Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-07-29, n. 202406801

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-07-29, n. 202406801
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202406801
Data del deposito : 29 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/07/2024

N. 06801/2024REG.PROV.COLL.

N. 07710/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7710 del 2022, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato S G, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, corso Lodi 19;



contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) n. -OMISSIS- resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2024 il Cons. Valerio Valenti e uditi per le parti gli avvocati S G per la parte appellante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Con la sentenza del T Lombardia qui appellata è stato rigettato il ricorso proposto dal Sig. -OMISSIS- Capitano dell’Esercito italiano, avverso la sanzione disciplinare della “consegna di giorni 7 (sette)” ed il successivo silenzio dall’Amministrazione sul ricorso gerarchico presentato dal militare in data 4 marzo 2021.

2. La vicenda trae origine dall’avvenuta rettifica delle note caratteristiche (Rapporto informativo per il periodo 4.05.2020 – 3.07.2020), per mano dello stesso -OMISSIS-che aveva rilevato delle difformità nella loro compilazione, in particolare fra le aggettivazioni riportate nella parte analitica (parti I, II e III) e i giudizi espressi in forma discorsiva nella parte IV e segnatamente poiché, mentre nella parte narrativa veniva adoperato l’aggettivo “solerte”, nella voce analitica si affermava che (il militare) “agisce al meglio e con tempestività anche in situazioni critiche”.

Dopo aver richiesto ai superiori una rettifica in autotutela del documento ed avendo asseritamente concordato la procedura con il compilatore e con il Comando Brigata di Supporto, il militare provvedeva alla autonoma riproduzione in duplice copia del cennato documento caratteristico, sostituendo parti dello stesso, apponendo di proprio pugno le firme del primo e secondo revisore, nonché i bolli tondi dello Stato Maggiore Esercito.

In data 11 novembre 2020, veniva comunicato all’Ufficiale l’avvio di un procedimento disciplinare, a norma dell’art. 1370 e ss. D.lgs. 66/2010, finalizzato all’eventuale irrogazione della “consegna di rigore”, ai sensi dell’art. 1399; il successivo 11 febbraio 2021, a conclusione del procedimento disciplinare, veniva irrogata la sanzione della consegna di giorni 7.

3. Avverso tale provvedimento ed avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione sul ricorso gerarchico prodotto in data 4 marzo 2021, il Capitano -OMISSIS-ha proposto ricorso al T affidando l’impugnazione alle seguenti motivazioni:

- errata composizione della Commissione di disciplina ed errata qualificazione del comportamento quale illecito disciplinare punibile con la consegna di rigore, violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1400, lett. a, comma 2, del D. Lgs. n. 66 del 2010 e dell’art. 751 del D.P.R. n. 90 del 2010;

- errata qualificazione dell’illecito disciplinare, errata ricostruzione fattuale e insussistenza della mancanza disciplinare, violazione e falsa applicazione dell’art. 1370 del D. Lgs. n. 66 del 2010;

- violazione del diritto di difesa e delle norme in tema di segnalazione degli illeciti disciplinari e violazione dell’art. 1397 del D. Lgs. n. 66 del 2010, violazione degli artt. 24 e 97 della Costituzione;

- assenza di proporzionalità tra fatto e sanzione e violazione degli artt. 1355 e 1360 del D. Lgs. n. 66 del 2010, violazione degli artt. 24 e 97 della Costituzione.

Il T ha rigettato tutti i motivi di ricorso ritenendo:

- quanto alla errata composizione della Commissione di disciplina, che non fosse accoglibile l’obiezione relativa al fatto che il collegio fosse composto da tre Ufficiali con il grado di Maggiore e nessun pari grado del ricorrente (Capitano) così come prescritto dall’art. 1400, comma 2, lett. a, del Codice dell’ordinamento militare in quanto, al tempo della contestazione degli addebiti, la Commissione di disciplina risultava essere composta da due Maggiori e da un Capitano, come prescritto, e che solo successivamente, al momento della decisione, il componente avente il grado di Capitano è stato promosso Maggiore. Tale circostanza non inficia il procedimento in ragione del fatto che, ove si imponesse alle Amministrazioni, in contrasto con il principio tempus regit actum, di modificare nel corso del procedimento le regole dell’azione amministrativa per seguire le modificazioni fattuali intervenute successivamente al suo avvio, si determinerebbe il sacrificio dei principi di certezza e buon andamento, nonché una assoluta imprevedibilità degli esiti e una violazione del principio di affidamento della stessa parte privata;

- ha ritenuto altresì non irragionevole né abnorme l’aver inquadrato il comportamento tenuto dal militare nell’ambito delle fattispecie punibili ai sensi dell’art. 1362 del Codice dell’Ordinamento militare, che prevede che la consegna di rigore si applica per le infrazioni specificamente indicate nell’articolo 751 del regolamento e in questo caso ai sensi del comma 1, lett. a, del Regolamento, ai punti 3 (“violazione rilevante dei doveri attinenti al grado ed alle funzioni del proprio stato”) e 24 (“grave negligenza o imprudenza o inosservanza delle disposizioni nell’impiego, custodia e conservazione di materiali”) e considerato, peraltro, che il militare è stato sanzionato con la consegna semplice, pari a sette giorni, in quanto l’infrazione commessa è stata ritenuta meno grave rispetto all’inziale prospettazione (quarto motivo di ricorso);

- quanto al secondo motivo, non ha ritenuto credibile l’intenzione del ricorrente di predisporre un documento provvisorio (da lui sottoscritto con firme di altri soggetti) da sostituire poi con quello definitivo predisposto (e sottoscritto

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi