Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza collegiale 2013-05-30, n. 201302963
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N. 02963/2013 REG.PROV.COLL.
N. 06019/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 6019 del 2006, proposto da:
Condominio "Rosa Marina Residence" già Condominio Peluso, rappresentato e difeso dagli avv. S G, A F, con domicilio eletto presso S G in Roma, via di Monte Fiore 22;
contro
Comune di Pulsano in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. P L, con domicilio eletto presso Roberto Masiani in Roma, piazza Adriana, 5;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA - Sez. staccata di Lecce - Sezione II n. 02700/2005, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 aprile 2013 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti gli avvocati A F, S G e Masiano su delega dell'avv. P L;
I fatti processuali pregressi possano così sintetizzarsi.
Lo stabile condominiale “Rosa marina residence” posto a pochissima distanza dal mare (300 mt), era assentito nel 1973 con licenza edilizia contemplante, tra l’altro, prescrizioni in ordine allo smaltimento degli scarichi in vasca Imhoff.
Nel 1987 il servizio igiene e prevenzione della locale USL rilevava la mancanza di un depuratore fognario e la dispersione del sottosuolo delle acque reflue proveniente dallo stabile condominiale.
Il sindaco del Comune di Pulsano emetteva ordinanza con la quale, constatata la mancanza di autorizzazione specifica di cui alla legge 319/76, revocava l’abitabilità e l’agibilità ordinando all’amministratore di adeguare l’impianto di scarico.
- Il condominio adiva il TAR, ritenendo che la disciplina autorizzatoria di cui all’art.9 della legge 319/76 non potesse applicarsi ad edifici costruiti ed assentiti in data precedente, disponendo - le norme transitorie - un obbligo in tal senso solo per gli insediamenti produttivi (vi era, secondo il ricorrente solo un obbligo di denuncia, tra l’altro ottemperato nell’87).
- Il TAR, pur non negando che la disciplina transitoria effettivamente distingua tra insediamenti produttivi (obbligati a richiedere autorizzazione anche se edificati in precedenza) ed insediamenti civili non recapitanti in pubbliche fognature, imponendo per questi ultimi il solo obbligo di denuncia, ha affermato tuttavia che l’assenza di autorizzazione possa giustificarsi per il periodo transitorio (13 giugno 76/ 13 giugno 86) e non anche nel periodo successivo, retto da una diversa e più rigorosa disciplina integrata dagli artt. 8, 14 e 25 della legge 319/76 e dall’art. 43 della l.r. Puglia 24/83.
- Ha proposto appello il Condominio “Rosa marina residence”. Secondo l’appellante, lo scadere del termine assegnato dal legislazione statale alle Regioni per l’approvazione del Piano di risanamento non potrebbe avere l’effetto di imporre tout court il regime autorizzatorio di base, anche perché mancano (mancavano) le disposizioni tecniche attuative finalizzate all’adeguamento. La stessa regionale 24/83 demanda a successivo regolamento l’emanazione di norme tecniche e, solo, con regolamenti n. 1/88 e 4-5/89 queste sarebbero state approvate (Regolamenti, tra l’altro, ora espressamente abrogati e sostituiti dal reg. reg. 12 dicembre 2011, n. 26). Dunque – nella tesi dell’appellante - nel 1987 (data dell’ordinanza sindacale) il condominio non aveva altro onere che la denuncia.
- Il Comune, nel suo controricorso in sede di appello ha dedotto che il Condominio appellante:
a) dopo aver pagato la sanzione amministrativa accessoria, ha presentato istanza di moratoria per adeguamento al reg. 1/88 ed ha ottenuto parere favorevole dalla USL nonché autorizzazione edilizia n. 108/88, senza però dare corso ai lavori; b) che tale inottemperanza ha determinato la revoca dell’agibilità (sembrerebbe medio tempore ripristinata);c) successivamente la Provincia (medio tempore divenuta competente) comunicava che il termine per l’adeguamento era spostato al 31/12/2005.
Ciò premesso, il Collegio osserva che di tutte le vicende provvedimentali, riportate alle lettere a), b) e c) del paragrafo che precede, non v’è traccia documentale nel fascicolo di causa., che, pertanto,
è necessario, al fine del decidere, acquisire copia degli atti ed i provvedimenti citati, nonché di altri e successivi atti che siano eventualmente nella disponibilità dell’amministrazione, in relazione al caso sottoposto a giudizio.