Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-09-24, n. 202407756

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-09-24, n. 202407756
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202407756
Data del deposito : 24 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/09/2024

N. 07756/2024REG.PROV.COLL.

N. 09671/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9671 del 2020, proposto da
G P, A P, rappresentati e difesi dall'avvocato F D L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giancarlo Viglione in Roma, Lungotevere dei Mellini 17;

contro

Comune di Crispano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A O, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Citta' Metropolitana di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati D M, M M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Campania, non costituito in giudizio;

Ufficio Territoriale del Governo Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 04187/2020, resa tra le parti, per l'annullamento

1) della delibera n. 66 del 18.05.2019, con la quale la Commissione Straordinaria approvava il Piano Urbanistico Comunale ed il relativo Rapporto Ambientale per la VAS del Comune di Crispano, pubblicata sul B.U.R. Campania n. 31 del 03.06.2019, con tutti i relativi allegati;

2) della delibera n. 64 del 17.05.2019, con la quale la Commissione Straordinaria prendeva atto del Parere favorevole n. 4953 del 16.05.2019 espresso dall'Autorità competente in materia di VAS, nonché del Piano Urbanistico Comunale di Crispano adottato con delibera della Commissione Straordinaria n.111 del 31.10.2018 ed adeguato in esecuzione di quanto disposto con delibera della Commissione Straordinaria n. 7/2019, trasmettendo il tutto, ai sensi dell'art. 3, Reg. Reg. n. 5/2011, all'organo consiliare per la successiva approvazione, pubblicata sul B.U.R. Campania n. 31 del 03.06.2019, ove e per quanto lesiva degli interessi dei ricorrenti;

3) della delibera n. 7 del 28.01.2019, con la quale la Commissione Straordinaria valutava, recepiva, non recepiva o recepiva in parte le osservazioni pervenute, incaricando il R.U.P. di aggiornare il piano in base alle osservazioni recepite e di trasmettere lo stesso agli Enti competenti per l'acquisizione dei prescritti pareri, ove e per quanto lesiva degli interessi dei ricorrenti;

4) della delibera n. 111 del 31.10.2018, con la quale la Commissione Straordinaria adottava il P.U.C. del Comune di Crispano corredato di VAS e degli altri elaborati previsti dalla legge, pubblicandolo, ai fini della presentazione di eventuali osservazioni, sul B.U.R. Campania n. 82 del 12.11.2018, ove e per quanto lesiva degli interessi dei ricorrenti;

5) di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o, comunque, connesso ove e per quanto lesivo della posizione giuridico-soggettiva dei ricorrenti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Crispano e di Città Metropolitana di Napoli e di Ufficio Territoriale del Governo Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 settembre 2024 il Cons. O M C e uditi per le parti gli avvocati Viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.È appellata la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, (Sezione Seconda) n. 04187/2020, di reiezione del ricorso proposto dai sigg. G e A P avverso la delibera n. 66 del 18.05.2019, con la quale la Commissione Straordinaria approvava il Piano Urbanistico Comunale ed il relativo Rapporto Ambientale per la VAS del Comune di Crispano, pubblicata sul B.U.R. Campania n. 31 del 03.06.2019.

Cumulativamente sono stati impugnati gli atti prodromici e connessi del procedimento di pianificazione.



2. Nel ricorso di prime cure i sig,ri G e A P hanno premesso di essere comproprietari di lotto di terreno sito in agro del Comune di Crispano di superficie pari a circa 390 mq. coincidente con una porzione della particella distinta in catasto fabbricati al foglio n. 3 mappale n. 988.

Il lotto, ai sensi del P.R.G. approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 2458 del 24/02/1983, ricadeva in zona di espansione semiestensiva “G3” da destinare “per l’espansione residenziale a completamento degli abitati”.

In seguito, il P.U.C. di Crispano approvato con delibera di Commissione Straordinaria

n. 66 del 18/05/2019 ha stabilito che il suddetto lotto ricadesse in sub zona standard

“Sv” da destinare “per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport”.



3. Non condividendo la destinazione impressa al lotto di loro proprietà dallo strumento urbanistico approvato con delibera di Commissione Straordinaria n. 66 del 18/05/2019, i sigg. Papaccioli hanno impugnato gli atti di pianificazione, rilevando che la delibera commissariale di approvazione del P.U.C. sarebbe stata adottata “successivamente all’indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale di Crispano e senza alcuna motivazione in ordine alla improrogabilità e all’urgenza dell’adozione”, in violazione dell’art. 38 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, dell’art. 3 della L. n. 241/1990 e degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Inoltre essi hanno dedotto l’eccedenza di 33.475 mq di aree destinate a spazi pubblici attrezzati a

parco e per il gioco e lo sport rispetto ai minimi inderogabili di cui all’art. 3 comma 2 lett. c) del D.M. n. 1444/1968;
e che la conformazione del lotto di loro proprietà non consentirebbe la destinazione a spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, stante il divieto di cui all’art. 3, comma 2, lett. c) del D.M. n. 1444/1968.

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