Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2022-04-05, n. 202202525

CS
Rigetto
Sentenza
14 luglio 2023
CS
Ordinanza cautelare
13 novembre 2020
CS
Parere definitivo
18 aprile 2023
CS
Accoglimento
Sentenza
22 luglio 2021
TAR Ancona
Sentenza
24 aprile 2020
CS
Accoglimento
Sentenza
5 aprile 2022
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Ordinanza cautelare
11 aprile 2022
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TAR Ancona
Sentenza
24 aprile 2020
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Rigetto
Sentenza
14 luglio 2023

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2022-04-05, n. 202202525
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202202525
Data del deposito : 5 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/04/2022

N. 02525/2022REG.PROV.COLL.

N. 05886/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 5886 del 2020, proposto da
I.L.V.C. “Impianti Elettrici” s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Leporace e Luigi Ciro, con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia;



contro

Comune di ST, non costituito in giudizio;



nei confronti

Pollino Gestione Impianti s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Giancarlo Pompilio e Claudia Parise, con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 00260/2020, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Pollino Gestione Impianti s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2022 il Cons. Federico Di Matteo e preso atto della richiesta di passaggio in decisione senza la preventiva discussione, depositata in atti ai sensi del Protocollo d’intesa del 20 luglio 2021 dagli avvocati Luigi Ciro e Giancarlo Pompilio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con contratto del 20 novembre 2003 denominato “ Contratto di transazione con contestuale riaffidamento del servizio di illuminazione lampade votive cimitero ”, il Comune di ST affidava alla I.L.V.C. “Impianti elettrici” s.r.l. (da ora in avanti anche solo I.L.V.C.) il servizio di illuminazione di lampade votive del locale cimitero.

L’art. 3 del contratto prevedeva che: “ Il comune di ST, compensativamente a tali libere rinunce, riaffida alla ILVC il servizio di illuminazione di lampade votive del locale cimitero per anni 15 (quindici), i quali si intendono automaticamente e tacitamente rinnovati per altri 5 (cinque) anni, salvo contestazioni scritte da parte dell’Amministrazione e con decorrenza dal 1° Gennaio 2004

1.1. Con nota del 21 maggio 2018 il Comune di ST comunicava alla I.L.V.C. di non volersi avvalere della clausola di rinnovo automatico e tacito del contratto per altri 5 anni prevista dall’art. 3 del contratto per la seguente motivazione: “ in quanto detta clausola contrasta palesemente con le norme vigenti in materia di contrattualistica pubblica, essendo già, con l’art. 6 della Legge n. 537/1993 espressamente fatto divieto alla P.A. di rinnovare tacitamente i contratti, divieto confermato dal vigente Codice dei Contratti, dall’Anac e dalla giurisprudenza in materia ”.

Concludeva precisando che alla scadenza del termine quindicennale il rapporto contrattuale sarebbe cessato e il servizio tornato nella sua piena disponibilità, unitamente alla proprietà dell’impianto.

Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Calabria notificato il 18 luglio 2018 I.L.V.C. impugnata il predetto atto.

1.2. Con nota del 12 aprile 2019 il Comune di ST diffidava la società dal riscuotere somme per l’annualità 2019 per la cessazione del contratto a far data dal 31 dicembre 2018.

Con istanza del 19 aprile 2019 I.L.V.C., premesso di aver appreso dai giornali locali (dell’ 11 aprile 2019) che la gestione del servizio di illuminazione votiva nel cimitero comunale “ passa [va] alla Pollino Gestione Impianti s.r.l. ” ed avendo interesse ad accedere agli atti relativi alla procedura in quanto attuale gestione e, comunque, soggetto interessato all’aggiudicazione del servizio, domandava l’accesso a tutti gli atti della procedura che aveva portato al predetto affidamento, anche se adottati in via negoziata o con affidamento diretto.

1.3. Il Comune di ST non dava risposta alla domanda di accesso, ma la società Pollino Gestione Impianti s.r.l. con nota del 3 maggio 2019 chiedeva “ nulla osta per la voltura del contatore Enel sito nel cimitero di ST ” che accompagnava, a fronte delle richieste di chiarimento della I.L.V.C., con la trasmissione a mezzo PEC della determinazione del 28 febbraio 2019 n. 72 del Comune di ST di affidamento diretto del servizio a suo favore.

2. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Calabria I.L.V.C. “ Impianti elettrici ” s.r.l. impugnava il provvedimento di affidamento sulla base di plurimi motivi.

2.1. Resistenti il Comune di ST e Pollino Gestione Impianti s.r.l., il giudice di primo grado, con la sentenza del 17 febbraio 2020, n. 260 dichiarava inammissibile il ricorso per carenza in capo alla ricorrente di un interesse giuridicamente tutelabile, concreto e attuale, a contestare l’affidamento in concessione ad altro operatore del servizio per l’applicazione del principio di rotazione di cui all’art. 36, comma 1, codice dei contratti pubblici (per il quale non avrebbe potuto ottenere l’affidamento della concessione), essendo l’operatore che, dal 2003, e senza soluzione di continuità, aveva gestito il servizio di manutenzione del sistema di illuminazione votiva cimiteriale.

In ogni caso, la ricorrente non poteva sperare di ottenere il riaffidamento del servizio mediante applicazione dell’art. 3 del contratto stipulato dal Comune con I.L.V.C. nel 2003 che prevedeva il rinnovo tacito ed automatico “ salvo contestazioni ”, in quanto clausola nulla e improduttiva di effetti per contrarietà con l’art. 6, comma 1, l. 24 dicembre 1993, n. 537, che vieta a pena di nullità il rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni, ivi compresi quelli affidati in concessione da soggetti iscritti in appositi albi.

3. Propone appello I.L.V.C. “Impianti elettrici” s.r.l; si è costituita Pollino Gestioni Impianti s.r.l., il Comune di ST, pur regolarmente citato, non si è costituito.

La causa, chiamata all’udienza del 17 giugno 2021, è stata rinviata per consentire la trattazione congiunta con l’altra causa proposta dalla I.L.V.C. “Impianti elettrici” s.r.l. avverso la nota comunale del 21 maggio 2018.

All’udienza del 17 febbraio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Con il primo motivo di appello I.L.V.C. sostiene che la sentenza sia affetta da “ Travisamento e/o errata interpretazione del ricorso di primo grado. Violazione dei principi in materia di condizione dell’azione e in particolare di interesse ad agire. Improprio richiamo e falsa applicazione del principio del divieto di rinnovo tacito ed automatico dei contratti con le ppaa.. Violazione e falsa applicazione art. 6, comma 1, L. 24 dicembre 1993, N. 537 ”: il giudice di primo grado non avrebbe inteso correttamente il primo motivo del ricorso, che non era diretto a far valere il rinnovo tacito ed automatico del contratto con il Comune di ST, ma a sostenere l’attuale vigenza di tale contratto fino alla naturale scadenza del 31 dicembre 2023; l’interesse che sorreggeva il motivo – e che il giudice ha erroneamente negato – stava, dunque, in ciò: se si fosse riconosciuta l’effettiva vigenza del rapporto contrattuale, ne sarebbe derivata quale conseguenza l’automatica caducazione dell’affidamento alla Pollino Gestioni Impianti s.r.l..

Il secondo motivo d’appello dice erronea la sentenza per “ Travisamento e/o errata interpretazione del ricorso di primo grado. Violazione dei principi in materia di condizione dell’azione e in particolare di interesse ad agire. Violazione e falsa applicazione principio di rotazione ed art. 36, comma 1, d.lgs.

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