Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2014-01-07, n. 201400004

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2014-01-07, n. 201400004
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201400004
Data del deposito : 7 gennaio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08125/2008 REG.RIC.

N. 00004/2014REG.PROV.COLL.

N. 08125/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8125 del 2008, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. A T, con domicilio eletto presso l’Avv. Anna Rita Zedda in Roma, via F. Delpino, n. 7;

contro

Azienda A.S.L. Teramo, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. S M, con domicilio eletto presso l’Avv. A Fa in Roma, Lungotevere Flaminio, n. 76;
Commissario Liquidatore ex U.S.L.L. Giulianova, appellato non costituito.

per la riforma

della sentenza del T.A.R. ABRUZZO – L’AQUILA n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente il diritto ad indennizzo per servizio presso l’ex U.L.S.S. di Giulianova


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2013 il Cons. M N e uditi per le parti l’Avv. Torrelli e l’Avv. Marinozzi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso depositato il 5.6.2000 l’attuale appellante adiva il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, al fine di conseguire l’indennizzo, richiesto ai sensi dell’art. 2041 c.c., per i periodi di lavoro, non continuativo, prestato alle dipendenze dell’ex U.L.S.S. di Giulianova per complessivi 19 mesi nell’arco temporale dal 1994 al 1997,

2. Il Tribunale di Teramo, al termine di una complessa istruttoria, con sentenza n. -OMISSIS- dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, ritenendo che le questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro alle dipendenze della p.a., anteriori al 30.6.1998, erano riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 45, comma 17, del d. lgs. 80/1998.

3. La sentenza del primo giudice veniva gravata dall’interessato avanti alla Corte d’Appello di L’Aquila, Sezione lavoro, che però respingeva l’appello, confermando la decisione di primo grado con sentenza n. -OMISSIS-/2005.

4. La sentenza della Corte territoriale veniva impugnata dall’interessato avanti alla Suprema Corte di Cassazione che, a Sezioni Unite, rigettava il ricorso, dichiarando, con sentenza n. -OMISSIS-, la giurisdizione del giudice amministrativo.

5. In pendenza del giudizio di secondo grado avanti alla Corte d’Appello de L’Aquila, frattanto, l’interessato proponeva avanti al T.A.R. Abruzzo, sede de L’Aquila, ricorso, avente ad oggetto la medesima domanda e notificato il 26.7.2004.

6. Il T.A.R. de L’Aquila, prima che sopraggiungesse la decisione della Suprema Corte, con la sentenza n. -OMISSIS- del -OMISSIS- dichiarava l’inammissibilità del ricorso, perché proposto oltre il termine di decadenza del 15.9.2000, in considerazione del fatto che la controversia atteneva ad un periodo di lavoro anteriore al 30.6.1998, trovando nella specie applicazione l’art. 45 del d. lgs. 80/1998.

7. Avverso tale sentenza ha proposto appello avanti a questo Consiglio l’interessato, deducendo la violazione del principio di operatività della translatio iudicii e di conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda, introdotta ab origine ben prima della scadenza del termine decadenziale del 15.9.2000 per la proposizione della stessa identica domanda dinanzi al giudice amministrativo.

8. L’odierno appellante ha quindi chiesto che questo Consiglio, annullando la sentenza impugnata per violazione dei principi della translatio iudicii e di conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda, accogliesse la domanda proposta in primo grado e conseguentemente, previa acquisizione, agli atti del presente processo, delle prove raccolte e dei documenti depositati nel corso del processo civile svoltosi avanti al giudice del lavoro di Teramo, dichiarasse illegittimo il comportamento dell’Amministrazione resistente e riconoscesse il diritto dell’interessato stesso all’indennizzo di cui all’art. 2041 c.c., con conseguente condanna al pagamento, a tale titolo, della somma di € 22.098,00 o della somma ritenuta equa e giusta, con interessi legali e rivalutazione sulla sorte capitale sino all’effettivo soddisfo, oltre che alla rifusione delle spese giudiziali, da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.

9. Si è costituita l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Teramo, chiedendo la reiezione dell’avversario appello per l’affermata inoperatività, nel caso di specie, del principio della translatio iudicii invocato dall’appellante.

10. Nell’udienza del 12.12.2013 il Collegio, uditi i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.

11. L’appello deve essere accolto, seppur con le precisazioni che seguono.

12. In seguito all’ormai nota sentenza della Corte costituzionale, n. 77 del 12.3.2007, anche nel nostro ordinamento opera il principio della translatio iudicii tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa, con conseguente salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda proposta erroneamente proposta, in origine, avanti a giudice non munito di giurisdizione.

13. Tale principio, recepito poi dall’art. 59 della l. 69/2009, è ora consacrato dal codice del rito amministrativo nell’art. 11, comma 1, a norma del quale, quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato.

14. Ora la peculiarità del caso di specie è data dal fatto che l’odierno appellante, dopo avere adito in principio erroneamente il Tribunale di Teramo, che ha declinato la giurisdizione, e ancora in pendenza dell’appello avverso tale statuizione, ha deciso di adire nel frattempo anche il giudice amministrativo e, in particolare, il T.A.R. Abruzzo che, però, ha rilevato, con la sentenza n. -OMISSIS- del -OMISSIS- qui impugnata, come egli avesse proposto la domanda oltre il termine di cui all’art. 45, comma 17, del d. lgs. 80/1998.

15. Solo successivamente è sopraggiunta la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione, n. -OMISSIS-, la quale ha statuito incontrovertibilmente che la giurisdizione spettasse al giudice amministrativo.

15. Ritiene il Collegio che esigenze di coerenza sistematica e di giustizia sostanziale, riconducibili anche ai principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata del giudizio (art. 111 Cost.), impongano di applicare il generale principio della salvezza degli effetti sostanziali e processuali, di regola ed espressamente conseguenti alla translatio iudicii successiva al giudicato formatosi sulla giurisdizione, anche nella ipotesi in cui la parte, dopo avere adito il giudice non munito di giurisdizione e prima che tale giudicato si formi, abbia di propria iniziativa adìto il giudice munito di giurisdizione, rimediando sua sponte al proprio errore processuale ed incardinando quindi il giudizio correttamente.

16. A tale conclusione non osta il rilievo che si tratti di due giudizi formalmente distinti, in quanto proposti avanti a due plessi giurisdizionali diversi, poiché in realtà essi sono identici, quanto a personae , petitum e causa petendi , sicché l’uno può correre parallelo all’altro – pur non configurandosi, per la diversità delle giurisdizione, una questione in senso tecnico di litispendenza – finché non sopraggiunga il giudicato sulla questione della giurisdizione.

17. La maggior diligenza mostrata dalla parte nel porre rimedio al proprio errore nella scelta della giurisdizione, prima che si formi il giudicato sulla giurisdizione stessa, e nel “ricominciare” il processo avanti al giudice designato dalla legge a conoscerne, specialmente in un ordinamento come il nostro ove le ipotesi di confine tra le due giurisdizioni sono numerose, incerte e causa, non di rado, di diatribe interpretative e di oscillazioni giurisprudenziali che si trascinano per lunghi anni, dopo diversi gradi di giudizio, al di là della ragionevole durata del processo, non può tornare del resto in suo danno, poiché apparirebbe illogico e ingiusto negarle prima del giudicato sulla giurisdizione quanto – la conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda – le spetterebbe dopo il giudicato stesso.

18. Indubbiamente potrebbe in questa ipotesi porsi il rischio di un conflitto di giurisdizione, ma il nostro ordinamento appresta gli strumenti per risolvere tale conflitto da parte del giudice ad quem , senza che, comunque, tale rischio possa privare il ricorrente dei benefici conseguenti all’applicazione del generale principio della translatio iudicii.

19. Tale soluzione si impone a fortiori anche alla luce delle successive ed espresse disposizioni, dapprima, dell’art. 59 della l. 69/2009 e, poi, dell’art. 11 c.p.a. vigente.

20. Esse, come ha affermato l’Adunanza Plenaria di questo Consiglio nella sentenza n. 24 del 16.12.2011, laddove prevedono per la riassunzione un termine di tre mesi decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza che declina la giurisdizione, contemplano un termine ultimo, ma non un termine dilatorio, sicché “ le parti ben possono riassumere il giudizio prima del passaggio in giudicato della sentenza che declina la giurisdizione, e in tal caso, nel giudizio riassunto, sono vincolate alla giurisdizione, senza poter eccepire il difetto di giurisdizione del giudice davanti al quale il giudizio è stato riassunto ”, ferma restando la possibilità di contestare la sentenza del giudice a quo che declina la giurisdizione solo con il rimedio proprio dell’appello contro tale sentenza.

21. Il giudice ad quem , a sua volta, non può declinare la propria giurisdizione con sentenza, ma può solo contestare, se del caso, la propria giurisdizione, sollevando, d’ufficio, conflitto negativo di giurisdizione davanti alla Corte di cassazione (così, ancora, Cons. St., Ad. Plen., 16.12.2011, n. 24).

22. Tali principi, ha affermato l’Adunanza Plenaria, sono estensibili anche ai contenziosi anteriori alla introduzione della disciplina legislativa della translatio iudicii e, comunque e senz’altro, al presente contenzioso, essendo la sentenza del T.A.R. abruzzese intervenuta dopo la pubblicazione della sentenza n. 77/2007 della Corte costituzionale, che ha sicuramente una portata innovativa dell’ordinamento processuale di immediata applicabilità ai giudizi in corso.

23. Ne segue che, ad avviso del Collegio, la sentenza appellata debba essere annullata, poiché l’originario ricorrente aveva proposto identica domanda il 5.6.2000 avanti al giudice ordinario – nel caso di specie avanti al Tribunale di Teramo in funzione del giudice del lavoro – e quindi, applicando, per l’identità di ratio , il principio della salvezza degli effetti sostanziali e processuali, introdotto dalla sentenza n. 77/2007 della Corte costituzionale, anche al caso di specie, egli aveva rispettato il termine decadenziale di proponibilità della domanda previsto dall’art. 45, comma 17, del d. lgs. 80/1998 (cfr., sul punto, Cons. St., sez. III, 20.5.2013, n. 6099), avendo provveduto ad azionare tempestivamente la relativa domanda avanti al giudice originario, per quanto non munito di giurisdizione.

24. Il favor legislativo per il ricorrente che ispira la previsione della translatio , con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della originaria domanda, deve quindi essere applicato alla presente ipotesi in cui l’interessato, pur avendo appellato la sentenza del Tribunale di Teramo che aveva declinato la giurisdizione, ha comunque adìto medio tempore anche il giudice amministrativo, benché prima che si formasse il giudicato sulla giurisdizione per effetto della pronuncia delle Sezioni Unite, sicché il ricorso avanti al T.A.R. gode degli effetti dell’originaria domanda, tempestivamente proposta al Tribunale di Teramo, e non incorre nella decadenza comminata dall’art. 45, comma 17, del d. lgs. 80/1998.

25. La sentenza appellata, quindi, deve essere annullata, con conseguente necessario rinvio della controversia al primo giudice, ai sensi dell’art. 105 c.p.a., affinché riesamini, nel merito, la domanda ex art. 2041 c.c. proposta dall’odierno appellante e ne valuti la fondatezza, statuendo, altresì, anche sulle spese della presente fase del giudizio (v. da ultimo, in questo senso, Cons. St., sez. III, 24.4.2013, n. 2325).

26. Ritiene infatti il Collegio che non possa trovare applicazione quell’orientamento, pur affermato dalla giurisprudenza più recente di questo Consiglio e ricordato dallo stesso appellante, secondo cui l’erronea declaratoria di decadenza dall’azione ai sensi dell’art. 45, comma 17, del d. lgs. n. 80/1998 non rientra tra i casi di annullamento con rinvio al T.A.R., dovendo invece il giudice di appello decidere nel merito (Cons. St., sez. VI, 28.6.2010 n. 4144;
Cons. St., sez. VI, 15.11.2011, n. 6041), poiché proprio la ritenuta integrale applicazione della translatio iudicii , nella particolarità del caso qui disaminato, impone che sia rispettato anzitutto e nuovamente il principio del doppio grado di giudizio nell’esame del merito della questione devoluta dal d. lgs. 80/1998 alla cognizione del giudice amministrativo.

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