Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza cautelare 2019-05-17, n. 201902384
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Pubblicato il 17/05/2019
N. 02384/2019 REG.PROV.CAU.
N. 03156/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3156 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati G C e G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G C in Roma, viale Parioli, 55;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per la riforma
dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sede di Roma, Sezione I- bis , n. 163 del 14 gennaio 2019, resa tra le parti, concernente proscioglimento dalla ferma prefissata di un anno con collocamento in congedo illimitato.
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2019 il Cons. L L e uditi per le parti gli avvocati come da relativo verbale;
Ritenuto che le chiare risultanze della verificazione disposta in prime cure – in disparte ogni valutazione in ordine alla surrogabilità degli accertamenti e delle valutazioni medico-legali di pertinenza dell’Amministrazione militare – ostano, ad un esame tipico della cognizione propria della fase, all’accoglimento dell’appello, tanto più che gli assunti vizi di metodo e di merito in tesi commessi dall’Amministrazione prima e dal verificatore poi nella procedura di accertamento dell’-OMISSIS-non emergono dagli atti con la necessaria evidenza;
Ritenuto, comunque, di poter compensare le spese di lite del grado, in considerazione degli interessi sottesi alla controversia;