Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 2015-08-31, n. 201503923

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 2015-08-31, n. 201503923
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201503923
Data del deposito : 31 agosto 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05261/2015 REG.RIC.

N. 03923/2015 REG.PROV.CAU.

N. 05261/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5261 del 2015, proposto dalla signora M C, rappresentata e difesa dagli avvocati S D, M B e U C, con domicilio eletto presso M B in Roma, Via San Tommaso D'Aquino 47


contro

Universita' degli Studi di Trieste, Ministero Istruzione e Università e Ricerca, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi;
Cineca - Consorzio Interuniversitario

nei confronti di

C D G

per la riforma dell' ordinanza cautelare del T.A.R. del Lazio, Sezione III-bis, n. 1630/2015


Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Universita' degli Studi di Trieste e del Ministero Istruzione e Università e Ricerca;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale direiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 agosto 2015 il Cons. C C e uditi per le parti gli avvocati Bonetti, Delia, Cantelli e l’avvocato dello Stato Capolupo


Considerato che il Collegio ritiene di aderire al prevalente e più recente indirizzo seguito dalla Sezione in sede cautelare su analoghe controversie secondo cui le esigenze dei ricorrenti possono essere adeguatamente soddisfatte attraverso una sollecita definizione del merito davanti al TAR ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm. (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 24 giugno 2015, n. 2767, 17 giugno 2015, n. 2677, 22 aprile 2015, n. 1712), senza che nelle more possa disporsi l’ammissione con riserva (non essendovi correlazione con tale esito e la richiesta principale posta con il ricorso, relativa alla caducazione integrale della procedura)

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