Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2013-06-12, n. 201303261

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2013-06-12, n. 201303261
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201303261
Data del deposito : 12 giugno 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04439/2006 REG.RIC.

N. 03261/2013REG.PROV.COLL.

N. 04439/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4439 del 2006, proposto da:
Aversa Bernardino, rappresentato e difeso dagli avv. F M, V C I, con domicilio eletto presso V C I in Roma, via Vincenzo Picardi, 4/B;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;

nei confronti di

Ministero dell'Economia e delle Finanze, T Carmine, Galasso Giovanni, Dimiccolli Pietro, Falcone Francesco;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. del LAZIO – Sede di ROMA - SEZIONE I BIS n. 01988/2005, resa tra le parti, concernente graduatoria concorso reclutamento 40 sottotenenti arma carabinieri


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2013 il Consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti l’ Avvocato Caputi Jambrenghi e l'Avvocato dello Stato Lumetti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era stato chiesto dall’odierno appellante, M.llo capo dell’Arma dei CC Bernardino Aversa, l’annullamento della graduatoria del concorso per il reclutamento di 40 sottotenenti in s.p.e. nel r.s. dell’Arma dei CC indetto con d.m. 18.7.1995, approvata con decreto direttoriale del 18.7.1996, limitatamente all’interesse dello stesso, e di ogni atto presupposto e/o connesso ivi compresi il verbale della Commissione giudicatrice di determinazione dei punteggi e quello di valutazione dei titoli posseduti dall’appellante e- ove occorra – il bando di concorso e gli atti di nomina dei vincitori;
nonché l’accertamento del diritto a beneficiare del maggior punteggio che riconosciuto dall’adito Giudice e dunque del suo diritto alla nomina quale sottotenente in s.p.e. del r.s. dell’Arma dei CC con decorrenza giuridica ed economica dalla data di nomina degli altri vincitori (1.10.1996) e conseguente condanna dell’amministrazione al pagamento delle somme dovute in ragione della decorrenza retroattiva della nomina, con corredo di accessori.

L’appellante aveva fatto presente di avere partecipato al concorso indetto con d.m. del 18.7.1995 per il reclutamento di 40 sottotenenti in s.p.e. nel ruolo speciale dell’Arma dei Carabinieri.

A detta selezione potevano prendere parte gli ufficiali subalterni di complemento in servizio od in congedo nonchè i marescialli e brigadieri (sottufficiali) in s.p.e. e 22 dei posti disponibili erano riservati agli ufficiali di complemento vincolati alla ferma biennale di cui all’art.37 della legge n.574 del 1980 ( e quindi in servizio alla data del bando).

L’aliquota di posti di interesse dell’originario ricorrente era quindi pari a 18 unità ed aperta alla competizione di sottufficiali in s.p.e., ufficiali di complemento in congedo ed ufficiali di complemento in servizio ma non vincolati alla ferma di cui all’art.37 predetto.

Il M.llo Aversa non era però risultato tra i vincitori della selezione in parola: nella graduatoria di merito (redatta sulla base del punteggio complessivamente riportato nella valutazione dei titoli e delle prove di esame) si era posizionato, con pp. 161,69, al 44° posto, mentre sulla graduatoria dei vincitori (che teneva conto della riserva di posti cui sopra si è accennato) si era classificato in 48^ posizione.

L’odierno appellante era insorto ed aveva adito il Tar prospettando motivi di censura incentrati sui vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.

Il Tribunale amministrativo regionale ha innanzitutto posto in luce la circostanza della duplice prospettazione delle doglianze dedotte in gravame e la diversa finalità loro inerente, essendo, queste intese, da un canto, a demolire l’intera procedura selettiva e, nell’altro caso, a conseguire il maggior punteggio utile ad una collocazione del ricorrente nella rosa dei vincitori.

Il primo giudice ha in proposito evidenziato che in entrambi i casi il ricorso avrebbe dovuto essere notificato, pena la sua inammissibilità, ad almeno un controinteressato (impregiudicato l’obbligo di integrare il contraddittorio con le notifiche ordinate dall’adito Giudice).

Senonchè detta regola processuale, sancita dall’art.21 della legge n.1034 del 1971, non era stata rispettata in quanto l’atto introduttivo del giudizio era stato notificato (non ad almeno uno dei vincitori del concorso ma) a quattro idonei T, Falcone, Galasso, Dimiccoli Pietro (recte: Dimicolli Pietro) oltre che ad un quinto sconosciuto soggetto (tal Dimiccoli Giovanni) che non risultava incluso nè nella rosa dei vincitori che in quella degli idonei.

Ad avviso del primo giudice, tale errore involontario poteva essere stato cagionato dall’erroneo convincimento che l’amministrazione “avesse fatto scorrere la graduatoria nel limite del decimo consentito dalla legge (cioè fino alla 44^posizione)” (come affermato alle pagg.

6-7 gravame);
ma tale contegno non trovava alcun riscontro negli atti di causa dai quali si evinceva invece che alcuni sottotenenti di complemento trattenuti si erano posizionati nella graduatoria di merito (che si basava, si ripete, sul solo punteggio conseguito) in posizione successiva alla quarantesima. Ma concorrendo costoro alla riserva di 22 posti fissata dal bando (coperta solo per 18 posti dai “sottotenenti trattenuti” posizionatisi fra i primi 40 candidati), erano stati inclusi, in numero di ulteriori quattro, nel novero dei vincitori indicati chiaramente all’art.3 della (impugnata) graduatoria che comprendeva, in definitiva, 22 ufficiali di complemento trattenuti, 9 ufficiali di complemento in congedo e 9 sottufficiali in s.p.e. (che complessivamente costituivano i 40 vincitori del concorso).

Ne conseguiva la inammissibilità del mezzo di primo grado.

Avverso la sentenza in epigrafe l’ originario ricorrente in primo grado ha proposto appello evidenziando che la motivazione della impugnata decisione era apodittica ed errata in quanto il Capitano T era stato incorporato e quindi era (o comunque doveva essere considerato) un vincitore di concorso.

In ogni caso il mezzo di primo grado era stato notificato agli idonei (che precedevano in graduatoria l’appellante) per cui, quantomeno con riferimento alle censure afferenti la deteriore collocazione in graduatoria dell’appellante il gravame era ammissibile (mentre non sarebbero state esaminabili le censure dirette ad invalidare l’intera procedura).

E’ stato pertanto chiesto l’annullamento della gravata decisione con rinvio al primo giudice.

Con successiva memoria ha ribadito le proprie difese ed ha riproposto le censure di merito non esaminate in primo grado.

L’Amministrazione ha depositato una memoria chiedendo la reiezione del gravame per le ragioni già esposte in primo grado.

Alla odierna pubblica udienza del 23 aprile 2013 la causa è stata posta in decisione dal Collegio.

DIRITTO


Diritto

1. L’appello è parzialmente fondato e la sentenza va annullata: pronunciando sul ricorso di primo grado questo va respinto.

1.1. Va premesso che, -difformemente da quanto sostenuto dall’Amministrazione in primo grado- il ricorso di primo grado era tempestivo (anche) nella parte in cui era volto a censurare i criteri valutativi contenuti nella lex specialis: ciò in armonia con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale “in materia di concorsi e selezioni pubbliche sussiste un onere di immediata impugnazione del bando di concorso pubblico solo nel caso di clausole escludenti, riguardanti requisiti di partecipazione che siano ex se ostative all'ammissione dell'interessato, o, al più, impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale;
le altre clausole invece possono essere impugnate insieme con il provvedimento conclusivo della procedura selettiva” (ex multis, si veda T.A.R. Sicilia Catania Sez. II, 5-9-2012, n. 2090T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, 06-02-2013, n. 45).

Risulta invece pacifico che le altre clausole possono essere impugnate insieme con il provvedimento conclusivo della procedura selettiva (T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 26-5-2011, n. 1000), così come avvenuto nel caso di specie.

1.2 Ciò premesso, e quanto alle censure dirette ad avversare la statuizione di inammissibilità per omessa notifica è noto che in materia di gravame avversante le procedure di concorso la giurisprudenza amministrativa ha a più riprese affermato il principio dell'obbligatorietà dell'impugnazione dell'atto conclusivo del procedimento, ossia della graduatoria finale, a cui si accompagna l'obbligo di notificazione del gravame ad almeno un controinteressato , da identificare non con un semplice candidato al concorso bensì con un concorrente utilmente posizionato.

E’ stato ancora di recente ribadito che ( Consiglio di Stato sez. IV 24 settembre 2012 n. 5084) “nel procedimento concorsuale l'inconfigurabilità di controinteressati può essere utilmente sostenuta solo quando l'impugnazione venga proposta anteriormente all'adozione della graduatoria, mentre nell'ipotesi in cui l'impugnazione avvenga successivamente all'emanazione dell'atto conclusivo del procedimento il ricorso va notificato ad ogni controinteressato individuabile dal medesimo atto;
in effetti, in questa seconda ipotesi, la posizione di controinteressato va individuata ««ad ampio spettro», essendo configurabile non solo rispetto ai vincitori, ma anche per i candidati idonei posto che, per effetto del richiesto annullamento della graduatoria, essi potrebbero perdere i benefici discendenti dall'acquisita posizione sia sotto il profilo dei punteggi utili per altri concorsi, sia per l'immissione in ruolo in caso di utilizzo successivo della graduatoria.”

Nel caso di specie l’appellante aveva certamente notificato il proprio ricorso a più idonei.

E’ contestato che lo avesse notificato ad un soggetto “vincitore” (il Tar ha assunto che il T tale non fosse, ma fosse da considerarsi soltanto idoneo, ma tale affermazione è contestata da parte appellante) ed in relazione a tale circostanza il primo giudice ha ritenuto il gravame inammissibile.

1.2.1.Senonchè, da un canto, nella stessa sentenza gravata è dato riscontrare la significativa affermazione per cui si è trattato di un involontario errore cagionato dall’erroneo convincimento che l’amministrazione “abbia fatto scorrere la graduatoria nel limite del decimo consentito dalla legge (cioè fino alla 44^posizione)”.

Ne discende che, da un canto, il primo giudice avrebbe dovuto valutare se – o meno- concedere il beneficio dell’errore scusabile anche a volere ritenere fondata l’affermazione che il mezzo avrebbe dovuto essere notificato ad almeno un controinteressato ritenendo che tale nozione coincidesse (soltanto) con un vincitore, e non fosse anche integrata dalla notifica ad un idoneo che, seppur non vincitore, precedeva l’originario ricorrente in graduatoria.

Più radicalmente, però, non avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il mezzo posto che lo stesso era stato notificato ad almeno un controinteressato (con ciò intendendosi anche i soggetti idonei).

E’ può aggiungersi, neppure avrebbe potuto decidere la causa se non avendo previamente ordinato all’originario ricorrente di integrare il contraddittorio.

L’appello va pertanto accolto, in parte qua, e la sentenza va annullata.

2. Quanto alle successive statuizioni, è noto l’orientamento della giurisprudenza anteriormente formatasi rispetto al codice del processo amministrativo secondo il quale “all'erronea declaratoria della inammissibilità dell'impugnazione non segue l'annullamento con rinvio della appellata decisione, non ricorrendo l'ipotesi di "difetto di procedura o vizio di forma" di cui all'art. 35 della L. n. 1034/1971.”( Cons. Stato Sez. VI, 24-11-2009, n. 7380).

Si è detto peraltro che (Cons. Stato Sez. IV, 14-01-2013, n. 160) “ai sensi degli artt. 49, comma 2, e 95, comma 5, CPA (D.Lgs. n. 104/2010), nel processo amministrativo di primo e di secondo grado non si dispone l'integrazione del contraddittorio quando il ricorso è palesemente infondato (Conferma della sentenza del T.a.r. Lazio, sez. II, 10 maggio 2005, n. 3581).

E' ben noto infatti che, attualmente, a' sensi degli artt. 49 comma 2 e 95 comma 5, cod. proc. amm., nel processo amministrativo di primo e di secondo grado non si dispone l'integrazione del contraddittorio quando il ricorso è palesemente infondato (cfr. sul punto, tra le tante., Cons.Stato, Sez. V, 1 aprile 2011 n. 2032).

Il Collegio non sottace che, per quanto attiene all'epoca precedente all'entrata in vigore del nuovo codice di rito, la giurisprudenza formatasi dopo la decisione di Cons. Stato, A.P., 17 ottobre 1994 n. 13 reputava che l'integrazione del contraddittorio non potesse essere subordinata all'eventuale esito positivo del giudizio per i ricorrenti, atteso che tale evenienza rappresentava un posterius rispetto all'instaurazione completa del contraddittorio, non idoneo a sanare o rendere trascurabile l'originale vizio di procedura.

La disciplina contenuta nel nuovo codice di rito risulta invero ben più aderente ai principi di accelerazione e di concentrazione processuale (in quanto norma processuale certamente applicabile ai processi in corso) impedendo l'inutile protrarsi del processo medesimo mediante l'imposizione di incombenti intuitivamente inutili rispetto ad un esito che le risultanze già acquisite consentono di definire sfavorevole per le tesi della parte ricorrente.

Ma, anche a prescindere da ciò, il Collegio reputa che anche nel contesto ordinamentale precedente fosse ragionevole configurare la richiesta di estensione del contraddittorio non già come una sorta di diritto processuale potestativo della parte ricorrente, ma liberamente valutabile dal giudice caso per caso e, quindi, da risolutamente respingersi qualora essa comportasse un inutile aggravio anche per il ricorrente.

2.1. Va infatti rimarcato che l’appello risulta inammissibile e comunque, nel merito, infondato.

Nell’atto di appello infatti ci si è limitati a chiedere l’annullamento con rinvio della gravata decisione, senza riproporre i motivi di primo grado non esaminati dal Tar (id est: non è stata riproposta alcuna censura di merito).

Ciò collide con la giurisprudenza costante secondo cui “nel giudizio amministrativo l'esame dei motivi di ricorso assorbiti, o comunque non valutati, in primo grado è consentito al giudice di appello solo se la parte appellata indichi specificamente le censure che intende devolvere alla cognizione del giudice di secondo grado al fine di consentire, a quest'ultimo, una compiuta conoscenza delle relative questioni, ed alle controparti di contraddire consapevolmente sulle stesse. La non riproposizione, nemmeno nell'ambito di semplici memorie difensive, determina l'inutilità dell'eventuale decisione favorevole sull'unico punto deciso dal Giudice di prime cure, atteso che persino in questo caso l'atto amministrativo impugnato rimarrebbe in piedi, nella misura in cui è supportato da una pluralità di motivazioni, ciascuna sufficiente a sorreggere autonomamente il suo tenore reiettivo”.( Cons. Stato Sez. IV, 03-12-2012, n. 6158).

2.1.1. Ma anche a non volere considerare tale profilo - ed a volere estendere all’appellante principale la giurisprudenza (Cons. Stato Sez. IV, 10-08-2011, n. 4766) più “aperturista” - per il vero riservata alla posizione della parte appellata e non all’appellante - secondo cui tale riproposizione poteva avvenire anche con memoria- l’impugnazione sarebbe comunque infondata.

2.2. Invero l’appellante ha nella memoria depositata agli atti del processo, riproposto le tre censure di merito veicolate in primo grado, ma nessuna di esse appare al Collegio persuasiva, apparendo invece generica manifestazione di critica impingente in non illogiche scelte dell’amministrazione.

2.2.1.Ovviamente nulla dimostra – sotto il profilo della asserita illegittimità degli atti gravati -la circostanza (peraltro soltanto labialmente affermata) che precedenti bandi dell’amministrazione fossero stati redatti in termini più stringenti e specifici non potendo dalla stessa inferirsi (neanche, il che non è, ove fosse stata compiutamente dimostrata) alcuna illegittimità.

2.2.2.Nel merito quanto alla prima censura, il fatto che nella ponderazione sia stato attribuito dal bando un “peso” diverso in termini di punteggio agli ufficiali rispetto a quello attribuito ai candidati sottufficiali, non appare in se censurabile, trattandosi di valutare il pregresso servizio di soggetti inequiparabili in termini di responsabilità di comando, mansioni espletate, etc.

Né la “discriminazione quantitativa” , che al Collegio non appare abnorme, può essere censurata sotto il profilo del merito e dell’opportunità - in questa sede giudiziale deputata ad un mero vaglio di legittimità- .

2.2.3.Quanto alla articolazione della censura fondata sulla specifica posizione dell’appellante (al quale, si afferma, sarebbe stata attribuita una frazione di 0.17 punti in meno di quella spettante), oltre a non chiarirsi le ragioni di tale sottovalutazione e la fonte del supposto errore dell’Amministrazione, neppure si dimostra l’utilità della censura, laddove comunque detto punteggio non gli sarebbe giovato per aggiudicarsi la selezione.

2.2.4.Quanto poi alla supposta omessa valutazione del titolo di studio, lo stesso appellante concorda con la circostanza che la laurea da questi conseguita non era valutabile in quanto successiva al termine di scadenza del bando: è troncante, sul punto, la circostanza che egli non abbia allegato i certificati di avvenuto superamento degli esami, e che gli stessi neppure si potevano rinvenire nel proprio fascicolo personale (e comunque l’Amministrazione non avrebbe avuto il dovere di esplorare detta documentazione e valutarla motu proprio).

Ivi emergeva soltanto che lo stesso frequentava l’Università: né dicasi che la prescrizione del bando era equivoca: ivi era chiarito che il candidato avrebbe dovuto allegare tutti i “titoli” ritenuti utili.

Ne consegue quindi l’infondatezza della censura in quanto: l’appellante neppure ha dimostrato che la commissione, con riferimento alla posizione di altri candidati, abbia valutato come titolo utile gli esami universitari da questi sostenuti;
egli non ebbe ad allegare detta circostanza nella domanda;
la stessa non era evincibile dal fascicolo matricolare del medesimo.

In ultimo, sia le ulteriori disparità denunciate nella terza censura (nuovamente riguardanti la -per le già chiarite ragioni inassimilabile- posizione dei candidati-Ufficiali) che le omesse valutazioni riguardanti i corsi dallo stesso frequentati sono accoglibili riguardando elementi non valutabili a termini del bando (in quanto di durata inferiore a quella trimestrale).

Tutti gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

3.Conclusivamente, il ricorso di primo grado va respinto nel merito.

4. La natura della controversia e la particolarità delle questioni esaminate consente di compensare integralmente tra le parti le spese del grado.


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