Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 2011-12-13, n. 201104616

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 2011-12-13, n. 201104616
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201104616
Data del deposito : 13 dicembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00003/2011 AFFARE

Numero 04616/2011 e data 13/12/2011

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 16 novembre 2011




NUMERO AFFARE

00003/2011

OGGETTO:

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor F S, per l’annullamento della sanzione disciplinare “ammonizione scritta” irrogata dal dirigente scolastico con provvedimento 19 gennaio 2009 prot. n. 386, rettificato con provvedimento 4 giugno 2009 prot. n. 3391 in “avvertimento scritto”.

LA SEZIONE

Vista la relazione del ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ufficio scolastico regionale per il Lazio, vistata dal ministro il 10 novembre 2010, con la quale viene chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario indicato in oggetto;

visto il ricorso proposto il 24 gennaio 2009;

esaminati gli atti ed udito il relatore, consigliere P L R.


Premesso.

Il professore F S, docente a tempo indeterminato presso il liceo artistico “Caravillani” di Roma, dall’1 settembre 2008 è stato destinato all’insegnamento di italiano e storia nelle classi di scuola secondaria di secondo grado - classe di concorso A050 - nella scuola paritaria “Fondazione Torino” di Belo Horizonte (Brasile).

In detta sede, il professor Semola è stato destinatario di una contestazione d’addebito per essere stato assente al Collegio dei docenti del ministero degli affari esteri, convocato dal dirigente scolastico ai sensi della circolare 267/686/C del 25 gennaio 2000.

Alle sollecitazioni del dirigente scolastico e del capo missione, il professor Semola ha ripetutamente contestato il potere del predetto dirigente scolastico di convocare il Collegio dei docenti del ministero degli affari esteri.

Il 19 gennaio 2009 il dirigente scolastico ha irrogato al professor Semola la sanzione disciplinare erroneamente definita “ammonizione scritta”, poi annullata (dopo la proposizione del ricorso in esame), e nuovamente emessa nella forma corretta di “avvertimento scritto”.

Con il ricorso in esame, il ricorrente impugna la menzionata sanzione, contestando, in forma estremamente sintetica, il potere del dirigente scolastico di convocare il Collegio dei docenti del ministero degli affari esteri, disgiunto da quello di tutti i docenti, al di fuori di quanto previsto dall’art. 625 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297.

L’amministrazione si esprime per il rigetto del ricorso.


Considerato.

Secondo l’articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199 sui ricorsi amministrativi, il ricorso straordinario è ammesso contro gli atti amministrativi definitivi. e tali sono i provvedimenti contro i quali non è previsto o è stato esperito il ricorso amministrativo ordinario.

L’atto qui impugnato sarebbe dovuto essere oggetto di ricorso gerarchico al ministro della pubblica istruzione ai sensi dell’art. 504 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”, cui rinvia l’art. 91 del contratto collettivo nazionale del 2008 per il lavoro nella scuola.

Non avendo il ricorrente proposto il ricorso gerarchico, il ricorso straordinario in esame non può che essere dichiarato inammissibile. Vedrà l’Amministrazione, tenendo conto del fatto che il provvedimento riporta un’errata indicazione dell’autorità da investire dell’impugnazione, se rimettere in termini l’interessato per errore scusabile.

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