Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-10-30, n. 202408658

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-10-30, n. 202408658
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202408658
Data del deposito : 30 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/10/2024

N. 08658/2024REG.PROV.COLL.

N. 00964/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 964 del 2024, proposto da M B, rappresentato e difeso dagli avvocati V A, M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Caterina Mele in Roma, via San Agatone Papa, 50;



contro

Comune Ville D'Anaunia, Provincia Autonoma di Trento, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per la riforma della sentenza del T.R.G.A. n. 00116/2023.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2024 il Cons. Luigi Furno e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;



FATTO

Il signor M B è proprietario di un immobile ubicato nel Comune di Ville d’Anaunia, in Piazza Carlo Antonio Pilati 12/a.

L’immobile consiste in un appartamento dotato di una cantina, di un giardino, di un parcheggio interrato e di un posto auto in superficie. L’immobile si trova in posizione frontistante il muro di cinta del giardino della vecchia canonica ubicata nella piazza Carlo Antonio Pilati ed in corrispondenza dell’inizio di Via della Santa. Il parcheggio interrato sottostante l’immobile è collegato con la piazza e la limitrofa via della Santa da una rampa piuttosto ripida. Via della Santa è a sua volta una strada molto stretta e con un tratto molto pendente, in curva, in corrispondenza con l’attuale posizione del monumento ai caduti che si trova collocato nella piazza Pilati.

La Giunta comunale, con delibera n. 210, del 21 ottobre 2021, incaricava l’arch. Stefano Endrizzi di provvedere alla redazione di uno studio di fattibilità e di un progetto preliminare avente ad oggetto la sistemazione della Piazza di Tassullo, nonché della viabilità limitrofa e del percorso di accesso pedonale a Castel Valer, sito di elevata frequentazione turistica.

Tale progetto preliminare veniva successivamente approvato con delibera del Consiglio comunale n. 22, del 12 aprile 2022, nelle cui premesse si legge che nella Piazza Carlo Antonio Pilati si concentra un traffico molto intenso che determina la perdita per la piazza stessa della funzione di luogo di aggregazione e la svalutazione delle qualità architettoniche degli edifici ivi insistenti, e che, pertanto, l’Amministrazione comunale è intenzionata a rivalorizzare l’area di cui trattasi chiudendola al traffico e dirottando la viabilità sulla limitrofa Via della Santa “ossia percorrendo la strada che si sviluppa lungo il lato nord e ovest della canonica e del relativo giardino” , con conseguente ridefinizione delle zone attualmente destinate a parcheggio.

Con deliberazione consiliare n. 44, del 28 luglio 2022, veniva nuovamente approvato il progetto preliminare, in dipendenza dell’avvenuto aggiornamento straordinario dell’elenco prezzi per le opere pubbliche effettuato dall’Amministrazione provinciale e, successivamente, con deliberazione n. 196, del 26 agosto 2022, veniva affidato all’arch. Endrizzi l’incarico per la redazione “del progetto definitivo, esecutivo, contabilità e direzione lavori inerente i lavori di riqualificazione di Piazza C.A. Pilati a Tassullo e riorganizzazione viabilità limitrofa – messa in sicurezza dei passaggi pedonali e accessi scuola primaria” , cui seguiva, con le ulteriori deliberazioni della Giunta comunale n. 199 del 26 agosto 2022 e n. 208 del 9 settembre 2022 l’affidamento ad altri professionisti degli incarichi della redazione della relazione geologica e geotecnica e del coordinamento della sicurezza.

All’esito della redazione del progetto definitivo da parte del tecnico incaricato, l’ing. A F, responsabile del Servizio tecnico del Comune di Ville d’Anaunia, l’ente comunale approvava, con determinazione n.254, del 16 dicembre 2022, il progetto definitivo delle opere sopradescritte.

Con determina dirigenziale 2022-S120-00565, l’Amministrazione provinciale accertava l’assenza di interesse storico-artistico della p.ed. 108 pp.mm. 1 e 2 C.C. Tassullo (ex canonica), mentre con la successiva determina 2022- S120-01181 autorizzava con prescrizioni il progetto di riqualificazione dell’area.

Con il ricorso di primo grado il Signor B chiedeva l’annullamento:

1) della determinazione del responsabile del Servizio tecnico del Comune di Ville d’Anaunia n.254, del 16 dicembre 2022, avente ad oggetto: “Lavori di riqualificazione piazza C.A. Pilati a Tassullo e riorganizzazione della viabilità limitrofa - messa in sicurezza passaggi pedonali e accessi alla scuola primaria - Finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU- M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica – Intervento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni: approvazione progetto definitivo”;

2) del parere del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio - ufficio affari giuridici ed amministrativi della Provincia Autonoma di Trento prot. S013/2022/1.2-2010 -94/ET-FDS, avente ad oggetto: “Comune di Ville d'Anaunia - Richiesta parere tecnico urbanistico. Applicazione dell'articolo 10.2 del PRG ‘Verde Pubblico’ – VP. Verifica possibilità di ampliamento della carreggiata stradale esistente e della realizzazione di alcuni parcheggi con relativo tratto di marciapiede a servizio del verde pubblico e della piazza esistente”;

3) del parere di conformità urbanistica dd. 16 dicembre 2022 rilasciato dal responsabile del Servizio tecnico del Comune di Ville d’Anaunia;

4) della deliberazione della Giunta comunale di Ville d’Anaunia n.35, del 15 marzo 2023, con il quale è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento relativo ai lavori di riqualificazione della piazza C.A. Pilati a Tassullo e alla riorganizzazione della viabilità limitrofa;

5) della deliberazione del Consiglio comunale di Ville d’Anaunia n.22, del 12 aprile 2022 avente ad oggetto: “Approvazione del progetto preliminare per la riqualificazione Piazza C.C. Pilati e riorganizzazione della viabilità limitrofa”;

6) della deliberazione del Consiglio comunale di Ville d’Anaunia n.44, del 28 luglio 2022, avente ad oggetto: “Riapprovazione progetto preliminare per la riqualificazione Piazza C.A. Pilati e riorganizzazione delle viabilità limitrofa”;

7) della deliberazione della Giunta comunale di Ville d’Anaunia n.196, del 1° agosto 2022 di affidamento dell’incarico di progettazione definitiva dei lavori di riqualificazione Piazza C.A. Pilati a Tassullo e riorganizzazione viabilità limitrofa;

8) della deliberazione della Giunta comunale di Ville d’Anaunia n.199, del 26 agosto 2022, di affidamento dell’incarico di redazione relazione geologica dei lavori di riqualificazione Piazza C.A. Pilati a Tassullo e riorganizzazione viabilità limitrofa;

9) della deliberazione della Giunta comunale di Ville d’Anaunia n.208, del 20 settembre 2022, di affidamento dell’incarico di coordinamento della sicurezza dei lavori di riqualificazione Piazza C.A. Pilati a Tassullo e riorganizzazione viabilità limitrofa.

In via preliminare il ricorrente il signor B osservava nel ricorso di primo grado che risulterebbe di tutta evidenza che la realizzazione delle opere progettate, con particolare riferimento alla deviazione del traffico prevista, determinerebbe nei suoi confronti un grave danno in termini di pericolosità dell’accesso al suo garage, in ragione del traffico intenso che inevitabilmente verrebbe deviato davanti alla propria abitazione su una strada inadeguata, che, a sua volta, genererebbe un inquinamento ambientale e una conseguente svalutazione del valore commerciale dell’immobile acquistato con notevoli sacrifici e proprio in virtù della tranquillità della zona.

A sostegno dell’assunto formulato il ricorrente evidenziava che “l’arteria stradale esistente nei pressi della Chiesa viene percorsa infatti quotidianamente da un numero elevatissimo di mezzi, fra i quali anche autocorriere, mezzi pesanti e trattori di grandi dimensioni e con rimorchio” .

Tanto premesso, con un primo motivo il signor B deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 95 e 97 della legge provinciale n. 15, del 4 agosto 2015, in relazione agli art. 8, 10 e 14 delle norme di attuazione del P.R.G. del Comune di Tassullo ed eccesso di potere per sviamento e carenza istruttoria.

Il ricorrente rilevava al riguardo che non sussisterebbe la necessaria conformità urbanistica dell’area in relazione alla realizzazione degli interventi previsti, specie con riferimento alla prevista realizzazione dei parcheggi su Via della Santa, alla prevista realizzazione dell’ampliamento della strada in corrispondenza del giardino della vecchia canonica con realizzazione di marciapiedi ed alla prevista demolizione del magazzino e della terrazza ivi insistenti.

Il ricorrente rilevava, inoltre, che via della Santa è classificata nel P.R.G. quale “viabilità locale esistente” e che l’art. 95 della l.p. n. 15 del 2015 dispone che “1. Sono soggette a procedura di conformità urbanistica ai sensi di quest’articolo e dell’articolo 97 le opere per la cui realizzazione si applica la normativa in materia di lavori pubblici ...3. Per le opere pubbliche di competenza delle comunità, dei comuni, delle loro forme associative, dei loro enti strumentali e dei loro affidatari o concessionari di lavori o servizi, l’accertamento di conformità agli strumenti di pianificazione territoriale spetta alle comunità o ai comuni, in base ai loro rispettivi ordinamenti…..”, mentre il successivo art. 97, comma 2, a sua volta, prevede che “ per le opere pubbliche di competenza delle

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