Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2016-06-23, n. 201602803

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2016-06-23, n. 201602803
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201602803
Data del deposito : 23 giugno 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 10269/2014 REG.RIC.

N. 02803/2016REG.PROV.COLL.

N. 10269/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso iscritto in appello al numero di registro generale 10269 del 2014, proposto da:
Ritonnaro Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. L L, con domicilio eletto presso l’avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, n. 2;

contro

Provincia di Salerno, in persona del Presidente pro tempore , non costituita in giudizio;
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania ed il Molise, in persona del legale rappresentante in carica, non costituito in giudizio;
Società Schiavo &
C. Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , e Società R.D.R. Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dagli avv. Antonio Brancaccio e Alberto La Gloria, con domicilio eletto presso l’avv. Antonio Brancaccio in Roma, via Taranto, n. 18;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata ope legis in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, n. 01935/2014, resa tra le parti,con la quale è stato accolto il ricorso della società Schiavo &
C. S.p.a. contro il decreto del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania e il Molise prot. nr. 0016003 del 20 maggio 2014 di aggiudicazione definitiva dell’appalto per i lavori di “Risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali della Provincia di Salerno – Comparto Attuativo n. 4 – Area Fiumariello, Lambro e Mingardo” in favore dell’

ATI

Ritonnaro Costruzioni S.r.l. – Degremont S.p.a. e, nel contempo, è stato respinto il ricorso incidentale dell’odierna appellante contro l’

ATI

Schiavo &
C. S.p.a. – R.D.R. S.r.l.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Soc. Schiavo &
C. Spa, Soc. R.D.R. Srl e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 maggio 2016 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti gli avvocati L L, Albero La Gloria e l’avvocato dello Stato Paola De Nuntis;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO

Il

TAR

Campania, sezione staccata di Salerno, con la sentenza n. 1935 del 2014 (sez. I), respinto il ricorso incidentale dell’aggiudicataria Ritonnaro Costruzioni s.r.l., ha accolto il ricorso proposto deell’

ATI

Schiavo &
C. S.p.A., secondo classificata nella procedura di gara bandita in data 18 settembre 2013 dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania ed il Molise (in funzione di SUA per la Provincia di Salerno) per l’affidamento dei lavori e la progettazione esecutiva del “Risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali della Provincia di Salerno Comparto Attuativo n. 4”, annullando l’aggiudicazione definitiva in favore della predetta

ATI

Ritonnaro Costruzioni s.r.l.: ciò in quanto quest’ultimo, sfornita della qualificazione necessaria, non aveva indicato il nominato del subappaltatore.

Con sentenza non definitiva e contestuale ordinanza di rimessione all’Adunanza Plenaria 17 giugno 2015, n. 3069, questa Sezione ha respinto i primi tre motivi dell’appello proposto dalla Ritonnaro Cosrtuzioni s.r.l., rimettendo l’esame della restante parte della controversia all’Adunanza Plenaria, ai sensi dell’art. 99 c.p.a., con particolare riguardo alla questione del cd. “subappalto necessario” e del relativo onere di indicazione del nominativo del subappaltatore.

L’Adunanza Plenaria con la sentenza 1° dicembre 2015, n. 11, ha richiamato la propria precedente sentenza 2 novembre 2015, n. 9, ove è stato enunciato il principio di diritto secondo cui l’indicazione del nominativo del subappaltatore già in sede di presentazione dell’offerta non è obbligatoria, neanche nell’ipotesi in cui il concorrente non possieda la qualificazione nelle categorie scorporabili previste all’art. 107, comma 2, del citato d.P.R. n. 207-2010.

Per l’esame dei motivi di ricorso di primo grado ritualmente riproposti dall’originaria ricorrente la causa è stata nuovamente rimesso alla Sezione e all’udienza pubblica del 5 maggio 2016 è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il Collegio rileva in punto di fatto che la vicenda oggetto del giudizio riguarda una procedura ad evidenza pubblica, indetta in data 18 settembre 2013 dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania e il Molise, in funzione di S.U.A. per la Provincia di Salerno, per l’affidamento dei lavori e della progettazione esecutiva del “Risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali della Provincia di Salerno Comparto Attuativo n. 4, per un importo a base d’asta pari a € 9.483.789,20”.

Alla procedura competitiva hanno preso parte, tra gli altri, l’

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