Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-11-20, n. 202309951

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-11-20, n. 202309951
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202309951
Data del deposito : 20 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/11/2023

N. 09951/2023REG.PROV.COLL.

N. 00495/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 495 del 2022, proposto dalla signora S P, rappresentata e difesa dall'avvocato E V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, n. 464/2021, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2023 il Cons. Raffaello Sestini e udito per le parti l’avvocato E V

Viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1 - L’appellante impugna la sentenza n.464/2021 del 24 giugno 2021, con la quale il TAR per la Sardegna ha respinto il suo ricorso per l’annullamento del provvedimento di ingiunzione di sgombero n°5/2015 del 5 febbraio 2015, adottato dal Capo del Compartimento Marittimo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto di Cagliari e notificato il 13 febbraio 2015, a mezzo del quale l’Amministrazione ha ingiunto di sgomberare e rimettere in pristino stato, a proprie cure e spese, le aree abusivamente occupate, rimuovendo gli immobili indicati con i numeri da 1 a 9 entro novanta giorni.

2 – In particolare, l’appellante è proprietaria di un terreno nel Comune di Barisardo (Ogliastra- Sardegna) via delle Mimose, in località Santa Marina, Torre di Barisardo, confinante con il demanio marittimo, per averlo ereditato dai suoi genitori, su cui insistono vari manufatti da tempo immemorabile e altri manufatti realizzati dai genitori in data antecedente al 1 settembre 1967.

2.1 – La stessa con il ricorso introduttivo del giudizio ha chiesto l'annullamento o la riforma della sentenza n.464/2021 del 24 giugno 2021 con la quale il TAR per la Sardegna ha respinto il suo ricorso n.323/2015 per l’annullamento del provvedimento di ingiunzione di sgombero e rimessione in pristino stato, a proprie cure e spese, delle aree abusivamente occupate, citate nelle premesse, entro novanta giorni, con l’avviso che decorso inutilmente il predetto termine si sarebbe proceduto d’ufficio, nonché per l’annullamento di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, inerenti, antecedenti, connessi e conseguenti. Il TAR ha però respinto il ricorso

3 – Secondo la parte appellante la sentenza di primo grado sarebbe erronea e ingiusta, avendo omesso di esaminare tutti gli aspetti delle censure e le circostanze di fatto che evidenzierebbero una obiettiva incertezza della linea demaniale, anche per le caratteristiche geomorfologiche dell’area in argomento. In realtà i manufatti, contrariamente a quanto affermato, non ricadrebbero nella area demaniale marittima - di cui risulterebbe ad oggi incerta la linea di confine - ma all’interno della proprietà privata; inoltre, il Giudice di primo grado avrebbe omesso di procedere ad alcuna istruttoria sul punto e non risulterebbe presente neanche idonea documentazione a sostegno.

3.1 - La sentenza non avrebbe proceduto neanche ad esaminare la censura che evidenziava la necessità che il territorio venga fatto oggetto di procedimento di sdemanializzazione ai sensi dell’art. 35 cod. nav. pur se la natura dei luoghi, con un terrapieno in scarpata retrostante la spiaggia (lunga sempre non meno di oltre 50 metri dalla battigia) ed in presenza di vegetazione spontanea autoctona di specie non rintracciabili sul demanio marittimo, di alto fusto (eucaliptus, acacie, lentischio e canne) formanti una intensa ed alta boscaglia, indicherebbero che la zona non verrebbe mai raggiunta dalle ordinarie né straordinarie mareggiate invernali mentre la natura del terreno (roccia ed argilla) ivi esistente non sarebbe riconducibile al demanio marittimo.

3.2 – Secondo la parte appellante la sentenza di primo grado non avrebbe neanche esaminato la censura in merito agli errori rilevati nelle mappe catastali. Infatti, in seguito al passaggio dal sistema cartaceo delle mappe catastali al digitale si sarebbero verificati errori ed incongruenze, trasferiti nella mappa digitalizzata dalla mappa storica, che avrebbero anche comportato degli sconfinamenti ai danni delle aree di proprietà privata.

3.3 - Peraltro ad oggi le competenze non sarebbero più del Ministero ma della Regione Sardegna e pertanto la sentenza risulterebbe viziata anche sotto questo profilo, oltreché per il mancato esame delle eccepite violazioni di cui all’art. 32

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