Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 2011-01-17, n. 201100206

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 2011-01-17, n. 201100206
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201100206
Data del deposito : 17 gennaio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00135/2010 AFFARE

Numero 00206/2011 e data 17/01/2011

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 7 luglio 2010




NUMERO AFFARE

00135/2010

OGGETTO:

Ministero per i beni e le attivita' culturali.

Ricorso straordinario al Presidente proposto dalla sig.ra S S avente ad oggetto il decreto n. 461 in data 19 febbraio 2009, con il quale il Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici per la Campania ha dichiarato di “interesse particolarmente importante, ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. a), del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Villa Belvedere, sita nel Comune di Napoli, in via Belvedere, n. 33 e via Aniello Falcone, n. 56”

LA SEZIONE

Vista la relazione in data 12 novembre 2009, del Ministero per i beni e le attività culturali (Direzione generale per il paesaggio e le belle arti), con la quale è stato chiesto il parere sul ricorso in oggetto;

visto il ricorso e i relativi allegati;

Esaminatigli atti e udito il relatore consigliere Marcello Borioni;


Premesso

La signora S S ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso il decreto n. 461 in data 19 febbraio 2009, con il quale il Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici per la Campania ha dichiarato di “interesse particolarmente importante, ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. a), del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Villa Belvedere (distinta nel N.C.E.U., sezione AVV, foglio 14, part. 28, 43, 48, 60 e 78 e nel NCT al foglio 128, part.575 esedra), sita nel Comune di Napoli, in via Belvedere, n. 33 e via Aniello Falcone, n. 56”.

La ricorrente, proprietaria di una porzione dell’immobile individuato con la particella 28, deduce i seguenti motivi:

1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 3, lett. a), del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Violazione dell’art. 42 della Costituzione. Falsa applicazione dell’art. 839 del codice civile. Eccesso di potere sotto più profili.

La relazione storico-artistica, nella quale trova motivazione il decreto impugnato, riproduce ampi passaggi del volume “Villa Belvedere-Cronache di arte, amore e musica di un’antica residenza napoletana” (Napoli 2004) senza tener conto dello stato attuale dell’immobile e degli interventi edificatori sopravvenuti sul lato sinistro della via d’accesso alla villa. In sostanza il vincolo è stato imposto senza alcun accertamento circa l’odierno stato e consistenza del complesso.

In particolare l’amministrazione non ha considerato che il fabbricato insistente sulla particella n. 28, ove è ubicato l’appartamento di proprietà della ricorrente, non ha più alcuna relazione con la Villa Belvedere a causa dell’edificazione effettuata fra i due edifici e ha subito modificazioni tali che le sue facciate sono sostanzialmente prive di interesse architettonico, fatta eccezione, tutt’al più, per isolatissime tracce “dell’antico splendore” nel cortile antistante e sulla facciata di altri fabbricati.

In conclusione, non si è in presenza di un immobile di effettivo interesse che sia stato parzialmente compromesso, ma di “un’ipotesi in cui nessun interesse andava tutelato, non potendosi ravvisare l’esistenza dei presupposti (nemmeno) minimi per l’adozione del decreto de quo”.

2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 3, lett. a), del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Violazione dell’art. 42 della Costituzione. Eccesso di potere sotto più profili.

L’imposizione del vincolo è stata effettuata senza considerare in alcun modo gli interessi secondari compresenti e, in particolare, comprimendo gli interessi dei proprietari degli immobili coinvolti, che sarebbe stato possibile salvaguardare limitando la dichiarazione di pubblico interesse a singoli parti degli immobili stessi.

Considerato

Il ricorso ha per oggetto il decreto n. 461 in data 19 febbraio 2009, con il quale il Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici per la Campania ha dichiarato di “interesse particolarmente importante, ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. a), del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Villa Belvedere, sita nel Comune di Napoli, in via Belvedere, n. 33, e via Aniello Falcone, n. 56.

Nel decreto impugnato si legge che il vincolo è stato adottato “per i motivi più ampiamente illustrati nell’allegata relazione storica”.

La relazione richiamata nel decreto fornisce indicazioni storiche sulla progettazione e sulla costruzione (seconda metà del seicento) della villa;
ne descrive la struttura (costituita da un piano terra e da un piano nobile con quattro torri angolari) e l’articolazione interna;
si sofferma sulle terrazze, i porticati, il giardino, le decorazioni;
riferisce sulle modificazioni introdotte nei tempi successivi e del prestigio raggiunto nel tempo fino al declino, che prese avvio nell’anno 1883.

La ricorrente contesta l’atto impugnato nella parte in cui include nella dichiarazione di “interesse particolarmente importante” l’unità immobiliare di sua proprietà (particella n.28, subalterno 16) ubicata nel fabbricato all’inizio del viale di accesso alla Villa Belvedere sulla via del Vomero.

Osserva, sulla base di elementi avvalorati da una “perizia tecnica” corredata da documentazione fotografica, che il fabbricato, dove è ubicato l’appartamento di sua proprietà, è stato oltremodo rimaneggiato nel corso dei secoli (due piani in sopraelevazione e numerose superfetazioni) e, inoltre, non ha più nessuna relazione con la Villa Belvedere, a causa delle molte edificazioni sorte fra Villa Belvedere e la particella n. 28, tanto che il portale aperto sulla via Belvedere è utilizzato per l’accesso al cortile interno destinato a parcheggio delle auto dei residenti. Osserva, inoltre, che la relazione cui si richiama l’atto impugnato contiene solo un cenno al fabbricato riguardante l’“esedra, tuttora visibile” costruita “sulla strada del Vomero di fronte al portale di ingresso in piperino” (pag.2), ma non fornisce alcuna indicazione degli elementi e delle considerazioni che hanno indotto a riconoscerne l’“importante interesse storico-artistico”.

Rileva la Sezione che, a norma dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 42/2004, la “dichiarazione dell’interesse culturale” presuppone che sia accertata la sussistenza “nella cosa che ne forma oggetto, dell’interesse richiesto dall’articolo 10, comma 3”, cioè la sussistenza di “un interesse artistico, storico, archeologico o antropologico particolarmente importante”.

E’ indubbio che se la misura vincolistica riguarda, come accade nel caso in esame, un complesso di beni, costituito da un edificio principale (la Villa Belvedere) e da fabbricati a quello legati in origine da un rapporto di servizio, la dichiarazione deve “riconoscere” l’“interesse particolarmente importante” anche di questi ultimi, dandone adeguato conto nel provvedimento impositivo.

Sotto questo profilo, che non investe l’apprezzamento eseguito dall’amministrazione ma riflette un criterio imposto dal razionale svolgimento dell’azione amministrativa, l’operato della direzione regionale per la Campania risulta carente, tanto più che nel corso degli anni il fabbricato ubicato sulla particella n. 28 è stato interessato da consistenti modificazioni, che hanno profondamente inciso sulle sue originarie caratteristiche funzionali e strutturali.

In relazione a quanto precede sono fondati i rilievi della ricorrente, assorbenti delle altre censure, volti a contestare la congruenza e la completezza delle valutazioni effettuate dall’amministrazione per quanto concerne sia il fabbricato insistente nella particella catastale n. 28 sia l’interno dell’appartamento di sua proprietà.

Il ricorso va, pertanto, accolto con conseguente con annullamento del decreto impugnato nella parte contestata, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi