Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 2015-06-10, n. 201501694

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 2015-06-10, n. 201501694
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201501694
Data del deposito : 10 giugno 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

<a data-decision-id="534610cf-07d7-5eb3-98fe-cb637b66a928" href="/decisions/itcsfc1x63ydrxrgp5">N. 01116/2014</a> AFFARE

Numero 01694/2015 e data 10/06/2015

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Adunanza Generale del 13 maggio 2015




NUMERO AFFARE

01116/2014

OGGETTO:

Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.


Richiesta di riesame del parere n. -OMISSIS- reso nell’Adunanza generale del 30 ottobre 2013 in tema di diniego d’assunzione diretta ai sensi dell’art. 132 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Vista la Relazione trasmessa con nota prot. n. 21950 del 3 giugno 2014, con la quale il Ministero dell’interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ha chiesto il riesame del parere sopra indicato;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere G L.


Premesso:

Con parere n. -OMISSIS-, reso il 30 ottobre 2013, l’Adunanza generale si è espressa in senso favorevole all’accoglimento del ricorso straordinario n. -OMISSIS-, proposto dal -OMISSIS- per l’annullamento del provvedimento ministeriale 11 ottobre 2012, n.-OMISSIS-, di rigetto della sua istanza di assunzione diretta nel Corpo dei vigili del fuoco ai sensi art. 132, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005 n. 217.

Con atto pervenuto il 17 giugno 2014 il Ministero dell’interno ha chiesto il riesame del parere formulando i seguenti rilievi:

- la -OMISSIS-da -OMISSIS-, in considerazione della quale, e della cui dipendenza da causa di servizio, l’Adunanza generale ha espresso il citato parere n. -OMISSIS-di accoglimento del ricorso straordinario n. -OMISSIS-, non risulta in nessuno dei documenti esistenti agli atti d’ufficio e relativi ai procedimenti sfociati nel riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte dal padre del ricorrente [e segnatamente: 1) della infermità “-OMISSIS-;
-OMISSIS-, riconosciuta dipendente da fatti di servizio nella seduta del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie n. 137 del 10 ottobre 1994;
2) della infermità, -OMISSIS-, “-OMISSIS-”, riconosciuta dipendente da fatti di servizio, ma non interdipendente con la precedente infermità sub 1), nella seduta del Comitato di verifica per le cause di servizio n. 204 del 3 giugno 2004];

- con riferimento alle citate patologie dipendenti da causa di servizio effettivamente sofferte dal padre del ricorrente il parere oggetto di richiesta di riesame potrebbe determinare un contrasto con la consolidata giurisprudenza in materia;

- con riferimento alle citate patologie dipendenti da causa di servizio effettivamente sofferte dal padre del ricorrente il parere potrebbe presentare una possibile non conformità alla normativa applicabile alla fattispecie.

Il ricorrente, per il tramite di difensore, nell’opporsi alla richiesta di riesame ha chiesto l’accesso agli atti relativi.

Il Ministero ha formulato osservazioni.

Con parere interlocutorio n. -OMISSIS-del 28 ottobre 2014, reso nell’Adunanza della prima Sezione del 24 settembre 2014, sono stati disposti incombenti finalizzati ad un pieno contraddittorio tra l’Amministrazione richiedente il riesame e l’originario ricorrente.

Il Ministero ha adempiuto.

All’esito, il ricorrente ha prodotto un’ulteriore memoria.

La memoria ha convenuto che in effetti la esatta diagnosi delle -OMISSIS-del genitore del ricorrente non era di “-OMISSIS-” bensì di -OMISSIS-;
ma ha anche ribadito la totale validità del parere oggetto di domanda di riesame, sostenendo la irrilevanza della diversa denominazione del -OMISSIS-il padre del ricorrente, visto che la motivazione del parere si attaglia ad un-OMISSIS-. La motivazione del parere, anzi, si attaglierebbe ad ogni -OMISSIS-;
così come sarebbe nel caso di specie, posto che il -OMISSIS-il padre del ricorrente è stato dichiarato dipendente da causa di servizio.

Il Ministero ha prodotto una relazione integrativa, controdeducendo e ribadendo la propria richiesta di riesame.

Considerato:

Il parere della Adunanza generale oggetto di domanda di riesame si è pronunciato su di un ricorso che poneva testualmente “ il problema dell’evidente mancata considerazione delle caratteristiche del -OMISSIS-, che è effettivamente una -OMISSIS-, ossia dall’insediamento nel -OMISSIS-, che negli anni si evolve in -OMISSIS- ” (v. la pag. 3 del ricorso).

Il ricorso, altresì, richiamava un parere di questo Consiglio di Stato precisando espressamente (sempre alla pag. 3) che quel parere era stato reso “ proprio in relazione al -OMISSIS- -OMISSIS-, la patologia che -OMISSIS-del ricorrente ” [trattasi del parere della Sezione terza n. -OMISSIS-del 1 giugno 2010 - n. affare -OMISSIS-, reso su quesito del Ministero della difesa in merito all’inclusione delle infermità -OMISSIS-” contratte dal personale dipendente tra quelle che, ai sensi dell’articolo 1, comma 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), consentono l’equiparazione dei destinatari alle “vittime del dovere”, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo].

Il Ministero dell’interno ha chiesto il riesame del parere formulando i seguenti rilievi:

- la -OMISSIS-da -OMISSIS-, in considerazione della quale, e della cui dipendenza da causa di servizio, l’Adunanza generale ha espresso il citato parere n. -OMISSIS-di accoglimento del ricorso straordinario n. -OMISSIS-, non risulta in nessuno dei documenti esistenti agli atti d’ufficio e relativi ai procedimenti sfociati nel riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte dal padre del ricorrente [e segnatamente: 1) della infermità “-OMISSIS-;
-OMISSIS-, riconosciuta dipendente da fatti di servizio nella seduta del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie n. 137 del 10 ottobre 1994;
2) della infermità, -OMISSIS-, “-OMISSIS-”, riconosciuta dipendente da fatti di servizio ma non interdipendente con la precedente infermità sub 1) nella seduta del Comitato di verifica per le cause di servizio n. 204 del 3 giugno 2004];

- con riferimento alle citate patologie dipendenti da causa di servizio effettivamente sofferte dal padre del ricorrente il parere oggetto di richiesta di riesame potrebbe determinare un contrasto con la consolidata giurisprudenza in materia;

- con riferimento alle citate patologie dipendenti da causa di servizio effettivamente sofferte dal padre del ricorrente il parere potrebbe presentare una possibile non conformità alla normativa applicabile alla fattispecie.

Premessa l’astratta ammissibilità di una richiesta di riesame - formulata dal Ministero riferente prima dell’emanazione del finale decreto presidenziale di decisione sul ricorso straordinario – se i vizi prospettati consentirebbero, ai sensi degli articoli 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199 e 395, n. 4, del codice di procedura civile, la revocazione di quel finale decreto decisorio (confr.: C.d.S. - Sez. I, 9 maggio 2011 n. 5369;
C.d.S. - Sez. II, 10 maggio 2011 n. 1412), nel caso di specie tutti gli specifici rilievi rescindenti formulati dal Ministero sono inammissibili.

Il primo di essi (secondo il quale la -OMISSIS-“-OMISSIS- -OMISSIS-” in considerazione della quale l’Adunanza generale ha espresso il citato parere n. -OMISSIS-di accoglimento del ricorso straordinario n. -OMISSIS-, non risulta in nessuno dei documenti esistenti agli atti d’ufficio e relativi ai procedimenti sfociati nel riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte dal padre del ricorrente), nel prospettare un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa, così come previsto dall’art. 395, n. 4, del codice di procedura civile, concerne però un punto controverso sul quale la pronuncia giustiziale (il gravato parere di questa Adunanza) ebbe a pronunciarsi;
e dunque, ai sensi del medesimo art. 395, n. 4, del codice di procedura civile, non è rilievo ammesso in sede revocatoria, e quindi nella presente domanda di riesame.

Il parere gravato, infatti, si è pronunciato espressamente sul tema della patologia effettivamente sofferta dal padre del ricorrente laddove, all’inizio della parte argomentativa, ha rilevato espressamente: “ Non può essere presa in considerazione la deduzione dell’Amministrazione, la quale pregiudizialmente nega che nella specie sia ricorsa la patologia “-OMISSIS- -OMISSIS-”, quale causa prima del -OMISSIS-dell’istante.

Trattasi invero di profilo del tutto estraneo al contenuto del provvedimento impugnato, essendo in questo stata affrontata esclusivamente la questione della sussumibilità di detta patologia nella fattispecie di cui all’art. 4, comma 2-bis, del d.l. 20 giugno 2012, n. 79, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 131 e normativa ivi richiamata, senza contestazione alcuna circa la sua effettiva sussistenza ”.

Quanto alle restanti due prospettazioni di riesame (relative rispettivamente a un paventato contrasto con la giurisprudenza in materia e a una possibile non conformità del parere alla normativa applicabile alla fattispecie) trattasi di rilievi inammissibili in questa sede perché non coincidono con nessuna della sei ipotesi revocatorie elencate nell’art. 395 del codice di procedura civile.

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