Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2012-03-22, n. 201201634
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Testo completo
N. 01634/2012REG.PROV.COLL.
N. 01140/2001 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1140 del 2001, proposto da:
V D, R F, P G, M L, V S, C A, M L A, C A R, D'Onofrio Donato, I F, C S, C E, D L, G L, C G, E P, P A, P A e P G, rappresentati e difesi dall'avv. Arcangelo D'Avino, con domicilio eletto presso l’avv. Alberto D'Auria in Roma, via Calcutta, 45;
contro
la Provincia di Benevento, rappresentata e difesa dall'avv. M P, con domicilio eletto presso l’avv. Michele Pazienza in Roma, piazza Cesare Nerazzini 5;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE V n. 03459/2000, resa tra le parti, concernente DECLARATORIA DEL DIRITTO AD ELEVARE LE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA e DEL DIRITTO ALLA COPERTURA ASSICURATIVA
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Benevento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2011 il Consigliere D D;
Uditi per le parti gli avvocati D'Avino e Pagano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- I ricorrenti, dipendenti della Provincia di Benevento ed addetti al servizio di sorveglianza, manutenzione e polizia delle strade provinciali, con ricorso al TAR Campania chiedevano accertarsi il loro diritto ad elevare le contravvenzioni al codice della strada e, quindi, alla consegna dei libretti per elevare le contravvenzioni, nonché alla copertura assicurativa.
Essi deducevano violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.
2.- Il TAR Campania con sentenza n. 3459 del 2000 respingeva il ricorso con condanna alle spese di giudizio, non ravvisando in testa ai ricorrenti i presupposti per ottenere l’assicurazione e il potere di elevare le contravvenzioni per le violazioni del codice della strada.
3.- Con l’atto di appello in esame, i ricorrenti hanno impugnato la suddetta sentenza, di cui chiedono l’annullamento o la