Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2012-10-17, n. 201205294
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N. 05294/2012REG.PROV.COLL.
N. 03218/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3218 del 2010, proposto dal Comune di Montespertoli, in persona del Sindaco “pro tempore”, rappresentato e difeso dall'avv. F F, con domicilio eletto presso lo Studio legale Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;
contro
la Regione Toscana, in persona del Presidente “pro tempore” della Giunta regionale, rappresentata e difesa dagli avvocati L B e F C, con domicilio eletto presso Giovanni P M in Roma, corso d'Italia, 102;la Provincia di Firenze, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentata e difesa dagli avvocati F D S e S G, con domicilio eletto presso F Lorenzoni in Roma, via del Viminale, 43;la Conferenza di Servizi tra la Regione Toscana -Circondario Empolese Valdelsa, Soprintendenza e Comune di Montespertoli, Circondario Empolese Valdelsa, n. c. ; la spa Sol, in persona del suo legale rappresentante “pro tempore”, rappresentata e difesa dall'avv. G F F, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via di Ripetta, 142;l’Amministrazione per i beni e le attivita' culturali, in persona del Ministro “pro tempore” e la Soprintendenza BAP per le Province di Firenze, Pistoia e Prato, rappresentate e difese dall'avv. St. Sergio Sabelli, domiciliate per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12, presso la sede dell’Avvocatura generale dello Stato;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. TOSCANA – FIRENZE, SEZIONE II, n. 1504/2009, resa tra le parti, concernente VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE PER ESTRAZIONE DI ANIDRIDE CARBONICA, con la quale è stato dichiarato improcedibile il ricorso proposto dal Comune di Montespertoli per l’annullamento:
-delle deliberazioni della Giunta Regionale Toscana (in seguito, DGRT) n. 453 in data 19.6.2007, di approvazione del protocollo di intesa tra la Regione Toscana e la Sol spa, e n. 454, anch’essa in data 19.6.2007, contenente pronuncia favorevole di compatibilità ambientale sul progetto per la coltivazione di anidride carbonica in località Baccaiano nel Comune di Montespertoli, proposto dalla Sol spa;
-di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi, tra i quali –in quanto occorra– il verbale della Conferenza di Servizi in data 22.3.2007 tra la Regione Toscana, il Circondario Empolese Valdelsa, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio per le Provincie di Firenze, Pistoia e Prato e il Comune di Montespertoli, e il verbale della Conferenza di Servizi interna in data 21.2.2007.
Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Toscana, della Provincia di Firenze, della spa Sol e dell’Avvocatura dello Stato per il Ministero per i beni e le attivita' culturali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 4 maggio 2012 il cons. M B e uditi per le parti gli avvocati F F, P M su delega dell'avv. L B e dell'avv. S G, e G F F;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso notificato il 9 ottobre 2007 e depositato in segreteria il successivo 18 ottobre, il Comune di Montespertoli ha impugnato dinanzi al TAR Toscana le DDGRT nn. 453 e 454, entrambe del 19 giugno 2007, recanti, rispettivamente, l’approvazione dello schema di un protocollo d’intesa tra la Regione e la Sol s.p.a. relativamente alla realizzazione, da parte di quest’ultima, di un impianto per la coltivazione di anidride carbonica nel sito di Baccaiano, posto nel territorio del Comune ricorrente, e la pronuncia favorevole circa la compatibilità ambientale dell’impianto predetto. Delle due deliberazioni il Comune di Montespertoli ha chiesto l’annullamento chiamando in giudizio, oltre alla Regione Toscana, tutte le amministrazioni coinvolte nella conferenza di servizi convocata all’interno del procedimento di VIA.
Il TAR, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse osservando che, pendente il giudizio, con decreto dirigenziale (in seguito, DD) n. 237 del 15.1.2008 la Regione Toscana –Settore Miniere ed Energie, ha conferito alla spa Sol la concessione di coltivazione mineraria relativa al giacimento di anidride carbonica di Baccaiano, “provvedimento che non risulta essere mai stato impugnato dal Comune di Montespertoli (non rileva, a questo fine, l’intervento “ad adiuvandum” spiegato dal Comune di Montespertoli in altro giudizio pendente, separatamente promosso avverso il decreto di concessione da alcuni soggetti privati dinanzi a questo stesso Tribunale, non potendo l’intervento costituire il mezzo per eludere il decorso dei termini decadenziali per l’impugnazione). Ne consegue che, dall’eventuale accoglimento della domanda qui proposta, l’amministrazione ricorrente non potrebbe trarre alcun vantaggio, dal momento che l’esercizio della contestata attività mineraria sarebbe pur sempre consentito alla (spa Sol) dal menzionato provvedimento concessorio, rispetto al quale la pronuncia favorevole di VIA e l’approvazione dello schema del protocollo d’intesa hanno valenza di meri atti endoprocedimentali, come del resto già ritenuto dal tribunale in sede cautelare. La manifesta improcedibilità dell’impugnazione assorbe ogni ulteriore questione, processuale e di merito. Sussistono giusti motivi di compensazione delle spese processuali”.
2.-Con ricorso in appello notificato il 31.3.2010 e tempestivamente depositato in Segreteria il Comune, riepilogati la vicenda per la quale è causa e l’articolato contenzioso da essa originato, rilevata la propria posizione contraria al progetto di sfruttamento dell’anidride carbonica nella zona dell’Acquabolla presso Baccaiano (si vedano, in particolare, le DCC 25.2.2005, 26.3.2005 e 12.5.2006, le note comunali 15.3.2006 e 25.5.2006 e la dichiarazione del Sindaco messa a verbale nella seduta della Conferenza di servizi del 22.3.2007), e rammentate le mozioni espresse a questo riguardo dal Consiglio regionale il 15.3.2006 (n. 198), 28.3.2007 (n. 401) e 11.7.2007 (n. 457), favorevoli alla valorizzazione del sito dell’Acquabolla e contrarie alla attività di estrazione di CO2 presso il sito medesimo;tutto ciò premesso, il Comune di Montespertoli ha contestato statuizioni e argomentazioni svolte dal TAR a sostegno della sentenza appellata (v. ric. app. , da pag. 22 a pag. 43). Più in dettaglio:
2.1.- la pronuncia favorevole di compatibilità ambientale non è atto meramente endoprocedimentale ma costituisce provvedimento conclusivo del relativo procedimento, avente rilevanza esterna e, come tale, impugnabile in via autonoma, come si ricava da una serena lettura degli articoli 3, lettere f) e g), e 18, commi 3, 5 e 8 della l. reg. n. 79 del 1998, oltre che dagli articoli 20, 26 e 27 del d. lgs. n. 152 del 2006 (e dagli articoli 57 e 60 della l. reg. n. 10 del 2010, ancorché non applicabili, “ratione temporis”, alla vicenda “de qua”);
- questa conclusione è rafforzata dal fatto che, come si desume dal combinato disposto di cui agli articoli 17 e 18 della l. reg. n. 78 del 1998, la pronuncia favorevole di compatibilità ambientale assume anche valenza di autorizzazione ai fini idrogeologici e paesaggistici, conclusiva dei relativi procedimenti, avente rilevanza autonoma e, come tale, immediatamente e autonomamente impugnabile (conf. art. 146, comma 12, del d. lgs. n. 42 del 2004);
- la DGRT n. 454 del 2007 costituisce dunque un atto di assenso, avente un triplice effetto (ai fini della VIA, del vincolo idrogeologico e del vincolo paesaggistico) e impugnabile in via autonoma, a prescindere dalla successiva impugnazione della concessione mineraria;
- anche a voler riconoscere alla pronuncia di compatibilità ambientale natura endoprocedimentale, la stessa è presupposto imprescindibile per il rilascio della concessione mineraria, costituisce atto idoneo a condizionare in modo decisivo l’esito finale del relativo procedimento, a imporre alla determinazione conclusiva un “indirizzo ineluttabile” (arg. ex articoli 18 l. reg. n. 79/98, 29 d. lgs. n. 152/06 e 58 l. reg. n. 10 del 2010), con conseguente impugnabilità della pronuncia stessa in via autonoma e immediata, senza che l’impugnazione sia pregiudicata dal fatto che, successivamente, non si sia proposto ricorso avverso il provvedimento di rilascio della concessione mineraria;
- è errata l’affermazione svolta in sentenza secondo la quale dall’eventuale accoglimento della domanda proposta il Comune ricorrente “non potrebbe trarre alcun vantaggio dal momento che l’esercizio della contestata attività mineraria sarebbe pur sempre consentito alla (Sol) dal provvedimento concessorio”, atteso che la pronuncia di compatibilità ambientale è presupposto necessario per il rilascio della concessione mineraria, e l’assenza, o l’illegittimità, della pronuncia di compatibilità ambientale comporterebbe l’illegittimità degli atti che consentono l’esecuzione dei lavori o delle attività per i quali la pronuncia medesima è richiesta. Detto altrimenti, l’annullamento giurisdizionale della pronuncia di compatibilità ambientale produrrebbe la caducazione in via automatica (ossia il travolgimento) dell’atto consequenziale costituito dalla concessione mineraria la quale, anche se non impugnata, si trova a essere preclusa in modo irrimediabile, venendo in rilievo una “invalidità a effetto caducante” e non a effetto soltanto “viziante”;
- in ogni caso, l’annullamento giurisdizionale della pronuncia di compatibilità ambientale determinerebbe un vizio di illegittimità a carico della concessione mineraria in quanto quest’ultimo atto si troverebbe a essere privo del necessario presupposto, il che potrebbe condurre la Regione a un intervento in via di autotutela costituito dall’annullamento d’ufficio, ex art. 21 nonies della l. n. 241 del 1990, della concessione mineraria medesima: di qui l’interesse del Comune a vedere annullati i provvedimenti impugnati davanti al TAR;
- l’interesse comunale a vedere annullata in giudizio (in particolare) la pronuncia di compatibilità ambientale indipendentemente dalla impugnazione, di per sé irrilevante, della successiva concessione mineraria, va correlato, poi, alla rilevanza della pronuncia suddetta con riferimento ad aspetti, interferenti con l’ambiente e inerenti, tra l’altro, alla viabilità e alla disciplina urbanistica, diversi e ulteriori rispetto al procedimento destinato a terminare con la concessione della concessione mineraria. In altre parole, l’interesse alla impugnazione sussiste avendo riguardo alla esigenza di evitare che la pronuncia di compatibilità ambientale possa costituire presupposto per altri atti di assenso, ulteriori e diversi dalla concessione mineraria, oltre che in relazione ai profili sanzionatori indicati al p.