Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-08-21, n. 202307845

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-08-21, n. 202307845
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202307845
Data del deposito : 21 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/08/2023

N. 07845/2023REG.PROV.COLL.

N. 05775/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5775 del 2019, proposto da
Società Hotel Paraggi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G G e S V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio S V in Roma, via Asiago 8



contro

Regione Liguria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M C e A D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Città Metropolitana Genova, Comune di Santa Margherita Ligure, non costituiti in giudizio



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 424/2019


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Liguria e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 giugno 2023 il Cons. Rosaria Maria Castorina:

Nessuno è presente per le parti;

Viste, altresì, le conclusioni di parte appellante e della Regione appellata;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

L’originaria ricorrente, odierna appellante impugnava il provvedimento del Dirigente del Dipartimento Pianificazione Territoriale - Servizio Tutela del Paesaggio della Regione Liguria datato 6 giugno 2007 n. 1462, notificato il 20 giugno 2007, avente ad oggetto la reiezione della domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 1, comma 37 L. 308/2004 (art. 181 D.lgs. 42/2004).

La società aveva presentato, in data 31 gennaio 2005, istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 1, comma 39, l. n. 308/2004 avente ad oggetto il mantenimento di opere relative al tamponamento in vetro di una veranda a servizio dell'hotel. In data 3 novembre 2005 e 23 ottobre 2006 venivano svolte le Conferenze di Servizi di natura istruttoria nel cui ambito è stata poi resa la valutazione negativa sulle opere abusivamente realizzate, dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria e dalla Struttura regionale deputata alla tutela del paesaggio, sulla cui base è stato emesso il provvedimento impugnato.

Con sentenza n. 424 del 10 maggio 2019 il Tar Liguria, Sez. I, rigettava il ricorso sul rilievo che la zona oggetto dell’intervento edilizio in esame è assoggettata ad un vincolo paesaggistico particolarmente incisivo, per effetto del D.M. 11 giugno 1954 relativo al Promontorio di Portofino, ed è classificata dal Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (P.T.C.P.), nella parte relativa all’assetto insediativo, come NI-CE, vale a dire come Nucleo Isolato, soggetto al regime normativo di Conservazione (art. 39 P.T.C.P.).

Il carattere vincolato delle aree in oggetto, per effetto delle norme sopra richiamate, rilevava sotto il profilo del divieto di tutti gli interventi – tanto sugli edifici esistenti quanto di nuova edificazione – che alterino la diretta connessione visiva con il nucleo insediativo al quale sia riconosciuto un elevato valore paesistico, storico e ambientale.

Evidenziava il Giudice che l’apprezzamento circa la compatibilità dell’intervento con i suddetti valori è riservato alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio nell’ambito dell’esercizio della propria discrezionalità tecnica e che la valutazione è sindacabile limitatamente ad eventuali profili di

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