Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-06-19, n. 202405492

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-06-19, n. 202405492
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202405492
Data del deposito : 19 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/06/2024

N. 05492/2024REG.PROV.COLL.

N. 09684/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9684 del 2023, proposto dall’Azienda Ospedaliera di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato S C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,

contro

- il Centro di Diagnostica per Immagini “S. Francesco S.r.l.”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati R P e C P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- il Commissario ad acta al Piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

- della Regione Calabria, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Angela Marafioti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Stefano Gori in Roma, via Pietro della Valle, n. 4;
- del Presidio Ambulatoriale di Riabilitazione e Fisioterapia San Giovanni Paolo II, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sezione staccata di Catanzaro, n. 1602/2023, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Centro di Diagnostica per Immagini “S. Francesco S.r.l.” e della Regione Calabria;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Commissario ad acta al Piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Calabria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 23 maggio 2024, il Cons. A M M e sentiti i difensori delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza ha impugnato, chiedendone la riforma previa sospensione dell’esecuzione, la sentenza con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, in accoglimento del ricorso proposto dal Centro di Diagnostica per Immagini S. Francesco S.r.l., ha annullato l’esclusione del Centro appellato dal novero degli operatori privati chiamati a sottoscrivere l’accordo contrattuale ex art. 8- quinquies del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502.

1.1. L’appello dell’Amministrazione è affidato ai seguenti motivi: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 8- ter e 8- quater , del d.lgs. n. 502 del 1992;
violazione e falsa applicazione del DCA n. 38/2020;
travisamento dei fatti, difetto d’istruttoria, omessa valutazione della documentazione prodotta, non essendo, da un lato, stato concluso il procedimento di accreditamento, attivato dal Centro di Diagnostica e, non venendo in rilievo, dall’altro lato, un mero rinnovo: l’ASP non avrebbe potuto proporre alcun contratto, né accantonare somme in favore della parte appellata;
2) eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza manifesta, sviamento, violazione e falsa applicazione del DCA n. 134 del 2022;
sul rilievo dell’erroneità della sentenza, là dove ha affermato il difetto di legittimazione passiva del Commissario ad acta ;
3) riproposizione dei motivi assorbiti dal primo giudice.

2. Si sono costituiti la Regione Calabria ed il Commissario ad acta per il Piano di rientro dal disavanzo sanitario nella Regione medesima.

2.1. Si è, altresì, costituito il Centro di Diagnostica per Immagini San Francesco S.r.l., ricorrente in prime cure, il quale, ha eccepito in limine l’inammissibilità dell’appello e ha controdedotto alle censure di parte appellante per chiederne la reiezione.

3. All’esito della camera di consiglio del 18 gennaio 2024, questa Sezione, su accordo delle parti, ha rinviato al merito la discussione della causa.

4. Infine, nell’udienza del 23 maggio 2024, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.

5. Anzitutto il Collegio può prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari in rito, sollevate dalla parte appellata, essendo l’appello infondato nel merito.

6. L’oggetto della controversia riguarda l’esclusione del Centro diagnostica per immagini San Francesco - accreditato con d.P.G.R. n. 1 del 2011 per l’erogazione di prestazioni della branca specialistica di radiologia - dagli operatori privati chiamati a sottoscrivere l’accordo contrattuale ex art. 8- quinquies del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza nel triennio 2022/2024.

Oggetto del contendere concerne, in particolare, la legittimità della richiesta di accertamento, inerente alla convocazione della società appellata per la stipula del contratto, la cui competenza spetta all’Azienda sanitaria appellante.

6.1. Il primo giudice nel condividere la prospettazione della ricorrente ha ritenuto che l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza avrebbe illegittimamente escluso la ricorrente dalla stipula degli accordi, per il biennio 2022-2024: indi, ha dichiarato illegittima la delibera dell’A.S.P.

6.2. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, con sentenza n. 1246 del 12 ottobre 2023, nel riconoscere quale unico soggetto legittimato a resistere in giudizio l’ASP di Cosenza, ha quindi accolto in parte il ricorso, ritenendo illegittima l’esclusione del Centro dalla stipula degli accordi per il visto biennio;
perché, al 31 dicembre 2022, l’odierna appellata non aveva ancora ricevuto il provvedimento di rinnovo dell’accreditamento: la scelta di addivenire o meno alla stipula dell’accordo contrattuale non avrebbe potuto che discendere, secondo il primo giudice, da valutazioni inerenti alla “ corretta allocazione delle risorse tra gli operatori privati accreditati ”.

6.3. Avverso tale sentenza ha proposto appello ASP Cosenza, articolando tre motivi di censura e riproponendo le censure non esaminate dal primo giudice, e ne ha chiesto la riforma, con il conseguente accoglimento delle domande proposte in prime cure.

7. L’appello non è fondato.

8. Con il primo motivo viene contestata in radice dall’ASP di Cosenza la conclusione cui è giunto il giudice di prime cure perché, con il decreto n. 6 del 9 gennaio 2023, il Commissario ad acta non avrebbe, a suo dire, concesso un rinnovo dell’accreditamento di cui la struttura ricorrente era già in possesso, ma un accreditamento ex novo .

8.1. Secondo la appellante la giustificazione del ritardo nell’adozione del su visto atto, in considerazione delle incombenze e dei tempi connessi al rilascio di un nuovo accreditamento, priverebbe di fondatezza la pretesa del Centro alla contrattualizzazione;
tenuto anche conto che, nelle more, quest’ultimo avrebbe trasferito la propria attività presso una diversa sede operativa.

8.2. Il motivo deve essere respinto.

Come ha ben messo in rilievo la sentenza impugnata –e d è rimarcato dal Centro appellato -, infatti, nessuna disposizione normativa accredita l’affermazione adombrata dall’appellante secondo cui, il trasferimento di sede di una struttura sanitaria - come quella di cui è titolare il Centro accreditato – comporta una sorta di “decadenza” dell’accreditamento e la conseguente necessità di rilascio di un nuovo accreditamento.

La suesposta conclusione trova, invero, conferma nei seguenti rilievi e precisamente: i.) nell’art. 8- bis , comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, secondo cui l’accreditamento riguarda “ l’esercizio di attività sanitarie ”;
laddove, per la “ realizzazione di strutture sanitarie ” è necessaria l’autorizzazione: atto ampliativo che logicamente e cronologicamente precede l’accreditamento;
ii) nella verifica dell’idoneità della struttura, sotto il profilo tecnico, logistico, urbanistico e sanitario, a mente dell’articolo 8- ter del medesimo d.lgs. n. 502/1992: controllo che viene, infatti, effettuato all’atto del rilascio dell’autorizzazione (e non dell’accreditamento) e, pertanto, lo stesso vale nel caso di trasferimento di sede della struttura.

8.3. Se così è, nel caso di specie, deve essere ancora rilevato che l’odierna appellata si era regolarmente munita, anteriormente alla richiesta di rinnovo dell’accreditamento, della specifica autorizzazione al trasferimento della struttura nella nuova sede, come confermato dal decreto n. 3854 dell’8 aprile 2022, che, ancorché prodotto per la prima volta in grado di appello, può essere certamente ammesso, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 104, comma 2, c.p.a., in quanto – come puntualmente rilevato dalla difesa appellata e non contestato ex adverso – l’argomentazione de qua è stata dedotta dall’Amministrazione per la prima volta in appello, di tal che l’esigenza di potervi replicare non può che ritenersi insorta soltanto nella presente fase del gravame.

8.4. Infine, che nella specie si fosse al cospetto di rinnovo di accreditamento e, non già, di nuovo accreditamento, risulta anche dal dato testuale e letterale del provvedimento commissariale in questione.

8.5. Di qui complessivamente l’infondatezza del motivo in esame

9. Con il secondo motivo di appello, ancora, la A.S.P. censura la declaratoria di difetto di legittimazione passiva di Regione Calabria e Commissario ad acta , sul rilievo che tali amministrazioni avrebbero dovuto necessariamente essere coinvolte là dove, in esecuzione della sentenza impugnata, la stessa Azienda appellante fosse stata tenuta a “ riconsiderare ” la posizione dell’originaria ricorrente, essendo il loro apporto indispensabile al reperimento delle risorse necessarie: diversamente argomentando sarebbe, infatti, risultata inattuabile l’esecuzione del giudicato.

Anche questo motivo è infondato.

9.1. Ed invero, l’estromissione dal giudizio della Regione Calabria e del Commissario ad acta risultano dipese da ragioni essenzialmente di carattere processuale, ossia dalla circostanza – non contestata – che nessun provvedimento di tali amministrazioni era stato gravato in prime cure: circostanza che rappresenta -come noto - condizione ineludibile perché un’amministrazione possa qualificarsi come legittimata passiva nel processo amministrativo (art. 41, comma 2, c.p.a.).

In ogni caso, i rilievi dell’ASP di Cosenza, si incentrano, piuttosto, sulle diverse questioni che potrebbero porsi, in particolare, nella fase di esecuzione del decisum giudiziale, là dove, non può escludersi che l’Amministrazione soccombente (e chiamata a ottemperare), ben possa rivolgersi ad altre amministrazioni che sono rimaste parti estranee del giudizio.

9.2. Né a conclusioni diverse ed opposte si perviene, poi, dando rilievo all’assunto secondo il quale per dare esecuzione alla sentenza del Tribunale sarebbe stato necessario reperire nuove risorse in quanto, nel frattempo, quelle disponibili - per l’anno 2022 - sono state già tutte assegnate ad altre strutture. È evidente infatti che, se la pretermissione dell’odierna appellante era illegittima, tali sono anche le assegnazioni di risorse disposte a favore delle altre strutture;
sicché, l’Amministrazione avrebbe potuto anche eseguire la sentenza azzerando tutto e rivedendo ab imis l’assegnazione di risorse a tutte le strutture contrattualizzate. Spetterà, invero, alla stessa A.S.P., valutare in sede di riesercizio del proprio potere e di concerto con le altre amministrazioni interessate se sia, invece, preferibile mantenere la situazione invariata e semplicemente soddisfare la pretesa del Centro reperendo risorse ulteriori e aggiuntive.

9.3. Infine, mette conto segnalare che l’odierna appellata non ha riproposto la domanda risarcitoria articolata in primo grado: infatti, anche a voler ritenere che il T.A.R. non si sia affatto pronunciato su di essa, la domanda de qua ai sensi dell’articolo 101, comma 2, c.p.a. avrebbe dovuto essere riproposta espressamente nei termini in cui era stata formulata in primo grado, cosa che il Centro non risulta invero avere esplicitamente fatto.

10. In conclusione, per tutte le ragioni esposte, l’appello di ASP deve essere respinto in tutti i suoi tre motivi, con la conseguente conferma della sentenza impugnata anche alla luce di tali ragioni, in parte integrative delle motivazioni già espresse dal primo giudice.

11. La spese del presente grado del giudizio, considerata, comunque, la complessità tecnica del giudizio che ha richiesto una circostanziata disamina di molte censure anche nel presente giudizio di appello, possono essere interamente compensate tra le parti.

12. Rimane definitivamente a carico dell’ASP di Cosenza per la soccombenza il contributo unificato richiesto per la proposizione dell’appello.

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