Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-04-16, n. 202403464

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-04-16, n. 202403464
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202403464
Data del deposito : 16 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/04/2024

N. 03464/2024REG.PROV.COLL.

N. 09489/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9489 del 2023, proposto dal Consorzio Stabile Sis S.c.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9607502974, rappresentato e difeso dagli avvocati M C L, M L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

La Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G C, M C, F N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

il costituendo RTI Consorzio Stabile ETERIA s.c.a.r.l. (mandataria) - R.C.M. Costruzioni S.r.l. (mandante) – Brancaccio Costruzioni S.p.a. (mandante) – Cicalese Impianti S.r.l. (mandante), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avv.ti Lorenzo Lentini e Arturo Cancrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio legale Cancrini e Partners in Roma, Piazza San Bernardo n. 101;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania-Salerno, Sezione I, 31 ottobre 2023, n. 2444, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Visto l'atto di costituzione in giudizio e il ricorso incidentale proposto dal Consorzio Stabile Eteria s.c.a.r.l., R.C.M. Costruzioni S.r.l., Brancaccio Costruzioni S.p.A., Cicalese Impianti S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 aprile 2024 il Cons. Giovanni Pescatore e viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. E’ controverso l’esito della procedura aperta indetta dalla Regione Campania – Ufficio Speciale Grandi Opere, ai sensi degli artt. 35 – 58 e 60 decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, per l'affidamento dei lavori di costruzione del “ Nuovo Complesso Ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona ” di Salerno, per un importo a base di asta di oltre 367 milioni di euro.

2. In un primo tempo (verbale n. 9 del 16 giugno 2023) la selezione ha visto prevalere il RTI Eteria con il punteggio totale di 82,42 (di cui 63 per l’offerta tecnica, 15 per l’offerta economica e 4,41 per l’offerta tempo) sul secondo classificato Consorzio Sis, premiato con il punteggio totale di 80,21 (di cui 74 punti per l’offerta tecnica, 1,21 per l’offerta economica e 5 per l’offerta tempo).

3. A distanza di venti giorni (verbale n. 10 del 7 luglio 2023) la Commissione si è nuovamente riunita in seduta riservata e ha modificato la graduatoria, attribuendo al RTI Eteria il punteggio totale di 78,81 (di cui 63 per l’offerta tecnica, 15 per l’offerta economica e 0,806 per l’offerta tempo) e confermando al Consorzio Sis il punteggio totale 80,21 (di cui 74 punti per l’offerta tecnica, 1,21 per l’offerta economica e 5 per l’offerta tempo).

4. La variazione del punteggio ha riguardato l’offerta tempo (punto E – max punti 5) – per la quale, a fronte dei 1.020 giorni di lavorazione posti a base d’asta, il Consorzio aveva proposto 896 giorni e, dunque, una riduzione di 124 giorni, mentre il RTI Eteria aveva offerto 1.000 giorni, vale a dire una riduzione di 20 giorni.

Con riguardo a questa voce premiale il conteggio dei punti in un primo tempo (verbale n. 9 del 2023) ha assunto a riferimento il valore “ assoluto ” del “ tempo - offerto ”, calcolato in giorni naturali e consecutivi;
mentre in un secondo momento (verbale n. 10 del 2023) ha considerato - sempre sulla base della medesima formula “ Tai/Tmax ”, prevista dal disciplinare (dove Tai è il valore del tempo offerto del concorrente e Tmax il valore con offerta tempo più conveniente) - il valore del “ ribasso ” desumibile dal raffronto tra tempo a base d’asta e tempo offerto. Da qui l’abbattimento del punteggio del RTI Eeteria da 4,41 a 0,806.

5. La Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n. 610/2023, ha recepito il nuovo ordine di graduatoria e ha disposto l’aggiudicazione in favore del Consorzio Sis.

6. Il Raggruppamento Eteria ha quindi impugnato gli esiti di gara, rivendicando davanti al TAR:

- con il ricorso principale e in funzione dell’interesse pretensivo all’aggiudicazione della gara, la corretta interpretazione del disciplinare di gara nel senso del calcolo del punteggio dell’offerta tempo sulla base dei giorni naturali e consecutivi di esecuzione (“ valore del tempo offerto ”) e non del ribasso sul tempo a base d’asta, previa rettifica della formula matematica di cui all’art. 19.4 mediante inversione tra numeratore e denominatore per l’attribuzione dei punti (5) previsti dal Disciplinare (I motivo). Quest’ultima correzione è stata prospettata come necessaria per rispettare la prescrizione disciplinare (19.4) che impone che all’elemento “ Tempo ” venga attribuito un coefficiente compreso tra zero e uno: solo la formula Tmax/Tai garantisce questo risultato, sicché essa - secondo il RTI Eteria - andrebbe sostituita a quella (erroneamente prevista dal disciplinare) Tai/Tmax;

- la violazione del Bando di Gara (prevalente sul disciplinare), il quale non assegna alcun punteggio all’ ”offerta tempo” ma unicamente all’offerta economica per complessivi 20 punti, nei quali non può rientrare il tempo di esecuzione lavori;

- con successivi motivi aggiunti e in funzione dell’interesse demolitorio alla caducazione dell’intera procedura, l’insuperabile contrasto, con riferimento all’elemento della “ offerta tempo ”, tra le indicazioni contenute nella parte normativa della lex specialis e quelle riportate nella formula matematica del disciplinare, ove interpretate nel senso fatto proprio dalla Commissione.

7. Con decisione n. 2444 del 2023, il TAR Campania ha respinto il ricorso principale e accolto i motivi aggiunti, disponendo l'annullamento integrale della gara.

8. Il Consorzio SIS e il RTI Eteria hanno entrambi proposto appello contro la decisione del TAR, il primo agendo avverso la statuizione di accoglimento dei motivi aggiunti proposti dal RTI Eteria;
il secondo instando, con appello incidentale autonomo, per la riforma della statuizione di rigetto del ricorso introduttivo e della relativa domanda di aggiudicazione della gara.

9. A seguito dell’accoglimento dell’istanza cautelare (ordinanza n. 120 del 2024), la causa è passata in decisione all’udienza pubblica dell’11 aprile 2024.

10. Con il primo motivo di appello il Consorzio contesta il capo decisorio con il quale il TAR ha affermato la tempestività dei motivi aggiunti al ricorso introduttivo, respingendo il contrario rilievo di irricevibilità sollevato dalla parte resistente.

10.1. L’assunto di tardività è riferito alle censure sollevate avverso le previsioni del disciplinare di gara concernenti l’offerta tempo, censure proposte il 27 settembre 2023, quindi oltre i trenta giorni successivi alla pubblicazione della lex specialis , avvenuta il 27 gennaio 2023.

10.2. L’eccezione è stata respinta dal TAR sul rilievo per cui:

-- “ parte ricorrente non ha prospettato che il disciplinare, con riferimento all’offerta tempo, contenga disposizioni abnormi o irragionevoli che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara, né tantomeno che preveda abbreviazioni irragionevoli dei termini per la presentazione dell'offerta.. non ha mai sostenuto che le previsioni dettate dal Disciplinare in merito all’offerta tempo le abbiano impedito di formulare la propria offerta, sostenendo al contrario di essersi attenuta alle indicazioni del disciplinare (e che queste anzi sarebbero chiare), tanto da risultare prima graduata all’esito del verbale n. 9 del 2023, e che solo alla luce della diversa interpretazione del disciplinare fornita dalla commissione nel verbale n. 10 del 2023 (e della conseguente aggiudicazione alla parte controinteressata, fondata proprio sugli esiti di quest’ultimo verbale) è sorto l’interesse ad impugnare. Dunque, il RTI Eteria non aveva alcun onere di immediata impugnazione della lex specialis poiché essa “è stata […] in condizione di presentare un’offerta tempestiva e di valutare la convenienza dell’offerta ”;

-- d’altra parte, l’onere di immediata impugnazione non potrebbe giustificarsi neppure “ .. con il richiamo alla giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria richiamata dalla parte controinteressata nella memoria depositata in data 14.10.2023, in quanto la richiamata pronuncia del massimo consesso ha circoscritto l’onere di impugnazione immediata solo per le formule matematiche del tutto errate che attribuiscano un punteggio “0” a tutte le offerte, mentre nel caso in esame non si ravvisa che il risultato dell’attribuzione del punteggio sia pari a “0” per tutte le offerte ” (cfr. capo 4.1. sentenza n. 2444/2023).

10.3. La parte appellante sottopone a critica la statuizione in esame osservando che:

-- ai fini della qualificazione della censura proposta avverso il disciplinare ciò che rileva, al di là del dato estrinseco dell’avvenuta presentazione dell’offerta, è la portata della questione posta, che concerne (secondo la stessa prospettazione argomentativa del RTI Eteria) l’effettiva capacità dei concorrenti di presentare un’offerta correttamente elaborata e consapevolmente competitiva, ponendo dunque in rilievo un profilo regolatorio che lo stesso deducente RTI non poteva che avvertire come immediatamente lesivo dei suoi interessi, quindi meritevole di contestazione mediante immediata impugnazione della legge di gara nel termine di 30 giorni dalla sua pubblicazione;

-- a ciò non osta l’esemplificazione riportata nella sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 4/2018, trattandosi di enunciazione di casi non tassativa, atta non già a perimetrare un numerus clausus di clausole abnormi di calcolo del punteggio, ma a fornirne una circoscritta caratterizzazione esemplificativa.

10.4. Il motivo è infondato.

Il Collegio richiama il principio - già affermato da questa stessa Sezione in altra pronuncia resa su fattispecie analoga (Cons. Stato, sez. III, n. 1804 del 2021) - secondo il quale il criterio di valutazione delle offerte e la formula matematica individuata per scegliere la proposta economicamente più vantaggiosa, ove non escludano in modo assoluto la formulazione dell'offerta stessa, non hanno portata escludente ma impingono sul solo punteggio tecnico-qualitativo, con la conseguenza che la relativa impugnazione è ammessa soltanto nel momento in cui, con l'aggiudicazione della gara ad altro concorrente, venga a concretizzarsi l’effettiva lesione.

10.5. Sotto questo profilo non rileva la ragione posta alla base della dedotta censura del criterio di calcolo dell'offerta, rilevante essendo solo il profilo della non immediata lesione della sfera giuridica del concorrente, verificabile dal fatto che quest’ultimo ha formulato l’offerta e avrebbe potuto aggiudicarsi la commessa anche sulla base delle regole di gara (e della formula di calcolo) contestate, sicché non vi è alcuna evidenza che gli esiti della selezione potessero dirsi già determinabili a priori in un senso a lui sfavorevole o addirittura preclusivo dell’effettiva possibilità di partecipazione.

10.6. Gli alterni esiti della gara, che ha visto il RTI Eteria dapprima primeggiare e poi collocarsi in seconda posizione, confermano d’altra parte che l’andamento della procedura non ha lasciato intravedere alcun esito scontato, ma al contrario ha registrato dinamiche tipiche del gioco competitivo, consentendo a ciascuno dei concorrenti di ambire alla vittoria e di posporre ad un secondo momento la disputa sulle previsioni disciplinari.

10.7. La consistenza intrinseca delle clausole contestate, e i rilevati indici controfattuali concernenti l’accesso alla gara e il suo andamento, confermano, dunque, l’infondatezza del motivo.

11. Con il secondo mezzo di gravame, il Consorzio rinnova l’eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti proposti dal RTI Eteria, stante l’acquiescenza che questi avrebbe prestata alla nota del Presidente della Commissione di gara del 4 settembre 2023.

11.1. Nella nota vengono illustrate le ragioni giuridico-matematiche che hanno condotto, nel corso della seduta del 7 luglio 2023, all’assegnazione al RTI Eteria di punti 0,806 per l’offerta tempo: a giudizio del Consorzio, poiché dette ragioni comprovano la totale assenza delle distonie della lex specialis lamentate dal RTI Eteria, sarebbe stato onere dello stesso RTI contestarle mediante tempestiva impugnazione entro i 30 (trenta) giorni successivi al loro deposito in giudizio, pena l’inammissibilità/improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

11.2. La sentenza del TAR ha respinto l’eccezione, ritenendo trattarsi di nota “ meramente difensiva ed esplicativa, e non […] provvedimentale ” e così rapidamente concludendo per la non sussistenza, a carico del RTI Eteria, di “ alcun interesse alla sua impugnazione ” (cfr. capo 4.2. sentenza n. 2444/2023).

11.3. Il Consorzio sostiene, a contrario , che le determinazioni assunte con il documento in parola presenterebbero “ le medesime tipicità, efficacia ed esecutività dei verbali delle sedute di gara ” e la stessa logica di “ cura dell’interesse pubblico ” che connota l’azione provvedimentale, sicché ad esse andrebbe esteso il regime tipico degli atti amministrativi destinati a consolidarsi nei loro effetti ove non tempestivamente impugnati.

11.4. Il Collegio ritiene di dover confermare anche in parte qua la pronuncia di primo grado.

11.5. La nota di cui si discorre consiste in una relazione redatta dal Presidente della Commissione di gara, in corso di lite, al fine di fornire elementi di chiarimento circa l’operato della Commissione e di supporto alle argomentazioni difensive versate in giudizio. Si tratta quindi di documento privo di effetti dispositivi, meramente argomentativo e di matrice del tutto distinta da quella procedimentale, come tale in alcun modo riconducibile, per i descritti connotati intrinseci (contenuto e destinatario) ed estrinseci (forma e tempo di redazione), alla serie provvedimentale degli atti di gara, tutta ritualmente investita da tempestivo gravame.

12. Con il terzo motivo di appello, il Consorzio ripropone l’eccezione di inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti per violazione del divieto di venire contra factum proprium .

12.1. A suo dire, il RTI Etreria dapprima, con il ricorso introduttivo e in parte anche con il ricorso per motivi aggiunti (motivo I.1), avrebbe riconosciuto la natura interpolativa lineare della formula matematica di calcolo del punteggio, poggiando su questa premessa le sue ulteriori deduzioni;
e solo successivamente avrebbe preso le distanze da questo prius logico, evidenziando le insanabili contraddittorietà intrinseche alla legge di gara alle quali l’interpolazione lineare conduce. Nel corso del giudizio sarebbe quindi state cumulate “ domande opposte e tra loro insanabilmente confliggenti, postulanti letture che si nullificano l’una con l’altra ”, quindi denotanti un “ radicale cambio di rotta stravolgente il thema decidendum introdotto col ricorso introduttivo ”.

Questa stessa oscillazione di argomenti pervaderebbe l’appello incidentale e lo renderebbe parimenti inammissibile per analoga violazione del divieto di mutatio libelli e di venire contra factum proprium .

12.2. Il motivo non può essere accolto.

Esso è contraddetto per tabulas dal fatto che i motivi aggiunti veicolanti la supposta mutatio libelli sono stati proposti in via graduata e subordinata alle precedenti deduzioni, ovvero per l’ipotesi condizionata in cui il TAR avesse inteso condividere l’impostazione in prima battuta contestata (ovvero quella che àncora il calcolo dei punteggi temporali allo sconto in giorni e non già al valore assoluto espresso in giorni di esecuzione).

12.3. In particolare, il RTI Eteria, nel corso del giudizio davanti al TAR:

- con ricorso principale, ha dedotto la propria legittima aspettativa all’aggiudicazione, attraverso un’interpretazione della legge di gara che avrebbe ricondotto a sistema la formula matematica dell’offerta tempo (mediante inversione di numeratore e denominatore), restituendole una logica coerente con le rimanenti previsioni disciplinari;

- in via subordinata, con i motivi aggiunti, per il caso eventuale della ravvisata infondatezza della lettura c.d. “conservativa”, ha dedotto che la gara andasse integralmente annullata per contrasto tra parte normativa (del disciplinare) e formula matematica (di attribuzione del punteggio).

12.4. La corretta graduazione delle domande, funzionali a interessi pretensivi distinti (quello all’aggiudicazione e quello alla rinnovazione della gara), esclude, all’evidenza, ogni adombrato profilo di loro inammissibilità per intrinseca incoerenza.

13. Il quarto motivo dell’appello principale e i motivi dell’appello incidentale prendono in esame il tema centrale della gradazione delle due offerte in relazione al parametro del “ tempo ” (valorizzabile con un massimo di 5 punti).

13.1. A beneficio di una più chiara comprensione dei punti controversi occorre premettere che il disciplinare di gara, riguardo alla formula matematica per l’attribuzione dei punti all’offerta tempo, ha previsto al punto 19.4 (“ Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta Temporale ”) che: “ Quanto all’offerta tempo, verrà valutato il tempo offerto da applicare al relativo peso. All’elemento “Tempo” verrà attribuito un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula con interpolazione lineare Di = Tai/Tmax dove:

Di = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

Tai = valore del tempo offerto del concorrente i-esimo;
Tmax = valore con offerta tempo più conveniente
”.

13.2. Ciò posto, con il primo motivo del ricorso introduttivo il RTI Eteria ha sostenuto che:

- a) il disciplinare di gara ha inteso premiare il valore dell’offerta tempo più conveniente in termini assoluti (il numero dei giorni naturali e consecutivi per la esecuzione dei lavori) e non (come invece ritenuto nell’impugnato provvedimento di aggiudicazione) in termini di ribasso (assoluto o percentuale) sul tempo a base d’asta;

- b) la Commissione, nel verbale n. 10 del 2023 (poi posto a fondamento dell’aggiudicazione in favore della parte controinteressata), ha quindi errato nel ritenere il numeratore e il denominatore della citata formula riferiti non al tempo assoluto, ma ai giorni di ribasso rispetto al tempo di esecuzione previsto nel disciplinare in 1020 giorni, così da far conseguire il miglior punteggio alla parte controinteressata;

- c) è al contrario corretta la precedente valutazione compiuta dalla commissione nel verbale n. 9 del 2023, dovendosi intendere il numeratore e il denominatore della citata formula come riferiti al numero di giorni in senso complessivo e assoluto;

- d) tuttavia, ai fini di un suo corretto funzionamento, la formula di calcolo va rettificata mediante l’inversione del denominatore con il numeratore, in quanto altrimenti il coefficiente risulta superiore a 1 (in violazione di quanto previsto nel punto 19.4 del disciplinare, secondo cui il risultato della formula deve essere compreso tra 0 e 1);

- e) applicando la formula nel senso prospettato dalla parte ricorrente - e quindi da un lato intendendo il numeratore e denominatore come riferiti ai giorni naturali, dall’altro correggendo l’asserito errore materiale tramite l’inversione del numeratore con il denominatore - l’aggiudicazione spetterebbe al RTI Eteria, in virtù del miglior punteggio conseguito.

13.3. Il TAR ha respinto la riportata impostazione osservando che “ a prescindere dalla questione di come intendere il numeratore e il denominatore della formula (se in termini di tempo assoluto o in termini di riduzione rispetto al tempo posto a base d’asta), è dirimente la circostanza che la ricostruzione della parte ricorrente presupponga una modifica del disciplinare, nel senso di invertire i termini della formula prevista nell’art. 19.4 del disciplinare, il quale prevede al numeratore il Tai, e al denominatore il Tmax, mentre secondo parte ricorrente al posto del numeratore si dovrebbe inserire il Tmax e al posto del denominatore il Tai ” e che “ ciò non integra la correzione di un asserito errore materiale, ma una manipolazione della lex specialis, in violazione delle regole di trasparenza ”.

13.4. Con i motivi primo e terzo dell’appello incidentale, il RTI Eteria ribadisce - anche alla luce dei parametri interpretativi di cui agli artt. 1362 e 1367 c.c. - come le diverse disposizioni disciplinari indichino in modo inequivoco che l’elemento di valutazione rilevante ai fini del confronto concorrenziale è, diversamente da quanto ha adombrato il TAR, il tempo in giorni (a base di gara) meno la riduzione in giorni e, dunque, ancora una volta, il tempo in valore assoluto (in “ giorni ” naturali e consecutivi) e non in termini di “ sconto ” da ciascun concorrente offerto per la esecuzione delle opere;
ciò diversamente da altre clausole del bando, quali quelle relative alla offerta economica, che invece sono chiaramente parametrate sul ribasso percentuale dell’importo a base di gara.

Dunque, secondo l’appellante incidentale il TAR avrebbe dovuto ammettere la rettifica della formula matematica prevista dal punto 19.4 (mediante inversione di numeratore e denominatore), a correzione di una “ svista redazionale ” incorsa nella stesura del disciplinare, ovvero di un errore immediatamente riconoscibile come di pura consistenza “ materiale ” ed emendabile sulla base di elementi certi e predeterminati (arg. ex artt. 1430 e 1433 c.c.);
conseguentemente il TAR avrebbe dovuto disporre l’aggiudicazione in favore del ricorrente RTI Eteria, mediante statuizione decisoria assorbente rispetto a quella demolitoria dell’intera gara.

13.5. Entrambi i motivi incidentali vanno respinti.

In termini generali, la fattispecie dell’errore materiale sottende una soluzione correttiva di contenuto pienamente persuasivo, priva di incongruenze, fondata su elementi certi e quindi percepibile in modo netto come l’unica logicamente percorribile: solo sulla base di questi indici può esprimersi un giudizio di “ materialità ” dell’errore che è tale poiché rilevabile a colpo d’occhio, nella sua chiara obiettività e immediata evidenza grafica, senza necessità di richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche.

13.6. Ancora più icasticamente si è in proposito affermato che “ l'errore è "materiale" .. se sussistono elementi univoci per ricondurlo ad un vizio di trascrizione o di compilazione inequivocabilmente e immediatamente rilevabile come tale, attraverso un'analisi che deve concernere il solo documento recante l'errore e non anche elementi ad esso esterni o collaterali. Se, viceversa, l'esegesi ricostruttiva della volontà negoziale si estende ad una considerazione sistematica degli elementi contenutistici dei diversi atti di gara, essa trascende in una ricostruzione di tipo logico - deduttivo che non pare più coerente con i canoni della "immediata evidenza" e della "pura materialità" dell'errore emendabile ” (Cons. Stato, sez. III, n. 5650 del 2022).

13.7. Nel caso in esame, i richiamati indici di manifesta evidenza non si riscontrano non solo (e non tanto) perché contraddetti dalla costruzione testuale della formula (che pure rappresenta la scaturigine e il presupposto del ragionamento interpretativo, senza il quale verrebbe meno in radice lo stesso sospetto dell’incongruenza redazionale), ma per le evidenti criticità funzionali che deriverebbero dall’inversione dei due termini del rapporto matematico.

13.8. A questo proposito e con argomenti non confutati in modo efficace dalla controparte, il Consorzio Sis ha puntualmente posto in evidenza:

-- l’obiettiva rilevanza, nell’impostazione della legge di gara, dell’interesse pubblico all’ultimazione dell’opera in un arco temporale quanto più possibile ridotto rispetto a quello massimo di 1.020 giorni posto a base d’asta;

-- il fatto che la formula matematica dell’interpolazione lineare è l’unica in grado di consentire l’attribuzione di tutto il range dei cinque punti previsti e di valorizzare in modo particolarmente incisivo lo scarto fra un’offerta e l’altra;

-- il carattere del tutto paradossale delle risultanze del verbale del 16 giugno 2023, le quali riportano per il RTI Eteria un punteggio, per l’offerta tempo, pari a 4,42 punti, inferiore di appena 0,58 centesimi rispetto ai 5 punti assegnati all’offerta tempo avversaria, e ciò pur a fronte di una riduzione della tempistica delle lavorazioni di soli 20 giorni (1.000 giorni vs.

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