Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2025-03-03, n. 202500149
Parere interlocutorio
18 novembre 2022
Accoglimento
Sentenza
3 novembre 2022
Sentenza
28 maggio 2021
Parere definitivo
3 marzo 2025
Parere definitivo
21 agosto 2024
Ordinanza cautelare
14 febbraio 2022
Decreto cautelare
13 gennaio 2022
Sentenza
28 maggio 2021
Decreto cautelare
13 gennaio 2022
Ordinanza cautelare
14 febbraio 2022
Accoglimento
Sentenza
3 novembre 2022
Parere interlocutorio
18 novembre 2022
Parere definitivo
21 agosto 2024
Parere definitivo
3 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
Numero 00149/2025 e data 03/03/2025 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 29 gennaio 2025
OGGETTO:
Ministero dell’interno.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensione, proposto, ex art. 11 del d.P.R. n.1199 del 1971, dal signor-OMISSIS- contro la prefettura di -OMISSIS- per l’annullamento del provvedimento di rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare.
LA SEZIONE
Vista la relazione trasmessa con nota prot. n.0001548 del 16 febbraio 2022, con la quale il Ministero dell’interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;
Visto il parere n.1080 del 21 agosto 2024, reso nell’adunanza del 21 febbraio 2024;
Vista la nota del Ministero dell’interno prot. n.008066 del 26 settembre 2024;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giuseppe Rizzo.
Premesso e considerato.
1. Con parere n.1080 del 21 agosto 2024, reso nell’adunanza del 21 febbraio 2024, la sezione è giunta alla conclusione che il ricorso debba essere accolto, nei limiti di cui in motivazione, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.
2. Con nota prot. n.008066 del 26 settembre 2024, il Ministero dell’interno ha chiesto chiarimenti asserendo che “ dalla lettura del parere emerge, a pag.3 (tre), il riferimento ad orientamenti giurisprudenziali in materia di cittadinanza, argomento non rientrante nei motivi del ricorso de quo. ”
3. Preliminarmente, la sezione ritiene irrituale, improponibile