Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza breve 2019-03-20, n. 201901833

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza breve 2019-03-20, n. 201901833
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201901833
Data del deposito : 20 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/03/2019

N. 01833/2019REG.PROV.COLL.

N. 01085/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 1085 del 2019, proposto dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

i signori G D C, G V, F C, T C, A D S, C D S, S D F, L D, C F, V F, M F, R F, S G, M A G, E G, G Giovannetti, Mario Ingallinella, Calogero Li Causi, Alessio Francesco Magro, Federico Mazzara, Rossella Marialuna Mirabile, Nicola Gionatan Montone, Sebastiano Maurizio Pagano, Michele Renda, Maria Gerarda Scaraia, rappresentati e difesi dagli avvocati M S e Giuseppe Buonanno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Buonanno in Roma, via Fabio Massimo, 88;
i signori Attademo Mariarita, Aurora Vincenzo, Barresi Vincenzo, Cafagna Elena, Spina Giuseppe, Cafagna Carmela, Gerbino Maria, Iacono Clara, Ienuso Angela, Ienuso Maria, Lauretta Giovanni Franco, Marchese Fiorenzo, Marino Maria, Mure' Nunzia, Pasquadibisceglie Paolo, Pasquadibisceglie Savino, Picillo Sonia, Pinese Paolo, Pirozzolo Mariateresa, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione di efficacia

della sentenza del T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. III bis , 18 luglio 2018 n. 8039, che ha pronunciato sul il ricorso n.332/2018 R.G. proposto per la dichiarazione di nullità:

del D.M. del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca –

MIUR

12 giugno 2017 n.400, pubblicato in data non precisata, concernente l’aggiornamento della II e III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale docente ed educativo per il triennio 2017/2020, nella parte in cui non consente l’inserimento degli insegnanti tecnico pratici – ITP nelle graduatorie ad esaurimento – GAE ovvero in subordine nella II fascia delle graduatorie di istituto per l’attribuzione di supplenze;

degli atti antecedenti, presupposti, connessi e consequenziali;

nonché per la condanna:

dell’amministrazione intimata al risarcimento in forma specifica nelle forme dell’inserimento dei ricorrenti nelle GAE e in subordine nella II fascia delle graduatorie di istituto, per le classi di concorso di interesse di ciascuno, e in ulteriore subordine al risarcimento per equivalente in denaro.

In particolare, la sentenza ha respinto la domanda principale di inserimento in GAE e accolto la domanda subordinata, di inserimento in II fascia;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di G D C, G V, F C, T C, A D S, C D S, S D F, L D, C F, V F, M F, R F, S G, M A G, E G, G Giovannetti, Mario Ingallinella, Calogero Li Causi , Alessio Francesco Magro, Federico Mazzara, Rossella Marialuna Mirabile, Nicola Gionatan Montone, Sebastiano Maurizio Pagano, Michele Renda e Maria Gerarda Scaraia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2019 il Cons. F G S e uditi per la parte ricorrente appellata l’avvocato G V su delega dell'avvocato M S;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. e avvisate le stesse della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata;


Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

- i ricorrenti appellati, come è incontestato in causa, sono insegnanti tecnico pratici – ITP, figura professionale creata dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277 ( Revisione dello stato giuridico ed economico del personale tecnico degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica ) la quale richiede per l’accesso il semplice diploma di scuola secondaria superiore, in materia attinente, e negli istituti tecnici e professionali si occupa in prevalenza delle attività didattiche che vengono svolte nei laboratori;

- in tale loro qualità, sono impiegati a titolo precario nelle supplenze presso le scuole statali, supplenze alle quali accede attraverso le note graduatorie, ovvero gli elenchi di insegnanti dai quali i dirigenti scolastici attingono per individuare, in base al maggior punteggio attribuito, i soggetti con i quali concludere i corrispondenti contratti di lavoro;

- interessano in questa sede due tipi di graduatorie, nelle quali i ricorrenti appellati hanno chiesto di essere iscritti, ovvero le graduatorie ad esaurimento – GAE, oggetto della domanda proposta in via principale con il ricorso introduttivo, e le graduatorie cd di istituto, oggetto della domanda subordinata proposta con la memoria 27 maggio 2018;

- come è noto, le graduatorie ad esaurimento – GAE sono state create dell’art. 1 comma 605 l. 27 dicembre 2006 n.296, che ha disposto appunto la trasformazione, delle graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie ad esaurimento, prevedendone la chiusura a tutti i soggetti non espressamente individuati dalla legge come aventi titolo all’iscrizione, allo scopo, imposto anche da norme di diritto dell’Unione europea, di riassorbire in modo progressivo il precariato creatosi;
in concreto, esse sono ordinate in distinte graduatorie provinciali, dalle quali si attinge per le assunzioni a tempo indeterminato

- cosa in parte diversa sono le graduatorie di istituto, che sono utilizzabili per assegnare le supplenze in un singolo da parte del dirigente e come è pure notorio sono ordinate in tre fasce. Nella prima fascia, sono iscritti i docenti già iscritti nelle GAE, di cui si è detto, cui si attinge per le supplenze quando posti a tempo indeterminato da assegnare non ve ne siano. Nella seconda fascia, sono iscritti i docenti abilitati, i quali non siano, per qualsiasi ragione, iscritti nelle GAE. Nella terza fascia sono iscritti i docenti non abilitati in possesso del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento. Gli iscritti nelle GAE possono conseguire come si è detto un contratto di lavoro a tempo indeterminato;
ai fini delle supplenze poi le graduatorie di istituto si utilizzano a preferenza della superiore sull’inferiore, sì che all’inserimento nella seconda fascia piuttosto che nella terza corrisponde una probabilità maggiore di vedersi assegnare una supplenza, dato che l’iscritto in seconda fascia prevale su tutti gli iscritti alla seconda;

- i ricorrenti appellati hanno impugnato gli atti di cui in premesse, i quali, nel dare le disposizioni per l’aggiornamento delle graduatorie di istituto per il personale docente, hanno loro consentito di iscriversi solamente nella terza fascia, ritenendo che il loro titolo di studio valido per l’accesso a tali graduatorie, ovvero il diploma di scuola superiore di cui si è detto, non avesse valore abilitante, cosa ch’essi hanno invece sostenuto ai fini di una iscrizione nelle GAE e in subordine in II fascia;

- con la sentenza meglio indicata in epigrafe, il TAR ha accolto in parte il ricorso, consentendo loro la sola iscrizione in II fascia;

- contro tale sentenza, il Ministero propone ora impugnazione, con appello che in sintesi nega il valore abilitante del titolo in questione;

- gli appellati si sono costituiti, con memoria 14 marzo 2019, ed hanno chiesto che l’appello sia dichiarato inammissibile e comunque respinto;

- l’appello risulta invece fondato per le ragioni di seguito precisate;

- il Collegio non ritiene di doversi discostare da quanto affermato nella propria precedente sentenza 23 luglio 2018 n.4507, in cui ha escluso il valore abilitante del diploma di scuola media superiore posseduto dagli ITP. Come affermato anche nella sentenza citata, l’abilitazione all’insegnamento come titolo distinto ed ulteriore per accedervi, ovvero per intraprendere la professione di insegnante iscrivendosi al relativo concorso, è stata creata per effetto dall’art. 4 comma 2 della l. 19 novembre 1990 n.341. La norma, per l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie superiori prevedeva un diploma post universitario, che si conseguiva con la frequenza ad una scuola di specializzazione biennale, denominata appunto Scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario – SSIS, e con il superamento del relativo esame finale. Secondo il testo della norma stessa, infatti, “ Con una specifica scuola di specializzazione articolata in indirizzi, cui contribuiscono le facoltà ed i dipartimenti interessati, ed in particolare le attuali facoltà di magistero, le università provvedono alla formazione, anche attraverso attività di tirocinio didattico, degli insegnanti delle scuole secondarie, prevista dalle norme del relativo stato giuridico. L'esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea. I diplomi rilasciati dalla scuola di specializzazione costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie ”. La l. 341/1990 ha però introdotto, per implicito ma inequivocabilmente, un’innovazione ulteriore nel sistema: nel prevedere che per ottenere l’abilitazione fosse necessario un corso post laurea, ha infatti escluso che gli insegnanti ITP, i quali per definizione della laurea sono privi, potessero conseguire l’abilitazione stessa e quindi accedere al concorso, e quindi, in buona sostanza, ha per il futuro escluso i diplomati dall’accesso all’insegnamento. In proposito, con l’art. 402 del d. lgs. 16 aprile 1994 n.297, che “ Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studi universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990 n. 341, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio: a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida, per i concorsi a posti di docente di scuola materna;
b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare;
c) laurea conformemente a quanto stabilito con decreto del Ministro della pubblica istruzione, od abilitazione valida per l'insegnamento della disciplina o gruppo di discipline cui il concorso si riferisce, per i concorsi a cattedre e a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, tranne che per gli insegnamenti per i quali è sufficiente il diploma di istruzione secondaria superiore
”, fattispecie quest’ultima cui appartengono gli ITP. Il principio per cui il semplice diploma di scuola secondaria superiore non consente l’accesso diretto all’insegnamento è stato poi mantenuto anche nel sistema del recente d. lgs. 13 aprile 2017 n.59, per cui, secondo l’art. 5, per accedere al concorso per ITP è comunque necessaria la cd laurea breve. Una deroga al principio così introdotto, tale da consentire l’accesso all’insegnamento, che con l’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie è immediato, all’ITP che non sia abilitato si potrebbe allora ritenere solo ove espressamente disposta da una norma, norma che però non si rinviene né nei numerosi testi legislativi e di prassi amministrativa che la parte ricorrente appellata cita, né altrove;

- sempre in accordo con quanto già affermato dalla sentenza citata, tale esito non si potrebbe nemmeno ritenere contrario alla Costituzione, nell’ordine di idee sostenuto dalla parte ricorrente appellata in I grado, ovvero sul rilievo per cui i percorsi abilitanti previsti dalla l. 341/1990 e dalle norme successive non sarebbero stati in concreto attivati. Ciò può giustificare la partecipazione degli ITP a concorsi pubblici a cattedre che richiedono l’abilitazione semplicemente per parteciparvi, in quanto in questo caso la verifica dell’idoneità all’insegnamento stesso passa attraverso il filtro della procedura concorsuale;
la mancanza dell’abilitazione però non può valere per consentire l’iscrizione nella seconda fascia, che come si è detto consente direttamente l’insegnamento;

- tali conclusioni non mutano anche tenuto conto del D.M. 8 febbraio 2019 n.92, citato dai ricorrenti appellati, che ammette gli ITP al corso di specializzazione sul sostegno, che è un tirocinio formativo attivo –TFA, appunto con valore abilitante, e quindi presuppone che l’abilitazione non ci sia già: si tratta di una disciplina conforme al principio citato, per cui la figura professionale in esame non ha come regola accesso diretto all’insegnamento;

- si deve quindi confermare la conclusione contenuta nella sentenza 4507/2018, escludendo il valore abilitante del titolo posseduto dagli ITP;

- vi sono giusti motivi per compensare le spese;

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