Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-02-08, n. 202301378

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-02-08, n. 202301378
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202301378
Data del deposito : 8 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/02/2023

N. 01378/2023REG.PROV.COLL.

N. 06400/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6400 del 2022, proposto dal Ministero dell’interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via del Portoghesi, n. 12,

contro

il sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati P N, M G C e A R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio M G C in Roma, via Bocca di Leone 78;

per la riforma della sentenza del Tar per il Lazio – Roma, Sezione Prima Stralcio, -OMISSIS-, che ha accolto il ricorso proposto per l’annullamento, previa istanza cautelare, “del provvedimento prot. -OMISSIS- di esclusione dal concorso pubblico per titoli ed esami a 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del c.n.v.v.f., in quanto nei suoi confronti la Commissione medica ha espresso il seguente giudizio: <Eccedenza ponderale statura cm 175, peso kg 104, circonferenza addominale cm 115, indice di massa corporea 33.9: D.M. 11 marzo 2008, n. 78, art. I, c. l, lettera c), allegato A>;

e, ove occorra, del D.M. 11/3/2008, n. 78”


visto il ricorso in appello e i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione del sig. -OMISSIS-;

visti tutti gli atti di causa;

relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2023 il consigliere Luca Di Raimondo e uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con d.m. n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 90 del 18 novembre 2008, il Ministero dell’interno ha bandito un concorso pubblico per titoli ed esami a 814 posti nella qualifica di Vigile del Fuoco.

L’art. 9 del bando di concorso prevede che i candidati di cui alla graduatoria finale, prevista dall’articolo 8 della lez specialis , siano sottoposti agli accertamenti per l’idoneità psicofisica e attitudinale.

L’articolo. 2, lettera d), del bando richiede il possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali previsti dal d.m. n. 78 dell’11 marzo 2008, al quale rimanda.

Dopo che il candidato aveva superato la prova preselettiva, la prova motorio-attitudinale, nonché quella orale, in data 4 settembre 2012 la Commissione medica ha sottoposto il sig. -OMISSIS- alla visita medica per l’accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica ed attitudinale prevista dall’articolo 2, comma 1, lettera g) del citato bando, al termine della quale il candidato è stato dichiarato idoneo.

Poiché il concorrente rivestiva la posizione n. -OMISSIS- nella graduatoria, che non gli consentiva di rientrare fra i candidati aventi diritto all’assunzione ai sensi dell’articolo 1 del bando, non è stato immediatamente avviato al prescritto corso di formazione, in attesa dell’autorizzazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’economia e delle finanze ad assumere altri candidati.

Successivamente, l’amministrazione ha proceduto ad effettuare una nuova visita medica in data 10 aprile 2015, tesa a verificare la permanenza dei prescritti requisiti di idoneità psico-fisica, funzionale all’assunzione.

In quella occasione, il sig. C è risultato non idoneo a causa di una “ eccedenza ponderale: statura cm 175, peso kg 104, circonferenza addominale cm 115, indice di massa corporea 33,9. D.M. 11 marzo 2008, n. 78, art. 1, c. 1, lettera c), allegato A” ed escluso dal concorso con decreto n. 833 del 16 giugno 2015.

2. Con ricorso proposto innanzi al Tar Lazio – Roma, il sig. -OMISSIS- ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensiva, i provvedimenti indicati, lamentando violazione di legge ed eccesso di potere nelle figure sintomatiche con quattro motivi di ricorso.

In particolare, il ricorrente ha lamentato che illegittimamente l’amministrazione resistente lo ha escluso dal concorso, atteso che l’interessato:

- rientra nei parametri previsti dalla normativa applicabile, come risulta da una certificazione medica rilasciata a pochissimo tempo dall’emanazione dell’atto impugnato (primo motivo);

- è iscritto nei quadri del personale volontario in servizio discontinuo dei Vigili del Fuoco, che svolgono identico servizio reso dagli appartenenti al ruolo nazionale VV.FF. (secondo motivo);

- in data 4 settembre 2012 era già stato sottoposto alla prescritta visita medica, che aveva accertato il possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica ed attitudinale previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera g), del bando di concorso ed illegittimamente è stato sottoposto a distanza di due anni e mezzo a nuova visita, in esito alla quale è stato escluso dalla procedura concorsuale (terzo motivo);

- ritiene, in via subordinata, che il d.m. n. 78/2008 sia illegittimo con riguardo alle disposizioni recate dal decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (quarto motivo).

3. Con sentenza -OMISSIS-, il Tar Lazio – Roma, Sezione Prima Stralcio ha accolto il terzo mezzo di gravame, ritenendo assorbiti i restanti, senza aver provveduto sulla domanda cautelare, in accoglimento della relativa cancellazione dal ruolo presentata dal ricorrente nella Camera di Consiglio del 20 gennaio 2016.

4. Con appello notificato il 1° agosto 2022 e depositato in pari data, il Ministero dell’interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha impugnato, chiedendone la riforma, la citata sentenza del Tar Lazio – Roma, Sezione Prima Stralcio, lamentando, con un unico motivo, l’errore in cui sarebbe incorso il primo giudice, tenuto conto della necessità di accertare che il possesso dei requisiti fisici siano posseduti dal candidato sia al momento della visita medica che anche all’atto dell’assunzione, laddove sia intercorso un notevole lasso di tempo tra la prima e la seconda.

5. Il sig. -OMISSIS- si è costituito in giudizio con atto del 29 ottobre 2022.

Alla pubblica udienza del 19 gennaio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il Ministero dell’interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha impugnato, chiedendone la riforma, la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tar Lazio - Roma, Sezione Pima Stralcio ha accolto il ricorso presentato dal sig. -OMISSIS-, presentato per l’annullamento della sua esclusione dal concorso per titoli ed esami bandito con d.m. n. 5140 del 6 novembre 2008, per l’assunzione di n. 814 unità nella qualifica di Vigile del Fuoco.

2. L’appello è fondato.

Il Tribunale territoriale ha ritenuto di accogliere il terzo motivo di ricorso, con il quale il candidato ha censurato il provvedimento con cui l’amministrazione lo ha escluso dalla procedura concorsuale, dopo averlo sottoposto nuovamente a distanza di due anni e mezzo alla visita medica per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica a svolgere le funzioni di Vigile del Fuoco.

Secondo i primi giudici, il Ministero dell’interno ha violato il principio di cui all’articolo 97 della Costituzione, nella misura in cui ha inutilmente aggravato il procedimento concorsuale, disponendo una nuova verifica del possesso dei presupposti in capo al candidato, che già a suo tempo aveva dimostrato di poter essere avviato all’assunzione e che, per questo, vantava un legittimo affidamento all’immissione in servizio.

3. Le regole della lex specxialis stabiliscono i requisiti per l’ammissione al concorso.

Per l’aspetto che qui viene in rilievo, l’articolo 2, lett. d) del bando di cui al citato d.m. n. 5140/2008 prevede che deve essere dimostrato il “possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali di cui al decreto ministeriale 11 marzo 2008, n. 78” , recante disposizioni di attuazione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 con riguardo ai requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L’articolo 4 del citato d.m., cui rimanda per relationem il bando di concorso, prevede espressamente che “i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale e le cause di inidoneità di cui al presente regolamento devono sussistere al momento della visita medica di accertamento e permanere fino alla data di immissione in ruolo. La verifica del possesso dei requisiti è espletata in relazione alle funzioni da assolvere nel ruolo cui si concorre” .

La norma in esame risponde al principio immanente al sistema contenuto nell’articolo 17, comma 1, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 - Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e, quindi, applicabile anche al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai sensi del quale “i candidati dichiarati vincitori sono invitati, a mezzo assicurata convenzionale, ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e sono assunti in prova nel profilo professionale di qualifica o categoria per il quale risultano vincitori” .

In questa prospettiva, sia le disposizioni del bando che quelle richiamate del d.m. 78/2008 risultano coerenti con le norme che si prefiggono l’obiettivo di garantire che assunzione in servizio sia subordinata all’accertamento della permanenza dei prescritti requisiti.

4. La giurisprudenza della Sezione, dalla quale il Collegio non vede ragioni di discostarsi, ha stabilito che “nella stessa direzione della sussistenza del potere/dovere dell’Amministrazione di accertare il mantenimento dei prescritti requisiti anche al momento dell’assunzione, si pongono l’art. 14 della legge 5 dicembre 1988, n. 521 (che, in tema di procedure concorsuali per l’accesso alle diverse carriere del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, espressamente subordina l’assunzione degli idonei alla verifica della permanenza dell’idoneità psicofisica ed attitudinale) e l’art. 4, comma 3, del Decreto del Ministro dell’Interno del 30 luglio 2007 (recante “Criteri, sistema di selezione e modalità abbreviate per il corso di formazione relativi alla procedura selettiva per la stabilizzazione, nella qualifica di vigile del fuoco, del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”), che subordina l’assunzione di altri candidati durante il periodo di validità della graduatoria “all’accertamento del mantenimento dell’idoneità motoria e dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale”. Ne deriva che, anche in base al quadro normativo generale, la nomina rimane sottoposta alla condizione sospensiva dell’esito positivo dell’accertamento sanitario (se effettuato prima della nomina), ovvero alla condizione risolutiva dell’esito negativo dell’accertamento (se rinviato a dopo la nomina), fermo restando il principio, discendente dall’art. 68, comma 4, del T.U. n. 3/1957, in base al quale la P.A. può procedere in ogni momento agli opportuni accertamenti sanitari.” (Consiglio di Stato, Sez. III, 11 giugno 2019, n. 3907) .

Coerentemente, l’articolo 2, comma 2 del bando prevede che “tutti i sopraelencati requisiti, ad eccezione del requisito dell'idoneità psico-fisica ed attitudinale, che dovrà essere posseduto al momento degli accertamenti effettuati dalla Commissione medica, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione.”

L’esigenza di accertare la comprovata idoneità psico-fisica del candidato è ancora più avvertita nel caso di assunzione per lo svolgimento di servizi pubblici che presuppongono una particolare prontezza psico-fisica, in considerazione degli specifici contesti in cui il candidato sarà chiamato ad operare, in disparte la considerazione che il servizio da svolgere presso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco si caratterizza per profili specifici e più stringenti rispetto a quelli richiesti per l’attività di Vigile del Fuoco volontario, svolta in precedenza dall’appellato, considerato che la differenziazione della disciplina di reclutamento prevista per gli effettivi e per i volontari risponde ad un’esigenza di coerenza complessiva di sistema, poiché, come nel caso di specie, il possesso dei requisiti attitudinali specifici per l’accesso ai ruoli in servizio permanente ed effettivo dei VV.FF., così come previsto dal d.m. 78/2008, rimanda ad un principio diverso da quello che presiede alla selezione del personale volontario che ”non è vincolato da rapporto di impiego con l’amministrazione ed è chiamato a svolgere temporaneamente i propri compiti ogni qualvolta se ne manifesti il bisogno i volontari” (art. 1, comma 3, d.P.R. n. 76/2004).

5. Quanto alla contestabilità delle risultanze della seconda visita medica rispetto alla certificazione prodotta in prime cure dall’appellato, osserva il Collegio che il sindacato giurisdizionale è consentito in limiti assai ristretti con riferimento ad attività caratterizzate da discrezionalità tecnica, atteso che gli accertamenti sanitari consistono in giudizi medico-legali provenienti da organi tecnici che, in quanto fondati su nozioni scientifiche, precludono al giudice amministrativo il sindacato di merito, residuando soltanto una valutazione tesa a valutare l’irragionevolezza, l’incongruità o l’eventuale incompletezza degli atti oggetto di impugnativa (Consiglio di Stato, sez. I, n. 2759/2016, Consiglio di Stato, sez. II, n. 2578/2016).

Lo scrutinio di legittimità è, pertanto, limitato alla verifica della sussistenza del solo vizio di eccesso di potere nelle citate figure sintomatiche, ovvero alla carenza o contraddittorietà della motivazione, con la conseguenza che il sindacato attribuito al giudice riguarda esclusivamente la verifica della coerenza con le premesse argomentative, da cui origina il provvedimento finale e oggetto di gravame.

La Sezione ha stabilito che “alla stregua dei consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. da ultimo Sez. IV, 31.1.2018, n. 638, capo 2 lett. “c”), secondo cui le valutazioni delle Commissioni tecniche in ordine ai requisiti fisici per il reclutamento (nella specie: di Allievi carabinieri effettivi):

<I) sono espressione di discrezionalità tecnica;

II) hanno natura infungibile, non potendo essere sostituite e/o surrogate da accertamenti demandati ad altri organi, e svolti in epoca successiva;

III) sono sindacabili ove inattendibili;

IV) sono soggette al principio tempus regit actum , per cui eventuali resultanze di segno difforme rese in epoca successiva non valgono ad inficiare l'attendibilità del dato tecnico reso dalla Commissione all'uopo preposta>.

5.2. Inoltre, in un caso identico a quello qui in esame (medesimo concorso a 814 posti di VV.FF.;
seconda visita medica a seguito di scorrimento della graduatoria;
giudizio di inidoneità della Commissione in base al parametro della massa corporea;
successiva certificazione di idoneità dell’ASL;
stessa difesa tecnica di quella di cui al presente appello), questa Sezione ha respinto l’appello con sentenza in forma semplificata 4/03/2016, n. 887, così motivata:

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