 1998, diritto negato dalla Azienda sanitaria con nota del 23 settembre 1997.
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