Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-12-03, n. 202409679

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-12-03, n. 202409679
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202409679
Data del deposito : 3 dicembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/12/2024

N. 09679/2024REG.PROV.COLL.

N. 02237/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2237 del 2024, proposto da:
Polisportiva Città Futura, società sportiva dilettantistica a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Pittori e Federico Mazzella, con domicilio digitale pec in registri di giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in RO, Lungotevere dei Mellini, 24;



contro


RO TA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Umberto Garofoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in RO, via del Tempio di Giove 21;



nei confronti

RO TA, in persona del sindaco in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Memeo, con domicilio digitale pec in registri di giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda, n. 13203/2023.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di RO TA;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Cons. Laura Marzano;

Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2024, gli avvocati Federico Mazzella e Michele Memeo;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso n. 2237 del 2024 “Polisportiva città futura” s.s.d. a r.l. (“appellante” o “società”) ha impugnato la sentenza n. 13203 in data 8 agosto 2023 con cui il Tar Lazio, sezione II bis , ha respinto il ricorso proposto per l’annullamento:

- della nota in data 11 marzo 2016 avente ad oggetto la declaratoria di inefficacia della segnalazione certificata di inizio attività (Scia) per accertamento di conformità del 12 maggio 2015 presentata per l’impianto sportivo via dell'Arcadia 108.

Si è costituita RO TA depositando successiva memoria difensiva.

L’appellante ha depositato memoria di replica.

Con atto depositato in data 22 novembre 2024 la parte appellante ha formulato istanza di rinvio della trattazione.

La causa è stata chiamata all’udienza pubblica del 26 novembre 2024 e, all’esito della discussione, registrata l’opposizione della controparte al rinvio, è stata trattenuta in decisione.

2. Devono essere tratteggiati i fatti di causa.

La società, concessionaria dell’impianto sportivo di proprietà capitolina sito in RO via dell'Arcadia 108, in vista dei campionati mondiali di nuoto previsti in RO per il 2009, aveva sottoposto all’approvazione del Commissario delegato per lo svolgimento del suddetto evento un progetto di implementazione dell’impianto in questione che riceveva l’assenso del predetto Commissario con nota prot n. 3650/RM2009 del 17 settembre 2008, poi integrata dal successivo provvedimento del 12 giugno 2009, prot. n. 6004/RM 2009.

Sia nel progetto presentato sia in quello approvato, era prevista la realizzazione di un “bar-sala multimediale” e non di un “bar-ristorante”.

Gli atti di assenso in questione venivano assunti dalla struttura commissariale operante in forza dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri (Opcm) n. 3489/2005, successivamente modificata dall’ordinanza n. 3508/2006, la quale, in esecuzione della previsione normativa contenuta nell’art. 5, comma 5 bis , del decreto legge n. 343/2001 (convertito in l. n. 401/2001), era competente a definire gli interventi occorrenti per l’adeguata implementazione delle strutture sportive esistenti funzionali allo svolgimento dei mondiali di nuoto, incluso il rilascio del titolo abilitativo edilizio.

Per effetto dell’Opcm n. 3854 del 3 marzo 2010, veniva attribuita ad una NI tecnica di IO della Presidenza del Consiglio dei ministri la competenza a curare ogni residuale attività amministrativa e tecnico-gestionale inerente lo svolgimento del grande evento “Mondiali di nuoto RO 2009”.

La sostenibilità del progetto di implementazione dell’impianto proposto dalla società si sarebbe fondata sul rilascio di una fideiussione, da parte del comune di RO, presso l’Istituto per il credito sportivo (Ics), di importo pari a 5 milioni e 500 mila euro, impegno la cui assunzione veniva autorizzata con deliberazione della Giunta capitolina adottata nella seduta del 6 ottobre 2010.

Nel 2011 l’amministrazione resistente comunicava che l’importo della garanzia personale erogata da RO TA non avrebbe potuto superare i 2 milioni di euro.

Al fine di adeguare il progetto originariamente presentato al mutato contesto economico-finanziario, la società sottoponeva all’approvazione dell’NI tecnica di IO presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un progetto, recante lo stralcio di talune opere, non più compatibili con la ridotta garanzia assicurata dall’amministrazione capitolina, al fine di accedere al prestito dell’Istituto credito sportivo.

L’NI tecnica di IO, con nota prot. 8722 del 17 aprile 2012 e, successivamente, con nota prot. 9096 del 18 dicembre 2012, trasmetteva al Comune il progetto stralcio (suddiviso in due lotti), rappresentandone in via generica la conformità al progetto generale approvato dal Commissario delegato con provvedimenti n. 3650/RM2009 e 6004/RM2009: in tale progetto non era indicato il cambio di destinazione d’uso, il quale era invece rilevabile soltanto in una planimetria.

Veniva rilasciata la fideiussione richiesta, per un importo di 2 milioni di euro.

Nel 2014 veniva dato avvio ai lavori, procedendosi alla realizzazione di uno dei due lotti funzionali, sotto la vigilanza della Struttura per gli “Anniversari di interesse nazionale” della Presidenza del Consiglio dei ministri, subentrata all’NI tecnica di IO, la quale, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm) 24 marzo 2014, “ provvede a porre in essere i necessari adempimenti per la definizione delle residue pendenze connesse allo svolgimento dei mondiali di nuoto RO 2009 già svolte dall’NI Tecnica di Missione ”.

In questo lotto non risulta interessata la quota “bar-ristorante”. Infatti la società ha presentato una segnalazione certificata di inizio attività (Scia) per accertamento di conformità prot. n. 32683 del 12 maggio 2015, presso lo sportello unico per l’edilizia del municipio VIII per “variante in corso d’opera” della distribuzione interna senza aumento di superficie utile lorda, modifiche parziali delle sistemazioni esterne per ragioni funzionali e modifica del muro di cinta con riduzione delle sue dimensioni, del suo peso e posa di nuovi pannelli in grigliato keller, nonché, in data 28 dicembre 2015, una Scia per avvio dell’attività di ristorazione.

Nelle more i lavori in questione venivano conclusi con certificazione di collaudo rilasciata il 3 novembre 2015 da tecnico individuato tra quelli abilitati a tale scopo dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con nota prot. n. 12688 del 23 febbraio 2016 il municipio VIII comunicava alla società l’avvio del procedimento per la dichiarazione di inefficacia della Scia del 28 dicembre 2015 per attività di ristorazione, nonché, con nota prot. n. 18274 in data 11 marzo 2016, dichiarava l’inefficacia della Scia edilizia per variante in corso d’opera presentata il 12 maggio 2012.

L’inefficacia veniva dichiarata a fronte di alcune riscontrate difformità rispetto al progetto originario autorizzato dal Commissario delegato (in particolare, il mutamento di destinazione d’uso di alcuni locali da “bar-sala multimediale”, come previsto negli originari provvedimenti di autorizzazione, in “bar-ristorante”).

Successivamente alla dichiarazione di inefficacia della Scia edilizia da parte del municipio VIII, l’U.O. Gestione e sviluppo impiantistica sportiva di RO TA ha rimesso alla competenza della Struttura di IO per gli “Anniversari di interesse nazionale” l’onere di verificare la conformità dello stato dei luoghi a quanto originariamente autorizzato dal Commissario delegato.

La Struttura di IO per gli “Anniversari di interesse nazionale”, dopo aver richiesto parere legale all’Avvocatura Generale dello Stato, con nota SMCGM 0001341 P- del 20 settembre 2017, in riferimento alla nota del municipio VIII con la quale si dichiarava inefficace la Scia edilizia, ha comunicato che, anche alla luce di quanto esplicitato nel suddetto parere, “ non può che rilevarsi la piena e chiara incompetenza della scrivente in materia di approvazione di varianti in corso d’opera al permesso di costruire rilasciato a suo tempo dal Commissario Delegato.

Ciò in quanto le valutazioni sottese alla questione rientrano nell’ambito della materia urbanistica-edilizia attribuita per legge agli enti locali competenti territorialmente ”.

Seguivano carteggi interni all’amministrazione di RO TA (e tra questa e l’Agenzia delle entrate) volti all’acquisizione delle opere realizzate e all’accatastamento delle stesse.

Con l’Istituto per il credito sportivo sorgevano problemi dopo il rilascio della fideiussione da 2 milioni di euro, avvenuto previa sottoscrizione di due contratti di mutuo (B/29461 e B/41601). Infatti, con nota prot. EA/4230 del 3 aprile 2019, l’Istituto per il credito sportivo comunicava la risoluzione dei contratti in questione e, successivamente, notificava decreto ingiuntivo per la somma non pagata: decreto opposto dalla società e oggetto di due contenziosi dinanzi al Tribunale ordinario di RO (RG n. 65353/2019 e RG n. 66378/2019).

Infine seguiva la determinazione dirigenziale del 3 marzo 2022 con cui RO TA - dipartimento grandi eventi, sport, turismo e moda - direzione sport, accertato il mancato pagamento di oneri concessori e rate del finanziamento, garantito da RO TA e concesso dall’Ics, la presenza di opere abusive sull’area pubblica in questione nonché l’irregolare affidamento di alcune aree dell’impianto

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi