Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2022-08-26, n. 202207493

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2022-08-26, n. 202207493
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202207493
Data del deposito : 26 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/08/2022

N. 07493/2022REG.PROV.COLL.

N. 10099/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10099 del 2019, proposto da
Associazione Pendolari Piacenza e Confconsumatori APS, in persona dei rispettivi legali rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato U F, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;



contro

Grandi Stazioni Rail S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato F G P M, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
Grandi Stazioni Retail S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Sonia Macchia, Stefano Vinti, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Prima, n. 00956/2019, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Grandi Stazioni Rail S.p.a. e di Grandi Stazioni Retail S.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 21 giugno 2022 il Cons. Annamaria Fasano e uditi per le parti gli avvocati Fantigrossi, Pollari Maglietta, Macchia, in collegamento da remoto;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1.In data 18 novembre 2014 l’Associazione Pendolari Piacenza e la Confederazione Generale dei Consumatori proponevano richiesta di accesso agli atti ex art. 22, l.241/90, relativamente alla documentazione detenuta da Grandi Stazioni Rail S.p.a., concessionaria, sugli impianti pubblicitari presenti in stazione, sui contratti di locazione a terzi e sulla dislocazione di spazi e/o di locali destinati e attrezzati per la sosta degli utenti del servizio ferroviario presso la stazione Centrale di Milano.

Sulla predetta istanza si formava il silenzio-rigetto.

In un primo momento le esponenti adivano la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, che dichiarava il ricorso inammissibile, e poi proponevano ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, che accoglieva l’istanza, disponendo l’accesso a tutti gli elaborati progettuali e grafici in possesso di Società Grandi Stazioni S.p.a..

Dall’analisi della documentazione le istanti ravvisavano l’assenza di un equo rapporto di proporzionalità fra spazi pubblici destinati al servizio ferroviario e spazi pubblici concessi per usi differenti dal primo, a danno dei viaggiatori e degli interessi di carattere generale.

2. In data 8 aprile 2016 l’Associazione Pendolari Piacenza e la Confconsumatori APS (già Confederazione Generale dei Consumatori) inviavano una segnalazione all’ Autorità di Regolazione dei Trasporti che si dichiarava incompetente, non ravvisando alcuna violazione del Regolamento CE 1371/2007, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario.

Pertanto esse adivano il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 198/2009 (c.d. class action pubblica), nei confronti della società Grandi Stazioni Retail S.p.a., L’azione era finalizzata ad ottenere l’accertamento della “ lesione diretta, concreta e attuale degli interessi degli associati utenti/pendolari per la violazione degli standard qualitativi stabiliti per la concessionaria di servizio pubblico per quanto concerne l’utilizzo degli spazi della Stazione di Milano Centrale ” e ad ottenere la condanna della società “ ad adeguare l’uso degli spazi in gestione nel pieno rispetto dell’interesse dell’utenza, e quindi ad aumentare le sale e/o spazi attrezzati per l’attesa dei viaggiatori in arrivo ed in partenza, in modo da raggiungere il giusto rapporto proporzionale fra destinazione pubblica e destinazione commerciale dei suddetti locali e a provvedere, altresì, a ripristinare il preesistente sistema d’informazione sugli orari dei treni in arrivo ed in partenza (tabelloni) o comunque a predisporne uno di corrispondente dimensione ed efficacia ”.

In particolare, le ricorrenti deducevano che:

- i beni ferroviari attualmente affidati alla gestione della Grandi Stazioni Retail S.p.a. rientravano nella categoria di beni soggetti ad un vincolo di destinazione pubblica. da cui derivavano determinati standard qualitativi;

- Grandi Stazioni S.p.a. prima (e Grandi Stazioni Retail, dopo) avevano deciso illegittimamente di utilizzare la maggior parte degli spazi della stazione per inserire attività commerciali privatistiche (librerie, ristoranti, negozi di abbigliamento), invece di realizzare appositi spazi pubblici di attesa, gratuiti, per i pendolari;

- gli utenti più volte erano stati costretti ad aspettare i treni accalcati nei pochissimi spazi (o meglio, sedie di metallo) a loro destinati all’aria aperta e, quindi, esposti ai freddi invernali e ai caldi estivi.

Le ricorrenti rilevavano che dai mappali della Stazione era evidente una situazione di netta sproporzione tra le aree dedicate alle attività commerciali e quelle dedicate al servizio ferroviario, ovvero all’interesse pubblico. Il rapporto proporzionale fra posti riservati ai viaggiatori e numero di pendolari presenti ogni giorno in loco corrispondeva allo 0,03%.

Le ricorrenti si dolevano degli standard qualitativi insiti, ex lege, nella definizione stessa dei beni a destinazione pubblicistica, ravvisando una lesione diretta, concreta ed attuale degli interessi dei loro rappresentati, come conseguenza del comportamento posto

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