Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2025-02-18, n. 202501367
Rigetto
Sentenza
18 febbraio 2025
Rigetto
Sentenza
18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 18/02/2025
N. 01367/2025REG.PROV.COLL.
N. 07665/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7665 del 2023, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Anna Olivieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Pescara, corso Gabriele Manthonè 62;
contro
Scuola professionale provinciale per il Commercio, l’Artigianato e l’Industria “-OMISSIS-", in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Fadanelli, Michele Purrello, Alexandra Roilo, Jutta Segna e Cristina Bernardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. – Sezione Autonoma della Provincia di Bolzano n. 18/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Scuola professionale provinciale per il Commercio, l’Artigianato e l’Industria “-OMISSIS-" e del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2025 la Cons. Gudrun Agostini e udito per la parte appellante l’avvocato Anna Olivieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. E’ impugnata la sentenza del T.R.G.A. Sezione autonoma di Bolzano n. 18/2023 che ha respinto il ricorso degli odierni appellanti per l’annullamento della comunicazione del 17 maggio 2022, con cui la Dirigente scolastica della Scuola professionale provinciale per il Commercio, l’Artigianato e l’Industria “-OMISSIS-”, con sede in Merano, riscontrava le comunicazioni via PEC del 12.5.2022 dei genitori esercenti la potestà, di ritiro dall'iscrizione scolastica della minore -OMISSIS- per aver scelto come regime alternativo l'istruzione familiare, affermando che la denominazione “ istruzione familiare ” è sinonimo di “ istruzione parentale ”, con le conseguenze previste dalla normativa provinciale nonché per la declaratoria del riconoscimento dell’istruzione familiare quale scelta formativa formulata dalla famiglia di assolvimento e organizzazione in ambito famigliare del diritto-dovere di istruire la prole, in attuazione dell’articolo 30 della Costituzione Italiana, dell’art. 26 della Carta dei diritti dell’Uomo e del principio settimo della Dichiarazione dei diritti del fanciullo e della seguente normativa: D.Lgs n. 297/1994, D.Lgs. n. 76/2005 art. 1, comma 4 e art. 5, comma 1 e del diritto della minore -OMISSIS-, nata a -OMISSIS- (BZ) il -OMISSIS- (C.F. -OMISSIS-), residente in -OMISSIS- (BZ), alla Via-OMISSIS-, a essere disiscritta dalla Scuola professionale provinciale per il Commercio, l'Artigianato e l'Industria "-OMISSIS-" con sede in Merano, alla via Scuderie n. 24.
2. Nel ricorso introduttivo gli appellanti in punto di fatto esponevano:
- di essere genitori della minore -OMISSIS- che nell’anno scolastico 2021/2022 era iscritta alla terza classe della scuola secondaria di primo grado “ -OMISSIS- ” di -OMISSIS-;
- di aver inviato in data 12 maggio 2022 una comunicazione alla Scuola professionale provinciale per il Commercio, l'Artigianato e l'Industria “-OMISSIS-" per informare il suddetto istituto scolastico che a partire dal 1.9.2022, non essendo, per ora, interessati ad usufruire del servizio educativo messo a disposizione dallo Stato attraverso l’istruzione scolastica, viene ritirata l’iscrizione della minore e richiesta l’immediata cancellazione da qualsiasi iscrizione/registrazione e la restituzione dei fascicoli scolastici con contestuale cancellazione dei loro dai personali e particolari dall’anagrafica scolastica; comunicavano inoltre di non essere interessati a formalizzare un percorso scolastico e di non volersi avvale della facoltà di richiedere l’esame di verifica per il passaggio all’anno successivo in quanto non intenzionati, per ora, a rientrare nell’istituzione scolastica, sollevando la Dirigente da qualsivoglia responsabilità;
- di aver comunicato, in pari data, al Comune di -OMISSIS- (BZ), nella persona del legale rappresentante p.t. il sindaco sig. -OMISSIS-, di volersi avvalere per la loro figlia dell’istruzione famigliare ex art. 1 comma 4 del D.lgs 76/05 per l’anno 2021/22;
- il 17 maggio 2022 la Direzione didattica riscontrava la richiesta specificando che la denominazione “ istruzione familiare ” è un sinonimo di “ istruzione parentale ” che nella Provincia autonoma di Bolzano risulta disciplinata dalla legge provinciale del 16 luglio 2008, n. 5 e deliberazione della Giunta provinciale n. 1983 del 14 dicembre 2021; la nota evidenziava che la comunicazione non poteva essere presa in considerazione in quanto non è conforme a quanto previsto dalla normativa di riferimento; la nota specificava che in caso di fruizione dell’istruzione parentale il/la minore non viene iscritto a scuola ma che permangono comunque alcuni obblighi per i genitori e modalità anche comunicative da osservare, che elencava nel dettaglio, e poteri di vigilanza e verifica della Dirigenza scolastica a carattere statale del primo ciclo territorialmente competente e di quella pubblica del secondo ciclo prescelta sull’obbligo di istruzione e formazione e di intervento sull’adempimento dell’obbligo istruttivo.
3. Ritenendo la risposta dell’Istituto scolastico illegittima e lesiva del diritto della figlia minore di avvalersi di una “istruzione familiare”, in regime di completa autonomia anche didattica e priva di verifiche da parte delle istituzioni scolastiche, gli odierni appellanti proponevano ricorso al T.r.g.a. di Bolzano, affidato a tre motivi di censura per dolersi della omessa comunicazione di avvio del procedimento, di eccesso di potere nelle svariate figure sintomatiche e della violazione dell’art. 3 della Costituzione italiana.
4. All’esito del relativo giudizio il T.r.g.a., prendendo atto della presentazione di un separato ricorso dinanzi alla competente Autorità Garante della Privacy per ottenere la restituzione del fascicolo scolastico e la cancellazione dei dati personali in ossequio della normativa vigente sulla privacy e ritenendo di poter prescindere dall’esame delle molte eccezioni pregiudiziali sollevate dalle amministrazioni resistenti, ha respinto il ricorso considerando legittima e corretta la posizione assunta dalla Dirigente scolastica che in replica alla comunicazione di avvalersi della istruzione familiare ha fatto richiamo alla pertinente normativa provinciale e ad abundantiam all’art. 23 del d.lgs. n. 62 del 2017 sulla “ istruzione parentale ”.
5. La sentenza è stata impugnata con l’odierno appello che reca tre motivi di ricorso finalizzati a censurare i capi della sentenza che hanno ritenuto infondati, ad avviso degli appellanti in modo errato, il secondo e terzo motivo del ricorso originario.
I motivi di appello sono rubricati come segue:
I. “ Error in iudicando. Violazione ed erronea applicazione dei D.Lgs 62/17; D.lgs 76/05 art. 1 c. 3, 5, 7 (istruzione parentale) se visti in rapporto ai D.Lgs 297/94 art. 111 c. 2; D.Lgs 76/05 art. 1 c. 4 art. 5 c 1 (istruzione famigliare) ”;
II. “ Error in iudicando in relazione ai punti da pag. 11 a pag. 21 della sentenza ”;
III. “ Error in iudicando in relazione alle pag. 17-18-19 della sentenza ”.
6. Si sono costituiti in giudizio in resistenza il Ministero dell’Istruzione e del Merito e la Scuola professionale provinciale per il Commercio e l’Artigianato e Industria “-OMISSIS-”. Tutte le parti nei termini di rito hanno depositato memorie difensive alle quali l’appellante