Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2013-08-06, n. 201304151
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Testo completo
N. 04151/2013REG.PROV.COLL.
N. 07893/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7893 del 2012, proposto da:
Comune di Arcore, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. C O, con domicilio eletto presso R P in Roma, via Caposile N. 10;
contro
Doneda F.Lli Srl, rappresentata e difesa dagli avv. U G e G F R, con domicilio eletto presso G F R in Roma, via Cosseria N. 5;
nei confronti di
Provincia di Monza e Brianza, rappresentata e difesa dagli avv. L F, E B e Piero D'Aelio, con domicilio eletto presso Piero D'Aelio in Roma, via della Vite, 7; Regione Lombardia;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Siteb- Associazione Italiana Bitume Asfalto Strade, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Manzi, con domicilio eletto presso Andrea Manzi in Roma, via Confalonieri N. 5;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE II n. 02182/2012, resa tra le parti, depositata in Segreteria il 10 agosto 2012 e notificata il 7 settembre 2012 variante strumento urbanistico.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Doneda F.Lli Srl e di Provincia di Monza e Brianza;
Visto l’appello incidentale della Provincia di Monza e Brianza,
Visto l’appello incidentale della Doneda F.lli;
Visto l’atto di intervento della Siteb;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2013 il Cons. F Q e uditi per le parti gli avvocati Orlandi, Grella, Bardelloni, per delega dell'Avv. D'Aelio, e Manzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società ricorrente , operante nel campo dell’estrazione di materiali inerti naturali e della fornitura di calcestruzzi nel settore dei lavori pubblici, a seguito dell’approvazione del progetto per la realizzazione dell’Autostrada Pedemontana nel tracciato tra Varese e Bergamo, ha deciso di spostare il proprio impianto, acquisendo una nuova area in Comune di Arcore, destinata a zona agricola.
In data 3 agosto 2009, ha presentato istanza per la realizzazione del nuovo insediamento produttivo ed il Comune , con deliberazione n.200 del 9 dicembre 2009, valutata l’assenza di zone adeguate per il complesso produttivo in base allo strumento urbanistico, ha giudicato procedibile l’istanza ai sensi dell’art. 5 D.P.R. n. 447/1998, ai fini della variazione dello strumento urbanistico.
Il progetto veniva sottoposto alla procedura di VAS che, dopo l’acquisizione dei pareri favorevoli delle autorità coinvolte in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza, si concludeva con provvedimento favorevole del 14.5.2010 circa la compatibilità ambientale del SUAP a condizione del rispetto delle prescrizioni ed indicazioni contenute nel parere motivato.
Per l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto e dell’attività, la Provincia Monza Brianza giudicava non necessario l’espletamento della procedura di V.I.A. regionale.
Il Sindaco, con nota 11.12.2009, nel comunicare all’impresa il buon esito della prima conferenza di servizi per la valutazione ambientale strategica della SUAP, la invitava a provvedere al versamento in conto anticipazione degli oneri di urbanizzazione per euro 150.000.
La conferenza di servizi si concludeva il 25 gennaio 2011 con valutazione positiva del progetto per la realizzazione del nuovo insediamento industriale, con varie prescrizioni.
La Provincia di Monza e Brianza, con nota del 27 gennaio 2011, nel dare atto del parere favorevole espresso dal proprio rappresentante in sede di Conferenza di servizi, segnalava, tuttavia, sotto il profilo ambientale, l’incompatibilità dell’attività di trattamento di rifiuti con l’attuale Piano provinciale dei rifiuti e, considerato che il progetto comprendeva l’attività di fresa di asfalto, da considerarsi alla stregua di un rifiuto, diffidava, in quanto titolate della funzione ambientale, il Comune di Arcore dall’autorizzare tale attività.
Il Comune di Arcore, con deliberazione n. 35 del 21.7.2011, richiamando il contenuto della Relazione allegata alla delibera, respingeva l’istanza.
Dalla Relazione emerge un giudizio di inadeguatezza rispetto alla Rete Ecologica Regionale , al corridoio primario della rete ecologia definita dal P.T.C.P. della Provincia di Monza e della Brianza, alla dorsale verde Nord prevista dal Piano strategico della mobilità ciclistica della Provincia, ad aspetti di naturalità e valenza ambientale, alla connessione della strada di accesso prevista dal progetto con la green way che utilizza percorsi vicinali, alla vicinanza dell’intervento con l’abitato.
La società Doneda ha impugnato dinanzi al T Lombardia l’atto negativo comunale nonché il parere parzialmente negativo espresso dalla Provincia di Monza e Brianza nella parte in cui ritiene incompatibile con il PPGR il progetto di impianto per l’impiego di fresato d’asfalto.
Il T ha accolto il ricorso, giudicando erronea la qualificazione del fresato di asfalto alla stregua di un rifiuto anzicchè di un sottoprodotto, con conseguente illegittimità dell’ingiunzione della Provincia nei confronti del Comune di Arcore a non autorizzare l’impianto volto alla sua riutilizzazione , e considerando illegittimo il diniego opposto dal Comune per valutazioni di tipo paesistico-ambientale, in quanto contrastanti con la già effettuata VAS conclusasi positivamente. Ha altresì rilevato che il provvedimento negativo, oltre a discostarsi senza un’adeguata motivazione dalle conclusioni raggiunte in sede di conferenza di servizi, lederebbe il principio di legittimo affidamento ingenerato dallo stesso Comune che, precedentemente, aveva ritenuto possibile la realizzazione dell’impianto al punto tale da esigere anticipatamente il versamento di un consistente anticipo (150.000 euro) sugli oneri di urbanizzazione e che non aveva mai manifestato , nel corso del procedimento, le esigenze, marginalmente presenti nella motivazione del provvedimento, di carattere urbanistico, quali la vicinanza a zona residenziale.
Ha quindi annullato il diniego stabilendo l’obbligo dell’amministrazione di rideterminarsi tenendo conto delle ragioni accolte ed ha dichiarato improcedibile la domanda di risarcimento del danno, essendo questa subordinata alla nuova determinazione del Comune.
Ha proposto appello il Comune di Arcore, non costituitosi in primo grado, affidando il gravame ai seguenti motivi:
1) violazione dell’art. 5 DPR 447/1998, 13 L.R.Lombardia n. 12/2005, 8 L n. 1150/1942, omessa motivazione sulla mancata tempestiva impugnazione D.G.R. Lombardia n. 8/8837 del 30.12.2008 : nel procedimento di variante urbanistica disciplinato dall’art. 5 DPR 447/1998 la determinazione della conferenza di servizi costituirebbe una mera proposta, atta a valutare la compatibilità della richiesta con i profili ambientali, sanitari e di sicurezza del lavoro, mentre non influirebbe sul potere esclusivo e discrezionale del Consiglio comunale di prendere la decisione finale, nella specie esercitato attraverso la valutazione discrezionale di non variare una zona agricola in zona produttiva;
2) carente valutazione degli aspetti di carattere paesistico ambientale posti a base della decisione del Consiglio Comunale direttamente correlate alla attività pianificatoria urbanistica del comune;
3) erronea considerazione della visione restrittiva circa l’uso del territorio agricolo da parte del Comune;
4) mancata considerazione delle norme di salvaguardia relative alle linee guida che l’amministrazione comunale ha assunto nel processo redazionale del nuovo Piano di governo del territorio (PGT) di cui alla deliberazione n. 22 del 7 aprile 2010;
5) carenza di motivazione con riferimento all’aspetto concernente la vicinanza con zona residenziale;
6) carenza di istruttoria in ordine alla domanda di risarcimento , essendo il danno derivante dall’impossibilità di utilizzazione del vecchio impianto correlato unicamente al procedimento di espropriazione per la realizzazione dell’Autostrada pedemontana;
7) erronea applicazione del principio del legittimo affidamento;
8) erronea valutazione della scelta dell’amministrazione in termini di volontà politica;
9) erroneità di valutazione sull’insufficiente motivazione del diniego;