Consiglio di Stato, sez. V, sentenza breve 2023-03-24, n. 202303089
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Testo completo
Pubblicato il 24/03/2023
N. 03089/2023REG.PROV.COLL.
N. 02312/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex
artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso in appello numero di registro generale 2312 del 2023, proposto da
Comune di Spinoso, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’avvocato G C, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Edile Vispin s.r.l. in proprio e quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese con mandante Aedis Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall’avvocato M P, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata (Sezione prima) n. 65/2023, resa tra le parti.
Visto il ricorso in appello;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Edile Vispin s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 23 marzo 2023 il Cons. Anna Bottiglieri e udito per le parti l’avvocato Palieri;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 Cod. proc. amm.;
Osservato che l’appello in esame, in materia di silenzio, è soggetto al dimidiamento dei termini processuali [art. 87 commi 2 lett. b) e 3 Cod. proc. amm.];
Dato atto che il gravame è stato chiamato alla odierna camera di consiglio per la delibazione della domanda cautelare ivi formulata, e che in tale sede il Collegio ha ravvisato i presupposti per provvedere ai sensi dell’art. 60 Cod. proc. amm., dandone avviso alle parti presenti;
Considerato che la mancata presenza fisica alla camera di consiglio dei difensori delle parti costituite (nella specie, della parte appellante) non è di ostacolo alla decisione della causa con sentenza in forma semplificata ex art. 60 Cod. proc. amm., stante la ratio acceleratoria della disposizione, che rimette la valutazione dell’esigenza e dell’opportunità della sollecita decisione del merito della causa al prudente apprezzamento del giudice e non alla volontà delle parti, alle quali è riconosciuto il diritto di essere avvertite di siffatto intendimento se presenti, diversamente risultando la tutela del loro interesse eventualmente contrario sufficientemente garantito una volta che risulti assodata la ritualità della trattazione dell’istanza cautelare (Cons. Stato, V, 27 febbraio 2023, n. 1992;15 settembre 2021, n. 6294;III, 19 febbraio 2018, n. 1046;26 agosto 2015, n. 4017;IV, 17 settembre 2013, n. 4622;III, 1° febbraio 2012, n. 506;20 dicembre 2011, n. 6759;IV, 5 luglio 2010, n. 4244;analogamente, quanto al previgente art. 26 della l. 1034/1971, IV, Cons. Stato, 23 settembre 2008, n. 4630);
Rilevato che, come eccepito dalla parte resistente, l’appello si rivela tardivo, essendo stato notificato il 28 febbraio 2023, ovvero oltre il termine di 30 giorni decorrente dalla notifica della sentenza impugnata (26 gennaio 2023), e ciò pur considerando che la sua scadenza va differita dal 25 febbraio (sabato) al 27 febbraio (lunedì);
Considerato che alla luce di quanto sopra non resta al Collegio che dichiarare l’irricevibilità dell’appello, ai sensi dell’art. 35 comma 1 lett. a) Cod. proc. amm.;
Ritenuto di compensare tra le parti le spese del grado in considerazione dell’andamento del giudizio;