Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2015-03-05, n. 201501119

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2015-03-05, n. 201501119
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201501119
Data del deposito : 5 marzo 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00190/2014 REG.RIC.

N. 01119/2015REG.PROV.COLL.

N. 00190/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 190 del 2014, proposto da:
Ministero della Difesa, Accademia Militare di Modena - Comando Generale dei Carabinieri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore , rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

contro

F B, M B, A B, A B, M C, V C, M C, A D, G D R, G D C, S G, L L, C M, L M, G O, G P, M P, G P, rappresentati e difesi dall’avv. Federico Bonoli, con lui elettivamente domiciliati in Roma, via Crescenzio, n.82;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Emilia-Romagna - Bologna: Sezione I n. 00337/2013, resa tra le parti, concernente accertamento del diritto al percepire somme.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio degli appellanti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2015 il Cons. A M e uditi per le parti l’Avvocato dello Stato Varrone e l’Avv. Bonoli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I sigg.ri Buconi Francesco e gli altri meglio specificati in epigrafe sono (ad eccezione del Sig. Cagnetta Francesco che riveste la qualifica di maresciallo) Ufficiali dei Carabinieri provenienti dai ruoli del servizio permanente e ammessi, in qualità di Allievi, all’Accademia Militare di Modena.

I predetti che con riferimento a tale ultimo status lamentavano un trattamento economico peggiorativo rispetto a quello in precedenza in godimento, chiedevano con ricorso proposto innanzi al T.A.R. dell’Emilia Romagna che fosse accertato il loro diritto a percepire i ratei della 13° mensilità, nonché la quota di trattamento di fine rapporto e dei contributi previdenziali ed altri accessori.

L’adito Tribunale amministrativo dopo aver acquisito una documentata relazione dall’Amministrazione intimata, con sentenza n. 337/13 accoglieva in parte detto ricorso, precisamente per la parte relativa alla rivendicata spettanza della tredicesima mensilità la cui pretesa veniva ritenuta fondata.

Le Amministrazioni statali di competenza hanno impugnato tale decisum , ritenendolo errato.

In particolare, con unico mezzo di gravame parte appellante contesta la fondatezza delle statuizioni del primo giudice per erroneità del presupposto e fonda le sue critiche sull’assunto che nella specie non sarebbe dovuta la voce economica in questione posto che gli appellati non sono legati all’Amministrazione da un rapporto d’impiego, laddove solo in presenza di tale ultima condizione spetterebbe la tredicesima mensilità.

Si sono costituiti in giudizio per resistere gli originari ricorrenti.

Tanto premesso il Collegio ritiene che, l’appello sia infondato, meritando conferma le osservazioni e conclusioni del primo giudice.

Come già accennato parte appellante fonda il suo assunto sulla insussistenza per gli Allievi Ufficiali dell’Accademia Militare di quella che essa ritiene essere una vera e propria condicio sine qua non – l’esistenza di un rapporto di pubblico impiego – laddove in questa sola ipotesi sarebbe possibile riconoscere la voce economica in questione

L’assunto difensivo non appare condivisibile alla luce del quadro normativo che regge la fattispecie in relazione alla natura e valenza della voce “tredicesima” nell’ambito della struttura del trattamento economico spettante.

Invero, l’art.6 del D.Lgs. 5 ottobre 2000 n.298, dal titolo “riordino del reclutamento, dello stato giuridico, e dell’avanzamento degli Ufficiali dell’Arma dei carabinieri, a norma dell’art.1 della legge 31 marzo 2000 n.78”, prevede che: “nel caso di immissione nell’accademia o di conseguimento della nomina ad ufficiale per effetto delle disposizioni del presente articolo, al personale proveniente, senza soluzione di continuità, dai ruoli di complemento degli ufficiali, dal ruolo dei marescialli, dal ruolo dei brigadieri e degli appuntati, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, è attributo un assegno personale pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali a conseguenti progressione di carriera o a disposizioni di carattere generale”.

E’ evidente che la norma in questione, sulla scorta del suo inequivoco tenore letterale, stabilisce l’erogazione di un assegno ad personam che vada a compensare “le perdite” economiche connesse al trattamento nella nuova posizione di Allievo dell’Accademia rispetto alla posizione migliore in precedenza in godimento ed è altresì indubbio che tra le voci facenti parte del trattamento economico relativo allo status di allievo è compreso un assegno personale, ma se così è non si capisce perché quest’ultima componente della retribuzione non debba comprendere anche la tredicesima mensilità.

Una volta infatti assodato l’ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione della norma di che trattasi va riconosciuto l’inserimento della voce retributiva del rateo di tredicesima nell’assegno personale per il periodo che interessa tenuto conto che la tredicesima mensilità costituisce parte fissa e continuativa della retribuzione dovuta, risultando irrilevante a fronte del chiaro disposto normativo la circostanza relativa alla natura del rapporto che lega l’Allievo Ufficiale all’Accademia, che sia o meno diversa da quella del rapporto d’impiego.

D’altra parte è pacifico che la tredicesima mensilità, ancorché sia formalmente inquadrata come mensilità aggiuntiva, ha natura retributiva, costituendo un emolumento fisso e continuativo tant’è che è assoggettata alle ritenute fiscali, previdenziali e assicurative alla stessa stregua delle altre mensilità e tale natura è da riconoscersi in relazione alla retribuzione a corrispondersi, indipendentemente se trattasi di stipendio, pensione o altro (cfr Corte Costituzionale sentenza 18-27 maggio 1992 n.232).

Ora siccome è accertato che nell’importo corrisposto agli interessati non sono stati computati i ratei della tredicesima, l’Amministrazione deve, in corretta osservanza della normativa sopraillustrata, procedere ad erogare gli importi corrispondenti a tale voce di retribuzione.

In forza delle suesposte considerazioni l’appello, in quanto infondato, va respinto.

Le spese e competenze del presente grado del giudizio seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo

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