Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza cautelare 2020-07-31, n. 202004563

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza cautelare 2020-07-31, n. 202004563
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202004563
Data del deposito : 31 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/07/2020

N. 03892/2020 REG.RIC.

N. 04563/2020 REG.PROV.CAU.

N. 03892/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 3892 del 2020, proposto da


Cosmopol Basilicata s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G P, A T, con domicilio digitale come da

PEC

Registri di Giustizia;


contro

Regione Basilicata, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A C P, con domicilio digitale come da

PEC

Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Ufficio Rappresentanza della Regione Basilicata in Roma, via Nizza, 56;
Regione Basilicata - Dipartimento Sua, non costituito in giudizio;

nei confronti

Vigilanza Città di Potenza Soc. Coop., non costituita in giudizio;
Sicuritalia Ivri s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Napoli, con domicilio digitale come da

PEC

Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, Sezione Prima, n. 00169/2020, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Basilicata e di Sicuritalia Ivri s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2020, tenuta ai sensi dell’art. 84, comma 5, d.l. n. 18 del 2020, convertito con modificazione dalla legge n. 27 del 2020, con le modalità di cui al comma 6 dello stesso art. 84 come da verbale, il consigliere Angela Rotondano e uditi per le parti, ai sensi dell’art. 4 del d.l. n. 28 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 70 del 2020, da remoto, gli avvocati G P, A T, Marco Napoli;


Considerato che l’oggettiva mancanza di proporzionate e adeguate risorse umane ed organizzative, in una con l’inderogabile esigenza di tempestivamente rispondere alla restante domanda di giustizia (anche di quella regolata da altri riti processuali accelerati) sono d’ostacolo, alla luce degli artt. 3, 97, 24, 111 e 113 Cost., a procedere nel caso in esame con il rito previsto “di norma” dall’art. 4 del d.-l. n. 76 del 2020;

Considerato che comunque l’appello involge significative questioni, processuali e di merito, richiedenti ulteriori approfondimenti e confronti tra le parti nel rispetto del principio di parità delle armi tra le parti in relazione all'adeguatezza dei termini per contraddire riguardo a una decisione nel merito;

Considerato inoltre che l’odierna udienza è nell’immediatezza del periodo di cui all’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742;

Ritenuto che tutte le esposte ragioni rendono non ragionevole che la presente controversia, anche in termini di qualità della risposta di giustizia e di rispetto del diritto di difesa, sia decisa passando senz’altro dalla domandata decisione cautelare alla valutazione di merito mediante sentenza in forma semplificata;

Ritenuto che sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare;

Considerato che, impregiudicata ogni ulteriore valutazione, le complesse questioni sottese ai motivi di appello proposti, necessitando del compiuto esame degli opposti elementi probatori in giudizio (atteso che l’appellante contesta metodo ed esiti della disposta verificazione le cui risultanze l’impugnata sentenza in epigrafe ha interamente condiviso), meritano approfondimento e adeguata considerazione nella sede di merito;

Ritenuto che sussiste altresì il periculum in mora ;

Considerato, infatti, che l’appellante Cosmopol, oltre ad aver formulato la miglior offerta in gara, è altresì gestore uscente del servizio, e che tali circostanze rendono opportuno, nella comparazione dei contrapposti interessi, l’accoglimento dell’istanza cautelare ai fini del mantenimento della res adhuc integra nelle more della trattazione del merito (già fissato per l’udienza del 28 gennaio 2021), in assenza di pregiudizi gravi e irreparabili prospettati dalle costituite parti intimate;

Ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare le spese della presente fase cautelare;

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