Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2016-03-07, n. 201600904

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2016-03-07, n. 201600904
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201600904
Data del deposito : 7 marzo 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 10712/2014 REG.RIC.

N. 00904/2016REG.PROV.COLL.

N. 10712/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10712 del 2014, proposto da:
L S D C, rappresentata e difesa dall'avvocato G V, con domicilio eletto presso il medesimo difensore in Roma, Via Ovidio, 32;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n. 4212/2014, resa tra le parti, concernente mancato superamento prove orali concorso a 145 posti di dirigente tecnico da assegnare agli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Miur


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2016, il consigliere di Stato G C S e uditi per le parti l’avvocato Viglione e l’avvocato dello Stato D'Ascia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- Scotto di Clemente Lucia impugna la sentenza del Tribunale amministrativo del Lazio 17 aprile 2014 n. 4212 che ha respinto il ricorso dallo stesso proposto avverso gli atti recanti l’esito negativo della prova orale del concorso a 145 posti di dirigente tecnico indetto dal Ministero della pubblica istruzione con decreto dirigenziale 30 gennaio 2008.

L’appellante si duole della erroneità della gravata sentenza e ne chiede la riforma, insistendo anche in questo grado nella deduzione dei vizi procedimentali che avrebbero integralmente inficiato la legittimità delle prove d’esame del concorso in oggetto. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione scolastica appellata per resistere all’appello e chiederne la reiezione.

Con ordinanza cautelare la Sezione ha fissato l’udienza di merito per la trattazione del ricorso.

All’udienza pubblica del 28 gennaio 2016 la causa è stata trattenuta per la sentenza.

2.- L’appello è infondato e va respinto.

3.- Giova premettere che i posti riservati al concorso in oggetto sono stati ripartiti in due distinti contingenti:

a) il contingente della scuola dell’infanzia e primaria, cui sono stati assegnati 45 posti;

b) il contingente della scuola secondaria di I e II grado, cui sono stati assegnati 100 posti.

Il contingente dei posti riservato alla scuola secondaria è stato poi suddiviso in cinque settori, ciascuno dei quali ulteriormente ripartito in più sottosettori.

L’odierna appellante ha partecipato al concorso per il settore linguistico-espressivo ( sottosettore materie letterarie, codice di concorso n.3) . Ha sostenuto e superato le prove scritte d’esame, ma non ha superato la prova orale.

4.- Con un unico motivo, l’appellante torna a censurare in questo grado la legittimità del modus operandi della commissione d’esame sotto il profilo che la stessa avrebbe erroneamente consentito la partecipazione ai propri lavori , anche nei settori estranei a quello di stretta afferenza, ad un esperto nominato ad integrare la commissione – ai sensi dell’art. 5 del d.d.g. 30 gennaio 2008 - per il colloquio relativo al codice concorsuale 08 sostenuto da altro candidato.

In altri termini, l’appellante assume che la valutazione del colloquio orale, da parte della commissione d’esame, nel sottosettore contraddistinto con il codice n.03 sarebbe stata indebitamente influenzata dalla presenza di un soggetto estraneo, e cioè appunto dell’esperto nominato per integrare la commissione per il colloquio di altro candidato in altro sottosettore ( discipline musicali).

Il motivo d’appello non è meritevole di favorevole scrutinio.

Anzitutto, la censura esibisce un profilo di inammissibilità processuale nella parte in cui l’appellante ha omesso di prospettare il nesso di causalità che legherebbe la presenza del componente extraneus all’esito per sé negativo della prova orale negli ambiti disciplinari relativi al concorso di propria afferenza.

In secondo luogo, la censura si rivela infondata anche all’esame del merito.

Come risulta dal verbale della seduta d’esame, il componente della commissione d’esame, esperto nel settore con codice 08, si è limitato a condurre il colloquio solo in relazione alla materia specifica di propria competenza, concorrendo nella valutazione finale del solo settore di riferimento.

Nessuna interferenza, pertanto, deve ritenersi abbia prodotto la semplice presenza del componente esperto sulle valutazioni degli altri commissari nei diversi ambiti disciplinari oggetto della prova d’esame sostenuta dall’odierna appellante.

La circostanza ch’egli abbia presenziato alla prova orale dell’odierna parte appellante anche nelle materie diverse da quelle di stretta afferenza (senza tuttavia esprimere valutazioni o condizionare il giudizio degli altri commissari in tali ambiti materiali) si rivela pertanto niente più che un dato fattuale, ininfluente sul piano giuridico ai fini della ipotizzata conseguenza invalidante sulla legittimità del procedimento selettivo. Appare, pertanto, corretta e non censurabile la decisione del giudice di primo grado che, condivisibilmente, non ha attribuito rilevanza, nel giudizio di legittimità del procedimento selettivo, alla mera presenza del commissario esperto alle prove orali del candidato qui appellante.

5. -In definitiva, l’appello va respinto e va confermata la impugnata sentenza.

6.- Le spese del presente grado di giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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