Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza cautelare 2019-05-17, n. 201902384

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza cautelare 2019-05-17, n. 201902384
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201902384
Data del deposito : 17 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/05/2019

N. 03156/2019 REG.RIC.

N. 02384/2019 REG.PROV.CAU.

N. 03156/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3156 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati G C e G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G C in Roma, viale Parioli, 55;


contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per la riforma

dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sede di Roma, Sezione I- bis , n. 163 del 14 gennaio 2019, resa tra le parti, concernente proscioglimento dalla ferma prefissata di un anno con collocamento in congedo illimitato.


Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2019 il Cons. L L e uditi per le parti gli avvocati come da relativo verbale;


Ritenuto che le chiare risultanze della verificazione disposta in prime cure – in disparte ogni valutazione in ordine alla surrogabilità degli accertamenti e delle valutazioni medico-legali di pertinenza dell’Amministrazione militare – ostano, ad un esame tipico della cognizione propria della fase, all’accoglimento dell’appello, tanto più che gli assunti vizi di metodo e di merito in tesi commessi dall’Amministrazione prima e dal verificatore poi nella procedura di accertamento dell’-OMISSIS-non emergono dagli atti con la necessaria evidenza;

Ritenuto, comunque, di poter compensare le spese di lite del grado, in considerazione degli interessi sottesi alla controversia;

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