Consiglio di Stato, sez. C, parere interlocutorio 2024-04-19, n. 202400509

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. C, parere interlocutorio 2024-04-19, n. 202400509
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202400509
Data del deposito : 19 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00516/2024 AFFARE

Numero 00509/2024 e data 19/04/2024 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 9 aprile 2024




NUMERO AFFARE

00516/2024

OGGETTO:

Ministero dell'interno


Schema di decreto ministeriale avente ad oggetto “ Regolamento recante norme di individuazione dei criteri e delle procedure di assegnazione degli alloggi di servizio connessi all’incarico presso il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile o le strutture periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ”.

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 5517 in data 2 aprile 2024, con la quale il Ministero dell’interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere S M.


Premesso:

1.- Con nota prot. n. 5517 in data 2 aprile 2024, il capo dell’ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari del Ministero dell’interno ha trasmesso al Consiglio di Stato, ai fini della acquisizione del preventivo parere, uno schema di decreto ministeriale avente ad oggetto un “ Regolamento recante norme di individuazione dei criteri e delle procedure di assegnazione degli alloggi di servizio connessi all’incarico presso il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile o le strutture periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ”.

2. Con successiva nota prot. n. 5736 in data 5 aprile 2024, il Ministero ha integrato il compendio documentale a corredo della richiesta, con la trasmissione della dichiarazione di esenzione dall’A.I.R., del documento di analisi tecnico normativa (ATN), della relazione tecnica e della documentazione attestante l’intervenuta informazione sindacale.

3. Lo schema di decreto ministeriale si compone di 23 articoli, suddivisi in cinque Capi, e di due allegati tecnici contenenti, rispettivamente, la “ Determinazione dei costi unitari dei canoni di assegnazione degli alloggi di servizio ” e la “ Determinazione della quota unitaria mensile per l’accasermamento del personale VVF ” con i quali si è inteso dare complessiva ed unitaria attuazione alla legge.

Considerato:

1. Lo schema di regolamento in esame trae la sua fonte nell’art. 30, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139, secondo cui “ Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, sono indicati i criteri, le modalità di assegnazione e di rilascio degli alloggi di servizio, nonché i criteri per il calcolo del canone per gli alloggi a titolo oneroso e la determinazione degli altri oneri ”. Come chiarito dalla relazione illustrativa, tale schema di decreto ministeriale, “ reso necessario a seguito del mutato assetto ordinamentale ” è diretto a modificare le vigenti previsioni normative e i criteri di classificazione e assegnazione degli alloggi di servizio compendiati nel decreto del Ministro dell’interno 6 ottobre 2003, n. 296, “ al fine di renderli attuali e soprattutto funzionali alle nuove necessità emerse, oltre che rispondenti alle rinnovate esigenze organizzative del Corpo ”.

In particolare, sempre alla luce della relazione illustrativa, la principale novità dello schema di regolamento rispetto al decreto ministeriale n. 296 del 2003 – di cui, con l’art. 22, si prevede l’espressa abrogazione – è costituita “ dall’ampliamento dell’ambito soggettivo di applicazione del regolamento, con specifico riferimento al personale beneficiario degli alloggi di servizio a titolo gratuito e oneroso, con la previsione di rigorosi criteri nelle procedure di assegnazione ”.

2. Tanto premesso, osserva preliminarmente la Sezione l’incompleta attuazione degli incombenti istruttori atteso che, pure in presenza dell’art. 19 dello schema di regolamento, recante la “ Clausola di invarianza finanziaria ”, la “ relazione tecnica ” trasmessa a corredo dello schema di regolamento è priva della necessaria validazione del Ministero dell’economia e delle finanze attestante la neutralità finanziaria dell’intervento normativo.

3. La rilevata mancanza del preliminare riscontro del Ministero competente per le valutazioni di ordine finanziario, funzionale a garantire la necessaria “ verifica ” di neutralità finanziaria dell’intervento normativo, assume poi un rilievo essenziale alla luce della seconda parte dell’art. 1, comma 7, dello schema di regolamento. Infatti, la disposizione per cui “ Solo in caso di indisponibilità di spazi adeguati alla realizzazione di un alloggio di servizio interno, o di alloggi per le strutture centrali, l’Amministrazione può procedere alla ricerca di alloggi esterni, prioritariamente ubicati nel territorio dello stesso comune e possibilmente appartenenti al demanio dello Stato o provenienti da confisca, anche mediante il ricorso a forme convenzionali con soggetti istituzionali o associazioni di categoria per il reperimento di alloggi ”, lascia quantomeno supporre – con il ricorso all’uso dell’avverbio “ possibilmente ” - la teorica necessità che la ricerca di questi alloggi si indirizzi verso soggetti terzi, con la conseguente difficoltà di intravedere, qualora si facesse ricorso a questa opzione, l’asserita neutralità finanziaria dell’intervento.

Se invece per conseguire la disponibilità di questi immobili si volesse fare riferimento alle “ risorse […] finanziarie disponibili ” di cui al citato art. 19, appare opportuno evidenziare che per dimostrare “ la chiara intenzione di destinare specifici fondi per far fronte alle necessità operative e abitative, in relazione alla carenza di alloggi di servizio ”, l’Analisi Tecnico Normativa trasmessa alla Sezione richiama l’art. 1, comma 675, della legge 197/2022 recante “ Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 ”  che testualmente recita “ Al fine di fare fronte alla carenza di alloggi di servizio da destinare al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con la dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per la costruzione o per la ristrutturazione funzionale, strutturale, energetica e igienico-sanitaria di immobili demaniali assegnati o da assegnare in uso governativo al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, per le esigenze del medesimo Corpo ”;
il ricorso a tali risorse potrà quindi essere finalizzato alla “ costruzione […] ristrutturazione […] di immobili demaniali ” ma non all’eventualità di acquisti da soggetti terzi.

4. Ciò premesso, nello spirito di una piena collaborazione, sotto il profilo formale si forniscono le seguenti osservazioni.

5. Talune perplessità emergono in relazione all’art. 1, comma 4, relativo alla procedura di individuazione delle unità abitative e dei locali “ da adibire ad alloggio di servizio ”, in quanto l’inciso “ con il proprio parere ” potrebbe dare luogo a un dubbio interpretativo meritevole di chiarimento. Infatti, poiché è sempre il “ direttore regionale territorialmente competente ” colui che formula la proposta al Dipartimento, non si comprende la ragione di questo suo parere, che quindi sembra ultroneo;
se invece con il ricorso a tale formula si intendesse prevedere che sussiste un vero e proprio obbligo per il predetto direttore regionale di recepire e trasmettere l’elenco degli immobili così come predisposto dal “ dirigente ”, unitamente al “ proprio parere ”, la disposizione andrebbe riformulata per meglio chiarirne la portata.

6. Altre difficoltà attengono al comma 7 dello stesso art.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi