Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2021-03-31, n. 202102698

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2021-03-31, n. 202102698
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202102698
Data del deposito : 31 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/03/2021

N. 02698/2021REG.PROV.COLL.

N. 05981/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5981 del 2013, proposto da
Futura Immobiliare S.r.l., e per essa ora il Fallimento Futura Immobiliare S.r.l., in persona del curatore fallimentare, rappresentato e difeso dall’avv. A L e presso lo studio di questi elettivamente domiciliato in Roma, alla via Giuseppe Gioacchino Belli, n. 39, per mandato in calce all’atto di costituzione in prosecuzione depositato in data 26 ottobre 2018, con indicazione di domicilio elettivo come da registri di giustizia;

contro

Comune di Ponsacco, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. L B per mandato in calce alla copia notificata dell’appello e dall’avv. G V per mandato a margine di atto di costituzione di ulteriore difensore, con domicilio eletto presso lo studio Alessandro Turco in Roma, largo dei Lombardi n. 4, e con indicazione di domicili elettivi come da registri di giustizia;

nei confronti

Sigest unipersonale S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Mario Chiti per mandato a margine dell’atto di costituzione nel giudizio d’appello, con domicilio eletto presso lo studio Luigi Manzi in Roma, alla via Federico Confalonieri n. 5, e indicazione di domicilio elettivo come da registri di giustizia;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Giuseppe Giambra, in proprio e quale già legale rappresentante della Futura Immobiliare S.r.l., interventore ad adiuvandum in appello, rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Comità, per mandato in calce all’atto d’intervento depositato il 13 settembre 2019, dall’avv. Giovanna Di Nunzio per mandato in calce all’atto d’intervento depositato il 6 dicembre 2019 e dall’avv. Luca Brachi per mandato in calce a atto denominato comparsa di costituzione, depositato il 15 maggio 2020,con indicazione di domicilio elettivo come da registri di giustizia;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Toscana, Sezione 3^, n. 11 del 10 gennaio 2013, resa tra le parti, limitatamente al rigetto della domanda di risarcimento del danno proposta nel ricorso in primo grado n.r. 192/2012, integrato con motivi aggiunti


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Ponsacco e di Sigest unipersonale S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Cons. Leonardo Spagnoletti nell’udienza pubblica del giorno 18 giugno 2020, celebrata ai sensi e nei modi di cui all’art. 84 comma 5 del d.l. 17 marzo 2020, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, e udito in collegamento da remoto l’avv. G V per il Comune di Ponsacco;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.) La società Futura Immobiliare S.r.l., società dichiarata fallita nel corso del giudizio d’appello, nel quale si è costituita in prosecuzione la curatela fallimentare, con appello notificato a mezzo del servizio postale raccomandato il 10 luglio 2013, e depositato il 1° agosto 2013, iscritto al n.r. 5981/2013, ha impugnato la sentenza del T.A.R. per la Toscana, Sezione 3^, n. 11 del 10 gennaio 2013.

1.1) Con la sentenza gravata, è stato dichiarato inammissibile il ricorso in primo grado n.r. 192/2012 (proposto per l’annullamento della s.c.i.a. presentata il 4 novembre 2011 dalla controinteressata intimata società Sigest unipersonale S.r.l. e della relativa nota comunale di comunicazione n. prot. 0017244 P del 17 novembre .2011), mentre sono stati accolti i motivi aggiunti correlati (proposti per l’annullamento della nota comunale prot. n. 0000738 P del 13 gennaio 2012, recante, in riscontro negativo all’atto di diffida presentato dalla Futura Immobiliare S.r.l., diniego annullamento in autotutela della suddetta s.c.i.a.), rigettando però la cumulativa domanda di risarcimento del danno risarcimento del danno, già proposta in precedente ricorso relativo a d.i.a. sempre presentata da Sigest unipersonale S.r.l., ritenendola infondata per le ragioni già espresse con la sentenza dello stesso TAR n. 207/2011 e comunque perché essa “ non appare supportata da adeguato principio di prova in ordine all’an ed al quantum ”.

1.3.) Ai fini della migliore comprensione della complessa vicenda amministrativa e giurisdizionale, giova premettere, in estrema sintesi, che:

- Futura immobiliare S.r.l. in data 3 agosto 2001 ha stipulato con il Comune di Ponsacco una convenzione per l’attuazione del comparto “ 1 ” di un piano particolareggiato di iniziativa pubblica in zona A, adottato approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 12 febbraio 1999, relativa alla la realizzazione di un complesso edilizio polifunzionale con scomputo degli oneri di urbanizzazione per la realizzazione diretta delle opere;

- in particolare il comparto n. 1, oggetto della convenzione, prevedeva la realizzazione di cinque fabbricati con destinazione residenziale, commerciale e direzionale e relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

- l’art. 7 della NTA del piano attuativo consentiva ai piani terra degli immobili sia attività commerciale che direzionale, e gli elaborati grafici allegati al piano indicavano per alcuni locali la destinazione commerciale e per altri la destinazione direzionale.

- alla Futura Immobiliare S.r.l. era rilasciata la originaria concessione edilizia n. 74 del 6 agosto 2001 per la realizzazione di tali immobili e per le relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria, e successive varianti, tra cui in particolare la n. 43 del 2005 che consentiva il mutamento di destinazione d’uso da direzionale a commerciale di alcuni locali a piano terra;

- altri locali a destinazione direzionale erano stati alienati alla Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A. per l’apertura di un ufficio con sportello bancario e con impegno della Futura Immobiliare S.r.l., in caso di alienazione di altri locali, a prevedere nei relativi contratti di compravendita l’obbligo di non adibirli a sportelli bancari o uffici finanziari per 24 mesi dal trasferimento della proprietà;

- i locali oggetto della variante n. 43/2005 sono stati poi alienati dalla Futura Immobiliare alla Immobiliare Pistoia S.r.l., in data 1° giugno 2005 -senza però che nel contratto definitivo di vendita sia stato riprodotto l’obbligo, viceversa trasfuso nel preliminare, di non destinarli a attività bancaria o finanziaria-, e dalla Immobiliare Pistoia S.r.l. rivenduti lo stesso giorno alla società Sigest unipersonale S.r.l., soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Banca di Credito Cooperativo di Fornacette;

- la Sigest unipersonale S.r.l. ha quindi presentato una d.i.a. in data 4 aprile 2007, intesa alla realizzazione di opere interne e al mutamento della destinazione d’uso dei locali da commerciale a direzionale, e a seguito di varie diffide e riscontri dell’amministrazione comunale, Futura Immobiliare S.r.l. ha impugnato l’ultima delle note comunali di riscontro e il silenzio assenso asseritamente formatosi sulla d.i.a. con ricorso straordinario trasposto in sede giurisdizionale, deciso con sentenza del T.A.R. per la Toscana n. 207 del 4 febbraio 2011;

- con la predetta sentenza è stato accolto il ricorso quanto alla domanda di annullamento e/o accertamento d’illegittimità della d.i.a., mente è stata respinta la domanda di risarcimento del danno, rilevando che: “… non (è) condivisibile l’affermazione della ricorrente secondo cui l’illegittima modifica della destinazione d’uso dell’unità immobiliare in questione comporta un sicuro, sensibile deprezzamento degli altri edifici del complesso immobiliare. Invero la contestata d.i.a. interessa uno spazio circoscritto del compendio, e non comporta uno stravolgimento degli usi previsti nello strumento urbanistico particolareggiato, con la conseguenza che essa potrebbe al più apparire astrattamente suscettibile di riverberare i suoi effetti lesivi sul piano dei rapporti della ricorrente con la Cassa di Risparmio di Volterra, ma non su quello del valore economico degli altri locali del compendio. Si rileva infatti che la superficie interessata dalla contestata modifica di destinazione è pari a mq.250, a fronte di spazi commerciali originariamente previsti dal piano in mq.1.200, successivamente incrementati, a seguito di variante tesa alla realizzazione di un centro commerciale (di mq.2000) anche nel piano seminterrato (pagine 6 e 18 della memoria depositata dalla ricorrente l’11/6/2010;
si veda anche il riferimento, contenuto nella citata d.i.a., al fondo di mq.250 identificato al foglio 12, mappale 1830, sub.200). Del resto la ricorrente non ha supportato la pretesa risarcitoria, nell’an e nel quantum, con nessun principio di prova
”;

- avverso la predetta sentenza hanno proposto appello principale Sigest unipersonale S.r.l. (n.r. 4228/2011), appello incidentale successivo il Comune di Ponsacco (n.r. 4834/2011) e Futura Immobiliare S.r.l., con appello incidentale autonomo, limitatamente al rigetto della domanda risarcitoria (n.r. 7875/2011).

- con sentenza n. 2011 del 23 marzo 2020, la II Sezione, in accoglimento del primo motivo degli appelli del Comune e di Sigest, ha dichiarato irricevibile per tardività il ricorso straordinario trasposto e conseguentemente inammissibile e comunque infondata la domanda di risarcimento del danno.

1.3) Con la sentenza del T.A.R. per la Toscana, Sezione 3^, n. 11 del 10 gennaio 2013, medio-tempore, è stato dichiarato inammissibile il ricorso in primo grado n.r. 192/2012 (proposto per l’annullamento della s.c.i.a. presentata il 4 novembre 2011 dalla controinteressata intimata società Sigest unipersonale S.r.l., avente il medesimo oggetto della d.i.a., e della relativa nota comunale di comunicazione n. prot. 0017244 P del 17 novembre .2011), mentre sono stati accolti i motivi aggiunti correlati (proposti per l’annullamento della nota comunale prot. n. 0000738 P del 13 gennaio 2012, recante, in riscontro negativo all’atto di diffida presentato dalla Futura Immobiliare S.r.l., diniego di annullamento in autotutela della suddetta s.c.i.a.), rigettando però la cumulativa domanda di risarcimento del danno, già proposta in precedente ricorso relativo a d.i.a. sempre presentata da Sigest unipersonale S.r.l., ritenendola infondata per le ragioni già espresse con la sentenza dello stesso TAR n. 207/2011 e comunque perché essa “ non appare supportata da adeguato principio di prova in ordine all’an ed al quantum ”.

1.4) Il giudice amministrativo toscano, in particolare, ha osservato che:

- “ Il gravame principale, avente ad oggetto la s.c.i.a., è inammissibile, stante l’art. 19, comma 6 ter, della legge n. 241/1990, secondo cui tale titolo non può costituire provvedimento direttamente impugnabile …”;

- “ Con la prima censura l’istante deduce che, per effetto delle varianti di cui alla concessione edilizia n. 43/2005 (legittimata dalla deliberazione n. 90 del 16.9.2004), n. 77/2005 e n. 31/2006, risulta la destinazione commerciale (e non direzionale) dei locali in questione, peraltro riconosciuta dallo stesso Comune nella determinazione n. 82 del 29.7.2011.

Il rilievo è fondato.

L’elaborato progettuale approvato con permesso di costruire n. 43/2005 (documento n. 13 A depositato in giudizio dal Comune) indica per i locali in questione la destinazione commerciale, destinazione che trova conferma nel permesso di costruire n. 77/2005 (documento n. 14) e nel permesso n. 31/2006 (il quale prevede l’accorpamento dei locali in un unico spazio a destinazione commerciale).

La previsione della destinazione direzionale richiamata nell’atto impugnato, asseritamente introdotta con delibera consiliare n. 127 del 29.9.2003, è quindi superata dalle più recenti varianti, di cui è data contezza negli elaborati grafici allegati ai suddetti titoli edilizi”.

La seconda doglianza è incentrata sulla violazione del sentenza n. 207/2011.

Il motivo è condivisibile.

Con tale pronuncia questo TAR ha accertato che il piano particolareggiato relativo al comparto in questione prevede, per i locali cui fa riferimento l’impugnata determinazione, la destinazione commerciale, e che la d.i.a. all’epoca presentata da Sigest non poteva introdurre una deroga alla destinazione stessa.

Orbene, la s.c.i.a. prodotta dalla controinteressata e il provvedimento comunale rimettono in discussione quanto già definitivamente accertato dal TAR adito, la cui pronuncia copre il dedotto e il deducibile in ordine alla problematica della destinazione d’uso pianificata dall’Ente per i locali de quibus.

Quanto alla pretesa risarcitoria, il Collegio si richiama alla valutazione di infondatezza espressa con la citata sentenza n. 207/2011, resa in vicenda analoga coinvolgente le stesse parti della controversia adesso in esame.

Peraltro, la domanda di risarcimento del danno non appare supportata da adeguato principio di prova in ordine all’an ed al quantum ”.

2.) Con l’appello si deduce l’erroneità e ingiustizia della sentenza, in base ai motivi di seguito sintetizzati:

1) Sulla fondatezza della domanda di risarcimento del danno

Premesso che la società Futura Immobiliare S.r.l. “… è ancora proprietaria di numerosi locali nel comparto immobiliare in cui sono siti quelli oggetto del presente giudizio...per un valore di mercato di circa 25 milioni di euro ”, si deduce che “… essa ha subito un ingente danno di natura economica, quantificabile in non meno di euro 2.000.000,00, a causa della illegittima modificazione della destinazione d'uso del locale di proprietà della Sigest ”, sostenendosi che “…… tale significativa ed illegittima variazione della destinazione d'uso prevista specificamente dal Piano de quo vada quindi inevitabilmente ad incidere in maniera rilevante, diminuendolo, sul valore economico degli altri locali ancora nella proprietà della società ricorrente, facendo diminuire peraltro anche il valore dei locali a destinazione residenziale, giacchè, piuttosto che disporre di una seconda Banca (nel compendio è già presente infatti una filiale della Cassa di Risparmio di Volterra), le unità abitative sarebbero ben più valorizzate disponendo di una maggiore diversità di attività commerciali (strettamente necessarie e correlate alle esigenze di vita quotidiana) ”.

In definitiva “… subiscono un sicuro deprezzamento i locali a destinazione commerciale, giacchè è evidente che, essendo la natura del piano quella di realizzare una zona commerciale (alla quale si affiancherà anche la piazza del mercato), una riduzione delle aree previste come spazi commerciali va a incidere negativamente su tutto il compendio ”.

Ciò senza considerare che “… l’illegittima modifica della destinazione d'uso de quo (da commerciale a direzionale), andando a prevedere la possibilità di un ulteriore insediamento di sportello bancario, ha determinato un grave danno alla Futura Immobiliare anche nei suoi rapporti con la Cassa di Risparmio di Volterra che, legittimamente, aveva confidato nel fatto che, come detto, secondo le specifiche previsioni convenzionate con il Comune, il suo doveva restare l'unico sportello bancario del compendio ”.

Si richiamano anche gli echi di stampa della vicenda e l’avvio di due procedimenti penali.

2.1) Nel giudizio si sono costituit1 il Comune di Ponsacco e Sigest unipersonale S.r.l. ed è intervenuto ad adiuvandum il signor Giuseppe Giambra, in proprio e quale già legale rappresentante della Futura Immobiliare S.r.l., che hanno puntualmente illustrato i rispettivi assunti difensivi.

2.2) Dopo il deposito di memorie difensive e di replica, all’udienza del 18 giugno 2020, celebrata ai sensi e nei modi di cui all’art. 84 comma 5 del d.l. 17 marzo 2020, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, e udito in collegamento da remoto l’avv. G V per il Comune di Ponsacco, l’appello è stato riservato per la decisione.

3.) L’appello in epigrafe è inammissibile perché sulla domanda risarcitoria -come già proposta a suo tempo nel giudizio per l’annullamento della d.i.a. e riproposta nel presente giudizio, già in potenziale violazione del divieto di bis in idem - si è ormai formato il giudicato, a seguito della sentenza n. 2011 del 23 marzo 2020 della Sezione II di questo Consiglio di Stato.

3.1) La predetta sentenza, per quanto qui rileva, ha statuito in estrema sintesi che:

- “ In primo luogo è fondata la eccezione di tardività del ricorso straordinario inviato alla notifica il 15 aprile 2008 il titolo così formato (la d.i.a.) avrebbe dovuto essere impugnato, in base ai consueti orientamenti giurisprudenziali in materia di impugnazione dei titoli edilizi, dalla piena conoscenza al più tardi nei centoventi giorni dall’11 dicembre 2007, mentre il ricorso straordinario è stato inviato alla notifica solo il 15 aprile 2008 ”;

- “… l’accoglimento degli appelli proposti da SIGEST e dal Comune di Ponsacco con la conseguente dichiarazione di irricevibilità del ricorso di primo grado e di inammissibilità dei motivi aggiunti di primo grado comporta il mancato accertamento della illegittimità della DIA quale presupposto per la domanda risarcitoria…(e in ogni caso)…anche ritenendo superata la questione teorica della pregiudizialità amministrativa, deve dunque comunque farsi applicazione del principio per cui la mancata impugnazione tempestiva del provvedimento esclude il nesso causale tra condotta e danno. ...”;

- sotto altro aspetto e comunque “… tale domanda è comunque ulteriormente infondata sotto il profilo dell’assoluta mancanza del nesso di causalità tra una eventuale condotta e il danno - peraltro meramente dedotto sia in primo grado che nell’atto di appello. Non vi è, infatti, alcun elemento di fatto nella domanda come formulata in primo grado e riproposta in appello per ritenere che la modifica di destinazione d’uso di una parte di 250 metri quadri dell’intero complesso immobiliare da commerciale a direzionale - anche ammesso che non fosse consentita dagli strumenti urbanistici - avrebbe potuto provocare una diminuzione del valore degli immobili;
non vi è infatti alcun elemento per ritenere un tale collegamento rispetto alle variazioni del mercato immobiliare, mentre allo stesso modo la presenza di un ulteriore sportello bancario avrebbe potuto essere irrilevante rispetto al prezzo degli altri immobili o al limite anche provocarne un aumento
;

- infine “ Quanto al rapporto in essere con la Cassa di Risparmio di Volterra, a prescindere dalla genericità di tale deduzione in appello (non indicata nella domanda formulata in primo grado), è evidente che si tratta di altri rapporti contrattuali a cui era estraneo il Comune di Ponsacco ed il cui eventuale inadempimento è imputabile alla Futura immobiliare che ha sottoscritto il contratto definitivo con la Pistoia Immobiliare il 24 giugno 2006 senza alcun specifica clausola relativa all’apertura di sportelli bancari

- da ultimo “ Quanto alla perizia di parte depositata nel giudizio di appello, e a cui si riporta la memoria del fallimento, questa fa riferimento anche al danno derivante dalle varie vicende contenziose civili e penali che si sono verificate con riferimento agli immobili in questione e che avrebbero comportato la mancata vendita degli immobili. E’ evidente che sul punto si tratta di elementi estranei alla presente vicenda e comunque, anche in tal caso, configuranti una domanda nuova inammissibile in questo stato del giudizio ”.

3.2) Orbene è del tutto evidente che sulla domanda risarcitoria è caduta la “ scure ” del giudicato, intervenuto tra le stesse parti e sul medesimo petitum e causa petendi , onde essa non può essere scrutinata da questo Collegio, dovendosi condividere puntualmente e ribadire i rilievi svolti nella sentenza della II Sezione anche con riferimento al rilievo che il danno conseguente al mutamento di destinazione d’uso è da ricondurre, in definitiva, anche allo stesso comportamento di Futura Immobiliare S.r.l. che non ha provveduto alla riproduzione, nel contratto definitivo di compravendita stipulato con Immobiliare Pistoia S.r.l., della clausola, viceversa contenuta nel contratto preliminare, relativa al divieto di adibizione dei locali alienati ad attività bancaria e/o finanziaria.

4.) In conclusione l’appello deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente conferma della sentenza gravata, mentre, considerata la prosecuzione del giudizio da parte della curatela fallimentare, si ravvisano giusti motivi per dichiarare compensate per intero tra le parti le spese del giudizio d’appello.

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